Su Fisioterapisti e utilizzo apparecchiature elettromedicali ricostruzioni fantasiose

Su Fisioterapisti e utilizzo apparecchiature elettromedicali ricostruzioni fantasiose

Su Fisioterapisti e utilizzo apparecchiature elettromedicali ricostruzioni fantasiose

Gentile direttore,
in riferimento all’articolo pubblicato sulla vostra testata lo scorso 18 gennaio, del Dott. Giampaolo De Sena “Il Fisioterapista può utilizzare elettromedicali solo se in presenza del medico” e ad altre interpretazioni che stanno girando in rete, vorrei porre alla sua attenzione alcune precisazioni in merito alla sentenza del Consiglio di Stato avversa alla Regione Sardegna.

Il provvedimento sentenzia la necessità di adeguamento entro 10 mesi dei criteri di autorizzazione e accreditamento degli studi professionali di fisioterapisti che vogliono accreditarsi per l'erogazione di prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, cosa resa possibile dalla particolare legislazione in materia della Regione Sardegna.

Gli adeguamenti normativi richiesti sono relativi esclusivamente a chiarire meglio quali apparecchiature di terapie fisiche possono essere utilizzate dal fisioterapista non in presenza del medico e quali apparecchiature, invece, possono essere utilizzate esclusivamente in un centro di riabilitazione con presenza del medico.

Il passaggio riportato nel corpo del testo su una presunta "mera esecutività" del fisioterapista è un passaggio incidentale, che non influenza la sentenza e che non altera in alcun modo la normativa nazionale. Ricordiamo infatti che le sentenze valgono solo nella relazione tra le parti e non costituiscono giurisprudenza, soprattutto in quegli ambiti già regolati da norme di rango superiore.

Il concetto di autonomia professionale del fisioterapista, espresso da più norme, sia a livello regionale, sia a livello nazionale, non è minimamente scalfito da tale evento. Potremmo infatti ricordare sentenze di indirizzo completamente opposto come la sentenza 5327/2011 in cui il TAR, respingendo un ricorso sul decreto farmacie, ha annotato che "non esiste una norma che imponga al fisioterapista, allorché eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quantomeno sotto il controllo dello specialista".
 
Pertanto, posso affermare che non hanno nessun valore le fantasiose ricostruzioni ed estensioni del suo significato lette in questi giorni sui quotidiani on line o sui social.

Mauro Tavarnelli
Presidente Nazionale AIFI 

Mauro Tavarnelli

01 Febbraio 2018

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