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Covid. Da lunedì in “zona rossa” la provincia di Perugia e sei comuni della provincia di Terni


Firmata un’ordinanza dalla presidente Tesei in vigore da lunedì 8 fino al 21 febbraio. Previste misure restrittive (riconducibili a quelle previste nel Dpcm del 14 gennaio per la Fascia Rossa che sarà “rafforzata”) che riguarderanno tutti i Comuni della provincia di Perugia nonché Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione, San Venanzo in provincia di Terni.

07 FEB - Alla luce dell’aumento del numero di casi Covid in alcuni territori umbri, nonché l’accertata circolazione nel territorio regionale di due varianti del virus, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale e nazionale e seguendo anche le indicazioni dell’Iss previste per questa tipologia di casi, ha firmato un'Ordinanza che prevede, da lunedì 8 sino a domenica 21 febbraio, misure restrittive (riconducibili a quelle previste nel Dpcm del 14 gennaio per la Fascia Rossa che sarà “rafforzata”) che riguarderanno tutti i Comuni della provincia di Perugia nonché Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione, San Venanzo in provincia di Terni.
 
Ne dà notizia una nota della Regione che sottolinea come, per tutto il restante territorio regionale rimangono in vigore i provvedimenti previsti nel medesimo Dpcm per la Fascia Arancione già in essere, ai quali si aggiungono due provvedimenti in ambito sportivo successivamente specificati.
 
L’Ordinanza, oltre alle norme Dpcm della Fascia Rossa, prevede che nei comuni sopra specificati saranno sospesi tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età - pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie, mentre le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, svolgeranno esclusivamente le lezioni con modalità a distanza (dad).
 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
 
Negli stessi comuni è disposto il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l’intera giornata; il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.
 
Inoltre per le medesime zone non valgono le disposizioni dell’Ordinanza del 22 gennaio 2021 numero 7 di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, ed agli articoli 4 e 5, in merito all’attività svolta dalle associazioni e circoli ricreativi e culturali. Infine, non sono consentite le attività venatorie.
 
Per tutto il territorio regionale, invece, sono sospese le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto nonché lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto (nelle zone a maggiore restrizione – i comuni dunque sopra indicati - sono vietati allenamenti e preparazione anche per gli sport le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva).

07 febbraio 2021
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