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Farmacia dei servizi. Tar Sicilia boccia apertura nuovi locali esterni alle farmacie come ambulatori medici


Secondo il Cimest “il giudice amministrativo ha rilevato l’assenza di un presupposto normativo che legittimasse l’Amministrazione ad autorizzare le farmacie in tale senso nonché ha stigmatizzato il sistema autorizzatorio illegittimamente basato sul silenzio assenso e come tale non idoneo a garantire le ineludibili garanzie poste a tutela del diritto fondamentale alla salute”.

11 SET -

Il Tar Sicilia boccia l'apertura di nuovi locali nelle farmacie come ambulatori medici. Nell'ordinanza i giudici amministrativi, accogliendo il ricorso presentato da diverse realtà siciliane di medici accreditati, hanno decretato la sospensione della “nota prot. 22991 del 14.05.2024 dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana, della nota prot. 58767 del 10.11.2023 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione siciliana e “di ogni altro atto connesso - presupposto e/o conseguenziale che possa risultare lesivo per le ricorrenti”.

L’Assessore aveva stabilito l’erogazione, da parte dei farmacisti, dei servizi sanitari a carico del Sistema Sanitario nei locali esterni distaccati dalla farmacia, con preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente. Nel dettaglio, il Tar Palermo, Sezione I (Presidente Consigliere Salvatore Veneziano, Relatore Consigliere Francesco Mulieri) con ordinanza dell’11 settembre - in accoglimento di 3 ricorsi proposti dai Sindacati Cimest (Coordinamento Intersindacale Medicina Specialistica di Territorio) ed SBV con circa 100 Strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale nelle varie branche della Cardiologia, Laboratori di analisi e Fisiatria tutti assistiti dagli avvocati professori Salvatore Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti, si legge in una nota - ha sospeso i “provvedimenti con cui l’Assessorato Regionale della Salute avrebbe consentito alle farmacie di aprire veri e propri poliambulatori convenzionati esterni e distaccati dalla sede farmaceutica, con un accelerato procedimento autorizzatorio illegittimamente basato sul silenzio assenso. Il Giudice amministrativo infatti - in accoglimento delle tesi dei Prof Avv. Pensabene Lionti - ha rilevato l’assenza di un presupposto normativo che legittimasse l’Amministrazione ad autorizzare le farmacie in tale senso nonché ha stigmatizzato il sistema autorizzatorio illegittimamente basato sul silenzio assenso e come tale non idoneo a garantire le ineludibili garanzie poste a tutela del diritto fondamentale alla salute”.

“La sentenza del Tar Sicilia manda al macero un provvedimento illegittimo”, affermano i vertici del Cimest (Coordinamento Intersindacale Medicina Specialistica di Territorio) presidente Salvatore Calvaruso e coordinatori Domenico Garbo e Salvatore Gibiino, che esprimono soddisfazione per la decisione assunta dai giudici. Oltre all’aspetto squisitamente medico, il Cimest ricorda che “le prestazioni sanitarie che le farmacie dei servizi avrebbero potuto erogare per conto ed a carico del SSN sono esattamente le medesime di quelle erogate dai Centri della specialistica ambulatoriale convenzionata. Nelle strutture che sarebbero state aperte non vi sarebbe stata alcuna salvaguardia sanitaria che invece è obbligatoria nei veri studi medici. Il provvedimento avrebbe quindi cancellato tutte le misure volte ad assicurare la massima garanzia della efficienza quali-quantitativa del servizio e dunque la più elevata tutela della salute. Esigenza, quest’ultima, che può, all’evidenza, essere garantita soltanto dal rigoroso rispetto di tutti i requisiti e di tutti i parametri, normativamente imposti per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento, prescritti al fine di erogare le prestazioni che ne occupano in convenzione col SSN. Cosa che, ovviamente, una farmacia non può assolutamente garantire. Addirittura la norma prevedeva che il Direttore Sanitario di questi ambulatori medico fosse il farmacista calpestando ogni norma di legge (la Legge 502) che invece obbliga ogni struttura medica ad avere un Direttore Sanitario medico ed addirittura anche Specialista. Nulla contro i farmacisti – concludono i rappresentanti del Cimest Calvaruso, Garbo e Gibiino – dei quali riconosciamo la preparazione di grandissimo rispetto per la farmaceutica ma certamente non per la medicina”.


“Oggi è stata pubblicata la decisione del Tar Sicilia che, accogliendo le istanze formulate dalle associazioni di categoria, ha chiaramente stabilito che, in assenza di una idonea base normativa, le amministrazioni regionali non possono emanare provvedimenti che consentano alle farmacie di erogare nuovi servizi e prestazioni aggiuntive in locali separati da quelli dove è ubicata la farmacia stessa”, aggiunge in una nota l’Uap, l'Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata. “Questa la è prima decisione di un tribunale amministrativo rispetto ai ricorsi che l'Uap ha fatto in diverse Regioni. Siamo certi che il pronunciamento del giudice amministrativo, che riafferma il doveroso e necessario rispetto del principio di legalità nell’agire amministrativo, sia tenuto in debita considerazione da parte di tutte le autorità competenti in materia”, sottolinea Mariastella Giorlandino, presidente Uap.



11 settembre 2024
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