Medico costretto alle dimissioni: CdA di Caltanissetta conferma la monetizzazione di 143 giorni
Gentile Direttore, fra le centinaia di richieste di consulenza che, ogni settimana, giungono al network di C&P, trovano ampio spazio quelle di coloro che, ancora in costanza di rapporto di lavoro, hanno maturato un consistente numero di giorni di ferie non godute e non sanno come gestire al meglio la situazione, approssimandosi la data di cessazione dal servizio.
Gentile Direttore,
Fra le centinaia di richieste di consulenza che, ogni settimana, giungono al network di C&P, trovano ampio spazio quelle di coloro che, ancora in costanza di rapporto di lavoro, hanno maturato un consistente numero di giorni di ferie non godute e non sanno come gestire al meglio la situazione, approssimandosi la data di cessazione dal servizio.
Domande di pensionamento, dimissioni, richieste di aspettativa e tante altre situazioni che, oltre agli aspetti burocratici, possono diventare foriere di vere e propri abusi da parte delle amministrazioni, con il rischio di vedere pregiudicati diritti maturati nel corso del rapporto.
In queste situazioni, diventa quindi strategico, oltre che legittimo, affidarsi a chi da anni fornisce assistenza al mondo del pubblico impiego per governare, al meglio, le fasi più delicate del rapporto di lavoro, attivando le migliori strategie per salvaguardare i propri interessi.
Proprio di recente, la Corte di Appello di Caltanissetta si è occupata di un caso del genere confermando, con la sentenza n. 58/26 pubblicata lo scorso 23 marzo, la correttezza della condotta assunta dal dirigente medico che, vistasi negata la richiesta di aspettativa non retribuita, si era dovuto repentinamente dimettere per non perdere l’occasione lavorativa, che si era guadagnato vincendo un concorso.
Il caso
La vicenda trae origine dal ricorso giudiziale presentato da un sanitario che, visto il silenzio serbato dalla sua Azienda sanitaria riguardo alla domanda di aspettativa presentata per la copertura del posto di Dirigente Medico di Neurochirurgia a tempo indeterminato a seguito di concorso di cui era risultato vincitore, era costretto alle dimissioni per non rischiare di perdere l’opportunità lavorativa conseguita.
Successivamente, l’amministrazione accoglieva la richiesta di dimissioni volontarie ma, verificando il mancato rispetto dell’intero termine di preavviso, procedeva al recupero della somma corrispondente, trattenendola dai compensi dovuti per le prestazioni rese intramoenia, senza riconoscimento di alcuna ulteriore indennità per i 143 giorni di ferie arretrati.
Da ciò, l’insorgere del contezioso che si risolveva positivamente per il dirigente medico che, con sentenza n. 192/25, vedeva dichiarata l’illegittimità della condotta aziendale, con conseguente condanna alla restituzione degli importi decurtati e conseguente riconoscimento della monetizzazione delle ferie non godute.
Confidando nelle sue ragioni, l’Azienda sanitaria soccombente decideva di presentare appello, di talchè la questione veniva portata davanti alla Corte distrettuale, che di fatto confermava pienamente le ragioni del sanitario.
L’aspettativa non retribuita è un diritto
Il primo aspetto, trattato dalla Corte, ha riguardato la mancata concessione dell’aspettativa non retribuita per motivi di lavoro, che di fatto aveva poi condotto il dirigente medico a dover presentare le dimissioni.
L’Azienda insisteva nel ritenere legittima la propria condotta, considerando pienamente discrezionale la scelta di concedere o meno il beneficio richiesto dal dipendente.
Secca la risposta della Corte laddove ha giustamente evidenziato che, ai sensi dell’art. 10 comma 8, del contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL dell’8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medico-veterinaria, è stabilito che “l’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […] a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato”.
Proprio il termine utilizzato – conferma la Corte – induce a ritenere plausibile l’intento di escludere, in questo particolare caso, ogni discrezionalità amministrativa circa l’accoglimento della richiesta di aspettativa.
Davanti all’improprio contegno assunto dall’Azienda, pienamente legittima è stata quindi considerata la reazione del dirigente che, non potendo rischiare di perdere l’occasione lavorativa conseguita, ha dovuto necessariamente presentare le proprie dimissioni senza rispetto del termine di preavviso.
Da quanto sopra, ne è quindi conseguita la conferma della condanna della stessa amministrazione a restituirgli le somme illegittimamente non versate e/o trattenute a titolo di indennità di mancato preavviso.
Sulla monetizzazione delle ferie non godute non si discute: si pagano
Anche il secondo motivo di appello presentato dall’Azienda a ricevuto lo stesso trattamento del primo, venendo respinto integralmente.
Insistere nelle proprie ragioni, adducendo che il sanitario non avrebbe dimostrato l’impossibilità di fruire delle ferie non godute per ragioni di servizio, ne di averle preventivamente richieste, è stato ritenuto del tutto infondato perché contrario ai principi che, da oltre un decennio, vengono ripetuti dalla giurisprudenza di Cassazione.
La Corte ha voluto ricordare come, ancora con la recente ordinanza n. 13691/25, sia stato ribadito che:
“a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Pertanto, completamente ribaltato l’erroneo convincimento prospettato dall’Azienda: nessuna prova a carico del dirigente medico anzi, al contrario, non avendo l’ente dimostrato di avergli concesso le ferie e di aver adempiuto ai propri obblighi informativi, la Corte ha confermato la condanna al riconoscimento dell’indennità per le ferie non godute.
I periodi di riposto non fruiti durante il servizio si sono, quindi, trasformati nell’equivalente monetario corrispondente alla retribuzione giornaliera per i 143 giorni di ferie pregressi, oltre interessi legali, e con vittoria delle spese del processo che, fra primo e secondo grado, hanno complessivamente raggiunto i 10 mila euro.
Consiglio operativo
Nei momenti più delicati del rapporto di lavoro, soprattutto quando ci si accosta a decisioni che potrebbero generare un potenziale rischio per i propri interessi, è sempre auspicabile farsi affiancare dal consiglio di chi è da anni al fianco dei dipendenti.
Un consiglio esperto, o magari l’assistenza di un giuslavorista possono infatti guidare, fin da subito, le scelte del lavoratore verso la soluzione migliore, evitando di incappare in errori che, seppur non voluti, potrebbero comportare la perdita di diritti maturati nel corso del servizio, precludendo a nuove opportunità di lavoro ed a perdere compensi invece dovuti.
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