Niente ‘tana libera tutti’ per i massofisioterapisti

Niente ‘tana libera tutti’ per i massofisioterapisti

Niente ‘tana libera tutti’ per i massofisioterapisti

Gentile direttore,
non entro nel merito di un recente articolo che, con una ricostruzione giurisprudenziale “sui generis”, invoca una sorta di “tana libera tutti” con un ragionamento che, a mio giudizio, non ha né capo né coda.

Voglio però sfatare un mito. Il più volte citato comma 537 della legge di bilancio del 2018 non è stato scritto per il massofisioterapista post Legge 42/99 (Mft).

Ma andiamo con ordine. Quando nel 2012, grazie al DPCM 26 luglio 2011, si dette finalmente attuazione all’articolo 4 c.2 della legge 42/99, molti possessori di titoli validi ed abilitanti del pregresso ordinamento li resero equivalenti alla Laurea della loro professione sanitaria di riferimento.

Ricordo bene il clima di allora perché, parlandone con dei Tecnici di Laboratorio del mio ospedale, ci fu chi capì e chi mi mandò a quel paese. Il loro ragionamento era semplice quanto disarmante:” Sono stato assunto per concorso; sono di ruolo. Chi mi tocca?”

Il tutto filò liscio fino al 2018, quando la Legge n. 3 impose, a tutti i professionisti sanitari, l’iscrizione ad un Albo per poter continuare a lavorare e qui cascò l’asino perché, non essendo né equipollenti né equivalenti, rischiavano di rimanere a piedi.

Erano tanti in tutto il Paese e così, grazie al famoso comma 537, della legge di bilancio del 2018, venne emanato il DM 9 agosto 2019 che, istituendo degli elenchi speciali ad esaurimento (ESE) per 17 figure professionali, andava sanare, temporaneamente, questa situazione, in attesa della ripartenza dei bandi per l’equivalenza alle Lauree delle rispettive 17 professioni di riferimento, aderirvi e iscriversi direttamente all’Albo, svotando l’ESE.

Vale la pena citare queste 17 professioni sanitarie: Tecnico Sanitario di Laboratorio; Audiometrista; Audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Perfusionista; Igienista dentale; Logopedista; Podologo; Ortottista; Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

A questi si aggiunge pure L’ESE del Fisioterapista, non perché ce ne fossero da rendere equivalenti, ma perché c’erano da salvaguardare quei MFT biennali che, con diploma valido e abilitante del pregresso ordinamento, conseguito in base alla legge 403/71 e ottenuto entro il 17 marzo 1999, frequentando corsi iniziati entro il 31 dicembre 1995, avrebbero rischiato di non lavorare più perché non equipollenti o equivalenti alle Laurea in Fisioterapia e quindi impossibilitati ad iscriversi all’Albo.

Cosa diversa per quelli formatisi da corsi iniziati dopo il 31 dicembre 1995. Per questi la politica ha istituito un apposito elenco, separato dalle professioni sanitarie, grazie all’art 5 del Decreto 9 agosto 2019. Chi è iscritto a questo elenco speciale non può aderire alle future equivalenze non avendo una professione sanitaria di riferimento, un profilo e una legge istitutiva. Allo stato sono considerati Operatori di interesse sanitario, non riconducibili alle professioni sanitarie, cosa questa riconfermato dalla recente sentenza del Tar del Lazio N. 15121 del 24 luglio 2024.

Gianni Melotti
Fisioterapista già pubblicista

30 Luglio 2024

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