Malati cronici e disabilità: un diritto sospeso tra sperimentazioni e vuoti normativi

Malati cronici e disabilità: un diritto sospeso tra sperimentazioni e vuoti normativi

Malati cronici e disabilità: un diritto sospeso tra sperimentazioni e vuoti normativi

Gentile Direttore,
la malattia cronica di un lavoratore non è riconosciuta automaticamente condizione di disabilità per lo stesso lavoratore al di fuori delle aree geografiche dove non vige l’applicazione sperimentale del D.Lgs 62/2024, “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.

Tutto questo nonostante la legge 106/2025 che introduce nuove tutele proprio per i lavoratori con malattie oncologiche, croniche o invalidanti (invalidità pari o superiore al 74%): un congedo biennale non retribuito con conservazione del posto di lavoro e ulteriori 10 ore annue di permessi retribuiti per cure e visite mediche. La legge è entrata in vigore il 9 agosto 2025, con l’eccezione dell’articolo 2, operativo dal 1° gennaio 2026, relativo ai permessi di lavoro.

La “sperimentazione”, ad oggi, coinvolge le province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, e Trieste e dal 30 settembre scorso, Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Trento ed Aosta.

Come noto, la definizione di disabilità europea si radica nell’art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia con la legge n. 18 del 2009), che costituisce la principale fonte di ispirazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, per il suo tramite, dei giudici nazionali.

Tale definizione – in continua evoluzione – individua la disabilità come una limitazione duratura, derivante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di varia natura, ostacola la piena ed effettiva partecipazione del soggetto alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Ne consegue che l’origine della menomazione – traumatica o patologica, cronica o progressiva – è irrilevante, mentre rileva esclusivamente l’effetto ostativo in maniera “duratura” alla partecipazione sociale e lavorativa.

In particolare, la CGUE, in una sentenza di settembre 2025, specifica che “il carattere duraturo della limitazione deve essere esaminato tenuto conto dell’incapacità in quanto tale” e tra gli indizi che consentono di considerare duratura una limitazione figura la circostanza che, all’epoca del fatto asseritamente discriminatorio, “l’incapacità dell’interessato non presentasse una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale incapacità potesse protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona”.

Da ciò deriva un principio fondamentale: solo chi rientra nella nozione di disabilità europea ha diritto alla protezione antidiscriminatoria fondata sugli accomodamenti ragionevoli, vale a dire una modifica e un adattamento necessario e appropriato, che non comporta un onere sproporzionato, per consentire alle persone con disabilità di godere dei loro diritti su base di uguaglianza, specialmente in ambito lavorativo e scolastico. Non quindi una qualsiasi condizione di disabilità, seppur riconosciuta secondo la normativa nazionale, determina automaticamente l’operatività di tali misure, ma solo quella che rientra nella nozione rielaborata dalla Corte di Giustizia alla luce del modello bio-psicosociale.

Occorre, pertanto, evitare un’equazione aprioristica tra disabilità “in senso stretto” e disabilità “europea”, almeno fino all’entrata in vigore generalizzata del d.lgs. n. 62/2024.

Infatti, il d.lgs. n. 62/2024, nel recepire la definizione di disabilità euro-unitaria, introduce un sistema di accertamento innovativo fondato su un procedimento bifasico: una prima “valutazione di base”, attivata mediante certificazione medica, e un successivo “procedimento di valutazione multidimensionale”, improntato al modello bio-psico-sociale e svolto con il coinvolgimento attivo della persona interessata che viene seguito nelle venti province sede della sperimentazione.

Tale procedura è finalizzata non solo all’accertamento della disabilità, ma anche alla predisposizione di un progetto di vita volto all’inclusione sociale e lavorativa.

Tuttavia, trattandosi di una disciplina destinata a dispiegare i propri effetti a livello nazionale solo dal gennaio 2027, anno in cui la normativa sarà obbligatoria sull’intero territorio nazionale, permane nel frattempo la necessità di un accertamento giudiziale della disabilità caso per caso.

Spetterà quindi ai giudici stabilire se una determinata condizione patologica rientri nella nozione di disabilità europea, con le conseguenti ricadute in tema di obbligo di accomodamenti ragionevoli e di valutazione eventuale della legittimità dei licenziamenti per superamento del periodo di comporto.

Nel nostro ordinamento, infatti, almeno sino al recepimento pieno della definizione eurounitaria operata dal d.lgs. n. 62/2024, la condizione di disabilità non coincide né concettualmente né statisticamente con lo stato di malattia, seppure cronica. Il lavoratore disabile in senso stretto, la cui menomazione non sia collegata a una patologia cronica o progressiva, non presenta di per sé un rischio di morbilità superiore né un’incidenza maggiore di assenze lavorative rispetto a un lavoratore non disabile.

Domenico Della Porta
Disability Manager Università degli Studi di Salerno

Domenico Della Porta

24 Novembre 2025

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