Prorogati fino al 31 marzo 2020 i certificati di esenzione dal ticket per reddito

Prorogati fino al 31 marzo 2020 i certificati di esenzione dal ticket per reddito

Prorogati fino al 31 marzo 2020 i certificati di esenzione dal ticket per reddito
Gli esenti dovranno rinnovare il certificato per via telematica o recandosi nello sportello di “Scelta/Revoca” dell’Asl per rendere l’autocertificazione sul relativo reddito o inviando l’autocertificazione sul reddito, compilata e sottoscritta, tramite persona di fiducia munita di documento di identità del sottoscrittore e di delega. L’esenzione E05 non è più necessaria in quanto la Regione ha abolito il ticket sui farmaci

La Regione Piemonte ha confermato fino al 31 marzo 2020 la validità dei certificati di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica riguardanti le seguenti categori
–  cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione); codice E01
 
– titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico; codice E03
 
– titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; codice E04
 
I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02, disoccupati e lavoratori in mobilità, dovranno recarsi alla propria Azienda sanitaria locale di riferimento per l’eventuale rinnovo del certificato. Considerata l’estrema variabilità della condizione, la proroga non è automatica.
 
L’esenzione E05 per la spesa farmaceutica non è più necessaria in quanto la Regione, con delibera di Giunta del 15 febbraio 2019, ha abolito la compartecipazione alla spesa fissa sui farmaci.

La persona che ha  diritto all’esenzione (disoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego, non in cerca di un primo lavoro, e suoi familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05  in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico) deve rinnovare il certificato, attraverso la funzionalità telematica o recandosi nello sportello di “Scelta/Revoca” dell’Asl per rendere l’autocertificazione sul relativo reddito o inviando l’autocertificazione sul reddito, compilata e sottoscritta, tramite persona di fiducia munita di documento di identità del sottoscrittore e di delega.
 
Il cittadino può presentare l’autocertificazione in via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria con microchip (Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi al seguente link: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/924-autocertificazione-esenzioni-da-reddito.
Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti di reddito che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Asl, anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esenzione, a non avvalersi più di tale diritto e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.
Si ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano responsabilità amministrative e penali.

04 Aprile 2019

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