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QS Edizioni - venerdì 29 marzo 2024

Lettere al Direttore

Il collaboratore di studio del Mmg. Via per l’efficienza è ancora lunga

di Florindo Lalla
13 novembre - Gentile Direttore,
l’epoca telematica, con la tecnologia digitale che ci sovrasta e la velocità innovativa che la sostiene, non permette al Legislatore con altrettanta rapidità di regolamentarne l’uso in ambito sanitario, in specie della medicina generale, settore del SSN che si vuole innovare ma che soffre di tale lentezza di cui è specchio fedele l’argomento che si intende trattare.

Le considerazioni che seguono rivelano anche quanta strada dev’essere ancora percorsa per trasformare il MMG ancorato a leggi, forse desuete per l’attualità, ma che ancora gli garantiscono quel ruolo unico che in tanti vogliono togliergli, in un’altra figura dai contorni indefiniti e succube di un sistema funzionale ad una società globalizzata dove i rapporti interpersonali fisici vengono sostituiti da quelli virtuali; la telemedicina, ancorché innovativa, ne ha tutte le caratteristiche.

L’art. 59 – B14 dell’ACN 2005, mantenuto identico nelle successive revisioni dell’accordo, stabilisce i compensi spettanti al MMG che si avvale del collaboratore di studio senza definirne i compiti, lasciando, di fatto, al medico libertà di individuarli secondo necessità con il risultato di veder nascere negli anni una sorta di “situazioni giuridiche soggettive” più d’una finita al vaglio della Magistratura.

Il collaboratore di studio non può essere equiparato a nessuna delle professioni sanitarie di cui alla Legge 26.02.1999, n. 42, ed al DM 23.03.2018 sostenuto da qualcuno erroneamente rendendolo simile all’assistente sanitario di cui, peraltro, è previsto diploma universitario abilitante ed iscrizione ad albo professionale (ex DM 17.01.1997, n. 69).

Stante l’assenza di legislazione specifica o di “codice di condotta” tesi a definire compiti e limiti di tale figura professionale, il medico è obbligato a derivarli dalle norme vigenti disponibili, in specie il Codice deontologico, il Codice penale ed il GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), approvato con il D.Lvo 10 agosto 2018, n. 101.

Nel lavoro quotidiano egli si trova a dover tutelare la privacy dei propri assistiti e mantenere il segreto professionale, principi che si compenetrano e diventati di non facile difesa con l’avvento della tecnologia digitale.

Infatti, operando in uno studio privato aperto al pubblico con l’ausilio di collaboratore privo di titolo legale e di stato giuridico proprio, resta unico portatore di garanzie per i propri assistiti e, in caso di violazioni altrui, può essere sanzionato dal Garante della privacy, dal Giudice penale e dall’Ordine professionale.

Per entrambi gli istituti (privacy e segreto professionale) che il MMG è tenuto a tutelare, le considerazioni che seguono possono aiutare a comprenderne la problematica ed agire correndo meno rischi possibili.

1) Tutela della privacy
Il GDPR impone al MMG, titolare della gestione dei dati dei propri assistiti, di adottare “misure adeguate” di protezione in base all’organizzazione del lavoro: studio singolo senza personale, studio singolo con personale (segretaria, infermiera, etc.), studio in associazione (NCP, Medicina in rete, Medicina di gruppo, AFT e UCCP).

a) Studio singolo senza personale. 
Il Titolare adotta “misure adeguate” di protezione e nomina il DPO in quanto esercente attività rientrante nelle linee guida rilasciate dal WP29 (Gruppo di lavoro ex art. 29 in tema di DPIA).

b) Studio singolo con personale (segretaria, infermiera, etc.)
. Oltre alle “misure adeguate” di protezione dei dati ed alla nomina del DPO, il Titolare della gestione dei dati dei propri assistiti scrive la “lettera di incarico del trattamento” a ciascun collaboratore, che firma per accettazione, elencando dettagliatamente mansioni da espletare e limiti del trattamento.

Se a tutti i collaboratori i viene consentito di accedere al gestionale/schedario del medico ognuno di essi dev’essere munito di password personale non potendo il medico cedere a nessuno la propria fosse anche il medico sostituto.

Nella lettera di incarico il Titolare può inserire qualsiasi direttiva se è certo che l’incaricato protegge adeguatamente il dato. In pratica, può far “vedere” al collaboratore la scheda di tutti gli assistiti o solo di alcuni, per intero o limitata ai soli dati personali od alle sole patologie croniche; può far inserire dati anamnestici e referti, di tutti o solo di alcuni.

Identica procedura va adottata per l’infermiere e per altri collaboratori secondo competenza specifica.

c) Studio associato con personale di studio
. Ogni MMG Titolare della gestione dei dati dei propri assistiti scrive la lettera di incarico a ciascun medico del gruppo che diventa incaricato del trattamento dati degli assistiti in carico agli altri medici.

