Gentile direttore,
la sentenza non è di quelle lunghissime ed incomprensibili per i non addetti ai lavori, ma al di là di qualche tecnicismo giuridico, in buona sostanza stabilisce che la Regione non può, in base ai principi fondamentali statali, prevedere concorsi riservati ai soli non obiettori di coscienza per dotare le aree funzionali all’interruzione volontaria di gravidanza.
Ma se, invece, alla legge regionale si da una lettura costituzionalmente orientata, ovvero restrittiva, come offerta dall’ente stesso, nel senso che non prevederebbe concorsi riservati ai non obiettori, ma si limiterebbe a imporre alle Aziende Sanitarie l’obbligo di assicurare la funzionalità delle aree IVG, con i concorsi certamente aperti anche agli obiettori – dal momento che l’eventuale qualificazione di “non obiettore” non rileverebbe, a monte, nella fase di ammissione ai concorsi stessi, ma solo, a valle, in quella della successiva assegnazione funzionale dei vincitori – i lamentati effetti selettivi e discriminatori, sarebbero inesistenti.
Così la recentissima pronuncia del 27 marzo 2026, n. 42 con la quale la Corte costituzionale ha deciso il ricorso statale avverso l’art. 2, co. 3, della legge della Regione siciliana n. 23 del 2025, censurata dal Governo in quanto “consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza”.
Impugnata dal Governo nella malintesa convinzione che, prescrivendo questa disposizione che le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento, dotino le aree funzionali dedicate all’IVG di personale non obiettore e, qualora rimangano successivamente prive di tale personale, avviino procedure idonee a reintegrarlo, finirebbe per prefigurare procedure concorsuali riservate e interferirebbe sui requisiti di accesso agli impieghi pubblici.
Ciò in un non corretto senso di attivazione nel dare applicazione alla legge n. 194/78 prevedendo che le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale (SSR) “istituiscono, laddove non siano già presenti, le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in seno alle Unità Operative Complesse di ginecologia e ostetricia”, demandando a un decreto dell’assessore regionale per la salute la definizione degli indirizzi relativi al funzionamento e all’organizzazione di tali aree.
In merito, sono pervenute anche quattro opinioni scritte dei c.d. amici curiae (LAIGA; la CGIL; Centro studi “Rosario Livatino” e Movimento per la vita italiano aps), che notoriamente sono soggetti terzi che offrono il proprio contributo informativo alla Corte, pur non essendo parti del giudizio, tutte ammesse con decreto presidenziale ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il giudice delle leggi ha precisato che leggendola come fatto dal Governo, “la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell’essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario” e, quindi, ha ritenuto le questioni non fondate, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva, “orientata alla conformità alla Costituzione”.
I concorsi riservati ai soli non obiettori sono, infatti, incompatibili con i principi fondamentali statuiti dall’art. 9, co. 4, della legge n. 194 del 1978 che implicitamente escludono tale possibilità in quanto la Corte ha riconosciuto che l’assetto caratterizzante della legge, è “la forte valorizzazione dell’obiezione di coscienza – che può essere manifestata, in sostanza, in qualsiasi momento del rapporto di lavoro e senza alcuna conseguenza – non sarebbe possibile pervenire, all’interno di tale regolamentazione, alla certezza di raggiungere, tramite i concorsi riservati, il risultato utile di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, perché il lavoratore non può essere privato della possibilità dell’obiezione “successiva” all’instaurazione del rapporto di lavoro”.
Senza contare che l’ipotesi della previsione del concorso riservato “non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza” perché l’espressione usata da questo riferimento normativo – il termine “anche” riferito alla mobilità – “deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell’utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dei rapporti a convenzione con i medici ambulatoriali specialisti di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, che instaurano con il Servizio sanitario rapporti libero-professionali, connotati dalla parasubordinazione”.
In buona sostanza, la sentenza nell’effettuare quella che in gergo tecnico viene definita un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata, chiarisce che debba essere intesa nel senso di operare solo sul piano organizzativo, per l’assegnazione del personale alle unità operative, senza incidere sull’accesso alle procedure concorsuali, che resta invariato e quindi aperto a tutti, obiettori compresi.
In buona sostanza, la norma regionale non introdurrebbe alcuna esclusione selettiva, poiché opererebbe solo sul piano organizzativo, mentre nel merito, la disposizione impugnata sarebbe riconducibile alla competenza legislativa nella materia “tutela della salute”, essendo funzionale, in ossequio al disposto dell’art. 9, co. 4, della legge n. 194 del 1978, a garantire gli interventi di IVG.
E proprio ritenendo possibile, oltre che doverosa una diversa interpretazione della disposizione impugnata, orientata alla conformità alla Costituzione e che la pone al riparo da tutti i vizi di illegittimità costituzionale denunciati, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla norma regionale da parte del Governo.
In ciò riconoscendo valore alla difesa regionale secondo cui l’impugnativa si fonda su una lettura distorta della disposizione regionale che non determina effetti selettivi e discriminatori, assolutamente inesistenti, in quanto la disposizione impugnata lungi dal prevedere concorsi riservati ai non obiettori, perché ha quale unico effetto quello di imporre alle Aziende Sanitarie di assicurare la funzionalità delle aree IVG, senza che i concorsi subiscano restrizioni in merito ai requisiti di ammissione – e segnatamente di essere o meno obiettori – proprio perché tale qualifica (in un senso o nell’altro) rileva soltanto nella fase dell’assegnazione funzionale dei vincitori, non già in quella precedente di ammissione ai concorsi stessi.
Così interpretata e da interpretare la disposizione impugnata, secondo la Corte, priva di fondamento le sollevate questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità), promosse, in riferimento a numerosi articoli della carta costituzionale con ricorso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte