Liste di attesa e percorsi di tutela: diritto soggettivo perfetto o diritto soggettivo condizionato?  

Liste di attesa e percorsi di tutela: diritto soggettivo perfetto o diritto soggettivo condizionato?  

Liste di attesa e percorsi di tutela: diritto soggettivo perfetto o diritto soggettivo condizionato?  

Gentile Direttore,
le Aziende sanitarie, dalla data di approvazione del D. L. 7 giugno 2024, n. 73 e in seguito della Legge 107/2024, ricevono – ogni giorno – numerose istanze di accesso ai percorsi di tutela, come sanciti dalla normativa di riferimento. Esse provengono dai cittadini-utenti, dagli organismi di rappresentanza, da studi legali, da organizzazioni sindacali.

La portata letterale del comma 10, art. 3 del D.L. ha rappresentato, in materia di accesso alle prestazioni sanitarie ambulatoriali, una vera e propria rivoluzione copernicana. Un’innovazione normativa che avrebbe dovuto definitivamente superare la diffusa problematica delle liste di attesa e, nello specifico, il mancato rispetto – da parte delle Aziende sanitarie – dei tempi di attesa massimi previsti dalla normativa per l’erogazione delle diverse prestazioni ambulatoriali.

Prima di introdurre alcune riflessioni circa il contenuto del disposto normativo in esame, è necessario comprendere quanto la previsione dei percorsi surrogatori, tra i quali l’incremento della produzione, le sedute aggiuntive dei dirigenti medici, l’acquisto di slot di libera professione intramoenia, l’estensione della specialistica ambulatoriale convenzionata, l’acquisto – in deroga ai tetti – da erogatori privati accreditati, avrebbe dovuto spazzare via, una volta per tutti, i ritardi nell’erogazione delle prestazioni ambulatoriali.

In una prima fase, vi è stata grande confusione comunicativa ed interpretativa della legislazione vigente. Già in precedenza, il diritto soggettivo al percorso di tutela era stato rivendicato attraverso il disposto di cui al comma 13, art. del D. Lgs 124/98, il quale – com’è noto – esercitava i propri effetti “Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12…”, normative che, dal 1998, si sono succedute senza soluzione di continuità.

In taluni casi, senza peraltro comprendere quale fosse la normativa fondativa, i cittadini sono stati invitati a chiedere alle Aziende sanitarie, nel caso di prenotazione fuori garanzia, il rimborso di prestazioni a pagamento fruite presso strutture private o pubbliche. Un meccanismo che, qualora avesse trovato affermazione assoluta e reale, avrebbe minato, nel profondo, gli equilibri economici del sistema sanitario pubblico.

L’introduzione dell’art. 3, commi 10 e 10 bis del D.L. 73/2024, crediamo abbia definitivamente superato (lex posteriori derogat priori), qualsivoglia precedente normativa, introducendo – come detto – una posizione giuridica attiva in capo agli utenti del SSN.

Si tratta di un’opportunità oggettiva correlata ad un diritto soggettivo perfetto ed assoluto o, di contro, trattasi di un diritto condizionato che, al fine della sua assoluta fruibilità, è subordinato ad elementi rientranti nei campli di applicazione di altre norme o nelle potestà motivate delle amministrazioni locali sanitarie?

E’ molto importante chiarire il controverso quesito, che apre scenari ampiamente dissimili. La ratio del disposto normativo è quella di garantire la prestazione, entro i tempi stabiliti per le diverse classi di priorità, attraverso ogni utile percorso o strumento all’uopo utilizzabile dalle Aziende sanitarie locali. Non vi è dubbio, quindi, che la sistematica applicazione dei citati commi 10 e 10 bis (art. 3), risolva definitivamente – in linea teorica – la questione delle liste di attesa.

Dinanzi ad ogni sforamento, la sistematica (ope legis) attivazione dei percorsi surrogatori garantirebbe la prestazione al cittadino, sempre presunto che l’articolazione sanitaria sia in grado di attivare una o tutte le misure previste. Sempre in linea teorica, vi sono situazioni territoriali nelle quali vi è carenza di personale medico, non vi sono erogatori accreditati per tutte le prestazioni ambulatoriali, l’incremento di produzione istituzionale è impraticabile per effetto del raggiungimento dei break even point, gli avvisi pubblici per determinate specialistiche vanno deserti, il tasso di saturazione della libera professione è prossima. In tali situazioni, seppure l’articolazione territoriale intendesse attuare alla lettera il disposto normativo, incontrebbe impedimenti significativi e dirimenti.

Il testo in esame, però, com’è noto, recita: “Nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa (per il triennio)
2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l’erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213…”

Ergo, i commi testé citati condizionano l’attuazione dei percorsi surrogatori ai Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa (1) e alle relative risorse all’uopo destinate o disponibili. Viene spontaneo porre alcuni quesiti.

1) Quali e quante sono le risorse necessarie a garantire la sistematica attuazione dei percorsi di tutela, attraverso gli strumenti definiti dalla normativa?

2) I percorsi surrogatori sono subordinati all’esecutività dei Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, così come attivati nel periodo post – pandemico, con specifiche risorse indistinte del FNS?

3) Ogni articolazione sanitaria territoriale, anche in deroga agli obblighi di equilibrio di bilancio, può o deve definire quale sia lo stanziamento annuale per i percorsi di tutela?

Dott. Gianni Di Giacomantonio
Dirigente UOSD Liste di attesa
ASL Teramo

Dott. Maurizio Brucchi
Direttore Sanitario / RUA
ASL Teramo

NOTE
(1) Comma 232 della L. 30.12.2023, n. 213 – “…le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024…”

Gianni Di Giacomantonio e Maurizio Brucchi

10 Giugno 2025

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