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Farmaci. Tar Brescia: “Obbligo farmacista di annotare su ricette non ripetibili il prezzo praticato non è riferito a prodotti industriali”

Per il Collegio l’art. 38 del Regio Decreto distingue l'obbligo di "vendita" di medicinali di origine industriale di cui i farmacisti sono provvisti rispetto alla "spedizione" delle ricette firmate dal medico, alla quale essi sono tenuti entro il tempo strettamente necessario ad eseguire le preparazioni. Pertanto, il farmacista è tenuto ad osservare i formalismi di cui al R.D. del 1938 soltanto per le spedizioni delle ricette delle preparazioni galenico-magistrali. LA SENTENZA

31 MAG - Il Tar Brescia, con sentenza n. 412 del 2019, ha affermato che l’obbligo per il farmacista di annotare sulle ricette non ripetibili il prezzo praticato, previsto dall’art. 37 del R.D. n. 1706/1938, non è riferito ai prodotti industriali.
 
Il Collegio, infatti, aderisce all’orientamento giurisprudenziale che, guardando alla prassi e all’interpretazione sistematica del citato intero regio decreto, sottolinea, in primo luogo, che l’art. 38 del Regio Decreto distingue l'obbligo di "vendita" di medicinali di origine industriale di cui i farmacisti sono provvisti rispetto alla "spedizione" delle ricette firmate dal medico, alla quale essi sono tenuti entro il tempo strettamente necessario ad eseguire le preparazioni.
 
Pertanto, il farmacista è tenuto ad osservare i formalismi di cui al precedente art. 37 del R.D. del 1938 soltanto per le spedizioni delle ricette delle preparazioni galenico-magistrali.
 
Inoltre, per i Giudici è necessario tener conto della normativa successiva, ed in particolare del D.Lgs. n. 219/2006, “che, nel dettare una disciplina organica per i prodotti medicinali preparati industrialmente, non richiama l'obbligo di annotazione del prezzo praticato né rinvia alla disposizione recata dall'articolo 37 del R.D. del 1938”.
 
Infine, il Tar evidenzia che per i prodotti industriali “la possibilità di controllo è assicurata dal fatto che i prezzi sono predeterminati e necessariamente indicati sull’etichetta, come disposto dall’articolo 73 del citato D.Lgs.219/2006”. 

31 maggio 2019
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