Riforma del Ssn: la salute mentale tra deleghe, silenzi e possibili arretramenti

Riforma del Ssn: la salute mentale tra deleghe, silenzi e possibili arretramenti

Riforma del Ssn: la salute mentale tra deleghe, silenzi e possibili arretramenti

Gentile Direttore, ho letto con una certa sorpresa la notizia, comparsa su Quotidiano Sanità, del Disegno di Legge proposto dal Ministero della Salute

Gentile Direttore, ho letto con una certa sorpresa la notizia, comparsa su Quotidiano Sanità, del Disegno di Legge proposto dal Ministero della Salute: “Delega al governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del servizio sanitario nazionale”.

Il provvedimento, secondo quanto riferisce il Ministero, mira a intervenire sui modelli organizzativi introducendo nuovi assetti per la rete ospedaliera e rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio.

Il DDL contiene anche un paragrafo in cui viene chiesta delega per definire e aggiornare la disciplina dei servizi relativi alle aree della salute mentale per adulti, della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, delle dipendenze patologiche e della salute in carcere, nel rispetto dell’autonomia regionale e garantendo l’integrazione di tali servizi nel modello territoriale e distrettuale, al fine di migliorare la qualità e l’appropriatezza dell’assistenza.

La sorpresa è legata a due aspetti.

Il primo riguarda l’ambito in cui intende muoversi la riorganizzazione, e cioè la integrazione e la revisione del modello organizzativo di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al Servizio Sanitario Nazionale. Gli ambiti di interesse per la salute mentale nella L. 502/1992 possono essere molti: vanno dalla questione dei LEA al rapporto fra privato e pubblico, dalla organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale a come questo si colloca nella l’Asl, fino a come si collocano i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura all’interno della organizzazione ospedaliera, elemento importante, tenuto conto che ampia parte del DDL è dedicato alla assistenza ospedaliera ed alla riorganizzazione di tale ambito.

Il secondo elemento di sorpresa è invece in riferimento al Piano Azione Nazionale Salute Mentale ancora fresco di stampa dopo essere stato, qualche giorno or sono, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni. È difficile pensare che, appena approvato, già si pensi a delle modifiche. Ed è difficile pensare che si voglia collezionare un ulteriore documento di grande respiro ma senza effettiva applicazione da aggiungere al PANSM e al DM 77/2022, che non solo in salute mentale non è mai stato applicato, ma neppure monitorato, come ci conferma la assenza di qualunque rilevazione sulla sua realizzazione da parte dell’Agenas.

L’ipotesi più probabile è allora che si punti a cambiamenti strutturali che non erano attuabili all’interno di un Piano di Azione.

Ma allora a quali modifiche si sta pensando? Se mettiamo insieme quanto detto (e non detto) nel Pansm, soprattutto nelle parti che, come Piano di Azione, non può andare a normare, e quanto modificabile negli ambiti della Legge 502/1992, rimangono in particolare evidenza alcune aree.

La prima è la collocazione degli SPDC negli Ospedali Generali, su cui più volte localmente si è stati tentati di derogare, sia con collocazioni improprie sia sviluppando l’accesso diretto alla valutazione in Reparto, con il rischio di rimediare spazi in strutture senza Pronto  soccorso (e senza gran parte di altri Reparti), in contrasto con la necessità di valutazione e supporto più generale per pazienti che hanno una minore aspettativa di vita, per patologie organiche, che oscilla fra 15 e 25 anni.

La seconda è la creazione di nuove strutture psichiatriche non necessariamente improntate alla urgenza, dove collocare situazioni non più acute, rispondendo a spinte assistenzialistiche o custodalistiche, aprendo una modifica di fatto alla normativa indicata dalla Legge 833/78 e mutuata dalla Legge 180/78.

La terza è un ampliamento della residenzialità, in accordo con altri punti del DDL relativi agli ambiti delle patologie croniche e della disabilità.

Vi è il rischio di una ridefinizione dei Dipartimenti di Salute Mentale, che il Pansm ha tentato di definire nella loro struttura interna, ma che potrebbero essere ridefiniti invece nel loro rapporto nelle ASL con separazioni che rappresentano apparenti privilegi ma finiscono sempre per togliere qualcosa e ghettizzare.

E cosa pensare di dove si parla di “aggiornare la declinazione del dimensionamento delle unità operative qualificabili come strutture complesse anche in ragione del relativo bacino di utenza”, già da tempo falcidiate in salute mentale a livello nazionale?

Mi rendo ben conto di quanto sia difficile ipotizzare le menti altrui, specie se ministeriali, ma questi indizi legati ai riferimenti normativi ed alle tempistiche non penso vadano sottovalutati. Soprattutto se si tratta di modifiche a basso costo, a cui ormai siamo abituati, ma che possono avere ampie ripercussioni sulla organizzazione della salute mentale.

Andrea Angelozzi

Psichiatra

Andrea Angelozzi

14 Gennaio 2026

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