Il ddl anziani non considera le esigenze dei malati non autosufficienti

Il ddl anziani non considera le esigenze dei malati non autosufficienti

Il ddl anziani non considera le esigenze dei malati non autosufficienti

Gentile Direttore,
nell’intervista: “Ddl Anziani. Zaffini (FdI): Sarà operativo entro marzo 2014”, il Presidente della Commissione Affari sociali e sanità del senato, afferma che si tratta di un provvedimento rivoluzionario. Tra l’altro, a segnare la differenza con il passato, se il ddl diventerà legge, è per il Senatore il fatto che la valutazione dell’anziano «non è più solamente sanitaria o clinico sanitaria» ma «tiene conto delle esigenze, appunto sociali, territoriali, persino sportive». Sulle risorse, al netto del drammatico problema di carenza dei professionisti sanitari, «non è vero che non ci sono stanziamenti» che sono, invece, «le risorse del Pnrr, quelle del sociale, della sanità a vario titolo, risorse europee di alcuni progetti di finanziamento dentro la programmazione pluriennale».

Nel merito del provvedimento in discussione, la Fondazione Promozione Sociale Onlus/Ets, che opera sulla tutela del diritto ad una presa in carico da parte della Sanità di tutti i malati cronici non autosufficienti – anziani e non, desidera condividere con Lei e con i lettori le seguenti valutazioni.

1) La non autosufficienza è sempre conseguente alla perdita di salute a causa di malattie croniche invalidanti irreversibili o da loro esiti. Quindi, la valutazione della persona malata cronica non autosufficiente deve essere necessariamente «sanitaria e clinico sanitaria», competenza che rientra pienamente nella titolarità del SSN e del diritto esigibile alle cure sanitarie e socio sanitarie garantite dalla legge 833/1978 e s. m. i. e dai Lea del dpcm 12 gennaio 2017. Il ddl, al contrario, sposta la competenza delle cure socio-sanitarie di lunga durata sul settore socio-assistenziale. Questo solo per gli anziani malati non autosufficienti: le risorse del SSN saranno quindi quelle limitate all’Assistenza domiciliare integrata (Adi, medico e infermiere) del tutto insufficienti per soddisfare le prestazioni di tutela loro necessarie 24 ore su 24.

2) É certamente di estrema importanza considerare le cosiddette «esigenze sociali» delle persone non autosufficienti (qualificandole più precisamente come «relazionali», «economiche», «abitative»…), ma è opportuno che di esse si tenga conto nella formulazione dei piani individualizzati, non per selezionare gli utenti nell’accesso alla valutazione e nella fruizione di contributi o prestazioni previdenziali, sanitarie e socio sanitarie (domiciliari, semi residenziali e residenziali) di livello essenziale, che sono diritti soggettivi incondizionati.

3) Chi assicura, come il Senatore Zaffini, che le risorse nell’ambito del ddl ci sono, sa anche che nel testo per ben nove volte venne ribadito che le prestazioni sono erogate con le risorse previste «a legislazione vigente». Se il riferimento è ai fondi Inps dell’Indennità di accompagnamento che il ddl propone di utilizzare come «prestazione universale graduata», è necessario precisare che per la sua erogazione verranno applicati i criteri dei servizi sociali e quindi la valutazione del nucleo familiare, oltre che dell’anziano malato non autosufficiente.

Con questi presupposti, sarà definito nei decreti attuativi o, peggio, nelle delibere regionali in materia di valutazione multidimensionale un sistema di selezione che intaccherà l’indennità a chi supera una certa soglia di Isee.

4) Le risorse previste dal ddl in esame non bastano, se si vuole contrastare l’istituzionalizzazione, pur tenendo come riferimento il modello di compartecipazione sanitaria previsto dai Lea per le prestazioni residenziali, e prendere in carico a domicilio gli anziani malati non autosufficienti. Non viene infatti prevista – come sarebbe invece doveroso e come è chiesto dalle famiglie dei malati – l’erogazione di un contributo universalistico per le prestazioni di cura domiciliare per i malati non autosufficienti e le persone con disabilità ed autonomia limitatissima, da parte del SSN. Il contributo dovrebbe essere riconosciuto affinché l’interessato o chi lo rappresenta (familiare, amministratore di sostegno, tutore) sia messo nelle condizioni di potersi avvalere dell’aiuto di «assistenti personali» e/o di «operatori socio-sanitari» (assunti direttamente e/o messi a disposizione da fornitori accreditati dalle Aziende sanitarie) per assicurare, 24 ore su 24, le prestazioni necessarie e indifferibili di tutela, nel senso più ampio, della salute.

5) Il finanziamento senza vincolo Isee dell’assegno di cura per queste prestazioni potrebbe essere quantificato nel doppio dell’indennità di accompagnamento (che verrebbe invece salvaguardata così com’è), somma di cui dovrebbe farsi carico il Fondo sanitario nazionale, quindi il Ministero della Salute, con trasferimenti corrispondenti alle Regioni e alle Asl. A queste ultime verrebbe richiesto di predisporre, in collaborazione con il Medico di medicina generale preposto a coordinarlo, un progetto individualizzato di cura e assistenza sanitaria e socio sanitaria, sottoscritto dall’interessato o da chi lo rappresenta e a fronte della disponibilità e dell’idoneità dei congiunti a svolgere la funzione di accudimento con il supporto di operatori inquadrati con regolare rapporto di lavoro.

Maria Grazia Breda e Mauro Perino
Presidente e Vicepresidente della Fondazione promozione sociale Onlus/Ets

Maria Grazia Breda e Mauro Perino

20 Marzo 2023

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