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Covid. Entrano in zona arancione 20 Comuni della provincia di Ancona

Si tratta di Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimo, Ostra, Polverigi, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Sirolo, Staffolo, quelli cioè dove si registra il maggiore tasso di contagiati. I restanti Comuni restano in zona gialla con limitazione negli spostamenti. L’ordinanza sarà valida fino al 27 febbraio. IL TESTO

23 FEB - Sono scattata dalla mezzanotte di oggi ulteriori misure di contenimento del contagio su 20 Comuni della Provincia di Ancona “caratterizzati - spiega la Regione Marche in una nota - da uno scenario di elevata gravità, da un livello di rischio alto e dalla presenza di alcuni casi di variante inglese". Sentito il Ministero della Salute, il Prefetto e acquisita l’Intesa con Anci Marche, questa mattina il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha quindi firmato una nuova ordinanza  valida fino alle ore  24 di sabato 27 febbraio che mette nella cosiddetta zona “arancione”  i Comuni di: Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimo, Ostra, Polverigi, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Sirolo, Staffolo, quelli cioè dove si registra il maggiore tasso di contagiati.
 
L’ordinanza prevede dunque che nei 20 Comuni sopra citati siano applicate le misure previste dal comma 4 (a,b,c,d) dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021. Ai restanti Comuni della Provincia di Ancona si applicano invece solo i limiti agli spostamenti previsti alla lettera b. 
 
Ecco le disposizioni in sintesi:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni indicati, ossia quelli che entrano in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.  E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  Il transito sui territori è   consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori   non   soggetti   a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
 
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o  per  svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in tale Comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al   giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori  rispetto  a  quelle  già lì conviventi, oltre  ai  minori  di  anni quattordici  sui  quali  tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili  o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di Provincia.
 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta consentita   la   sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico sanitarie sia per  l'attività  di  confezionamento  che  di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per i soggetti che svolgono come attività  prevalente  una  di  quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l'asporto  è  consentito esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali,  negli  aeroporti,  nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
 
d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica.
 
Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
 
L’ordinanza della Regione conferma inoltre sempre l’uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.
 
È infine fortemente raccomandato lo svolgimento dell’attività didattica con modalità a distanza negli istituti scolastici in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus SARS-CoV-2.

23 febbraio 2021
© Riproduzione riservata

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