Se lo studio associato possiede segreteria unica od infermiere comune ogni Titolare deve scrivere la lettera di incarico per ciascun collaboratore; se tutti i medici concordano con le mansioni da affidare a ciascun collaboratore, è possibile stilare un’unica lettera sottoscritta da tutti i medici e, per accettazione, dai collaboratori. Inoltre, perché vi sia tracciabilità nell’accesso ai gestionali, ciascun medico deve fornire di password personale gli altri medici del gruppo ed i collaboratori di studio.

d) Studio in associazione (rete e di gruppo)

Le procedure da adottare sono sovrapponibili a quelle della precedente lettera c).

2) Tutela del segreto professionale
Se il MMG autorizza il collaboratore di studio ad accedere al gestionale/schedario solo ai dati personali (come ritiene l’OMCeO di Firenze ed il sottoscritto) non vi sono problemi di sorta.
Al contrario, se al collaboratore si permette l’accesso anche ai dati sensibili rendendolo, quindi, partecipe di notizie coperte da segreto professionale possono sorgere inconvenienti di non poco conto.

All’origine va detto che il collaboratore di studio vive d’una anomalia giuridica poco conosciuta e mai risolta. Giuridicamente egli è un semplice lavoratore d’uno studio medico privato che, a differenza dell’impiegato del SSN, incaricato dalla Asl per la gestione dei dati degli assistiti e gravato dal segreto d’ufficio, non è tenuto a nessun obbligo di segretezza per cui la responsabilità d’ogni violazione da lui prodotta ricade sul medico.

Recenti fatti di cronaca sulla conduzione di studi di MG con collaboratore cui il Titolare permetteva di svolgere qualsiasi attività hanno evidenziato situazioni paradossali dove l’A.G. ha ravvisato gravi reati (falso ideologico, truffa, esercizio abusivo della professione medica).

Nella tutela della privacy e del segreto professionale entra la problematica (redazione, consegna, trasmissione) della ricetta dematerializzata che, al pari di quella cartacea, ha valore giuridico di certificato (nella parte che individua il soggetto ed i suoi doveri/diritti di partecipazione/esenzione alla spesa) e di autorizzazione amministrativa (dove è indicato il farmaco). Ne consegue che la sua compilazione/redazione/stesura/stampa è un atto medico non delegabile.

Qualche Regione ha legiferato sulla ricetta sorvolando sulla qualifica di atto medico con tacito assenso di chi vorrebbe ridurla ad “attività non clinica” in tal modo cancellando la ultra millenaria unicità prescrittiva del medico riconosciutagli dalla legge e da corrente giurisprudenza.

a) Redazione. La ricetta è un atto medico, che segue ad un esame obiettivo e ad una diagnosi, non delegabile a terzi anche se medico. La firma è a garanzia che quei due processi sono stati effettuati dalla stessa persona. In sintesi, simulando la ricetta cartacea, nella forma dematerializzata chi preme il bottone di stampa dev’essere il medico.
Se la ricetta è atto medico conseguente ad un incontro medico-assistito, oltre che contra legem non ha alcun senso farla “predisporre” dal collaboratore che poi la presenta al medico per la vidimazione, ancor meno per chi la intende “atto non clinico” nella ripetizione di farmaci per patologia cronica ipotizzando la non necessità del controllo medico.

Sul punto la Giurisprudenza si è espressa in modo chiaro: “... Deve essere dunque il medico - e solo il medico -, acquisiti tutti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso, a decidere se prescrivere o meno il farmaco ovvero, se del caso, mutare una precedente prescrizione farmacologica” ... “...Essendo irrilevante la circostanza che i pazienti fossero affetti da patologie croniche, posto che anche per essi lo schema seguito dal legislatore impone al medico, dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione farmacologica, di at- tuare controlli intermedi predefiniti, prima di emettere le prescrizioni ripetute”. (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31/03/2011, n° 13315).

b) Consegna. Il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata va consegnato nelle mani dell’interessato che ha avuto un contatto diretto con il medico. È possibile la consegna a terzi, dietro delega ed in busta chiusa, direttamente o per il tramite del collaboratore di studio, se il contatto con il medico v’è stato e non si è avuta possibilità di stampa immediata.

Non v’è modalità diversa da quella espressa dal Garante della privacy nella relazione annuale al Senato della Repubblica del 28 giugno 2016, a voler ribadire la centralità del medico ed il necessario incontro con il malato: “L’unica modalità attualmente legittima affinché il paziente usufruisca del promemoria e possa ritirare i farmaci prescritti con ricetta DEM è la consegna da parte del medico prescrittore del promemoria cartaceo al paziente e la consegna da parte del paziente del promemoria cartaceo alla farmacia”.

c) Trasmissione telematica. Se il medico incontra l’assistito non v’è necessita di trasmettergli la ricetta di cui lui si stampa il promemoria; se non lo incontra non ha alcuna possibilità di inviarlo per vie telematiche (mail, whatsapp, altro) perché non garantiscono adeguata protezione del dato.

Il MEF non ha ancora individuato altre modalità di trasmissione per deficienza di dette vie a proteggere i dati sanitari.


Dott. Florindo Lalla
Già MMG - Specialista in Medicina Legale – TDMe Abruzzo
13 novembre 2019
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