La Sicilia vuole garantire la piena applicazione della legge 194 del 1978 e per garantire l’accesso all’Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) ma il Governo ha qualche dubbio sulla legittimità della normativa approvata per raggiungere questo scopo e impugna la legge 23 del 5 giugno 2025 della Regione Siciliana.
Questa legge, in particolare, all’articolo 2, prevede l’istituzione, presso le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale, laddove non siano già presenti, delle aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in seno alle Unità operative complesse di ginecologia e ostetricia, ma anche concorsi specifici per il reclutamento di medici non obiettori.
Il terzo comma prevede poi che “Le Aziende sanitarie e ospedaliere, nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza. Qualora le Aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro”.
Secondo i dati del ministero della Salute, la Sicilia è la Regione con il più alto tasso di medici obiettori (81,5%) dopo il Molise (90%). In media, in Italia, nel 2022 la quota di ginecologi obiettori di coscienza era pari al 60,5%, inferiore rispetto al 63,6% dell’anno precedente, “ma ancora elevata e con notevoli differenze tra le Regioni”.
Per il Consiglio del Ministri, però, “la legge della Regione Siciliana n. 23 del 5/06/2025, recante “Norme in materia di sanità”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonché i principi di uguaglianza, di diritto di obiezione di coscienza, di parità di accesso agli uffici pubblici e in tema di pubblico concorso di cui agli articoli 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, e 97 della Costituzione”. Nel CDM dello scorso 4 agosto è dunque partita l’impugnativa.