Covid. In Puglia una legge per vietare l’accesso degli operatori non vaccinati in alcuni reparti

Covid. In Puglia una legge per vietare l’accesso degli operatori non vaccinati in alcuni reparti

Covid. In Puglia una legge per vietare l’accesso degli operatori non vaccinati in alcuni reparti
Via libera della III Commissione alla proposta di legge di Fabiano Amati (Pd) per estendere alla vaccinazione anti-Covid quanto previsto dalla legge regionale 27/2018, che limita l'accesso ad alcuni reparti agli operatori sanitari non vaccinati per diverse malattie. Non si tratta, spiegano in Regione, di obbligare gli operatori sanitari a vaccinarsi, questione su cui del resto una regione non potrebbe legiferare essendo di competenza statale. Ma di un modo per sollecitare l'adesione alla vaccinazione. LA PDL

Il Consiglio regionale della Puglia è al lavoro per redere vincolante la vaccinazione anticovid per gli operatori sanitari. Ha infatti ricevuto ieri il via libera della terza Commissione la proposta di legge di Fabiano Amati (Pd) per estendere le disposizioni di sicurezza previste, dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e dal successivo regolamento attuativo, anche per la vaccinazione anti-Coronavirus-19.
 
Non si tratta in realtà di un vero e proprio obbligo, non potendo la legislazione regionale intervenire in materia, di competenza statale. La legge 27/2018 si limita a vietare l'accesso ai reparti più sensibili agli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi (all'articolo 1: “La Regione Puglia, al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, individua con la deliberazione di cui all’articolo 4, i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale”. In particolare, le vaccinazioni tassativamente indicate per i soggetti a rischio per esposizione professionale sono quelle contro epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella, difterite, tetano, pertosse, influenza e tubercolosi).
 
Per questo nella proposta di legge di Amati si precisa che le disposizioni di sicurezza previste, dalla legge regionale n. 27 si applicano anche per la vaccinazione anti-Coronavirus-19 “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero qualora la sua raccomandabilità possa intendersi derivata in coerenza con la legislazione statale eccezionale e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV)".
 
“Poiché la legislazione regionale – aveva spiegato lo stesso Amati in occasione della presentazione della Pdl – non può avere ad oggetto la regolazione degli obblighi vaccinali ma l’accesso ai reparti degli istituti di cura, la finalità della proposta è in buona sostanza quella di prevenire le epidemie in ambito nosocomiale, rimanendo così all’interno delle competenze regionali. Tutte le disposizione regionali debbono quindi essere emanate – in via ordinaria – nell’ambito del PNPV vigente. Per questo motivo un intervento legislativo regionale tout court, compiuto estendendo la normativa vigente alle sopravvenienze infettive, sarebbe assoggettabile a giudizio d’incostituzionalità per violazione delle attribuzioni statali, a meno che non si sostenga – ragionevolmente – che la pratica vaccinale per il Coronavirus-19 sia inquadrabile tra quelle fortemente raccomandate, alla luce di un’interpretazione testuale e logico-sistematica di tutta la normativa eccezionale e d’emergenza e di tutti gli atti di amministrazione statale adottati per contrastare la diffusione del contagio e – da ultimo – per conseguire (in ragione del programma di approvvigionamento) il massimo numero di dosi del vaccino per coprire in modo capillare l’intera popolazione italiana, a cominciare dagli operatori sanitari e dai soggetti più deboli”.
 
“Facendo dunque emergere – spiegava ancora Amati – l’obbligo a carico delle regioni di favorire – nell’ambito della propria competenza concorrente – tutte le misure idonee a tenere in sicurezza la popolazione attraverso l’obiettivo minimo del raggiungimento dell’immunità di comunità e della massima sicurezza degli operatori sanitari, dei pazienti, dei loro familiari, degli altri operatori e della collettività, individuando dunque – in coerenza con le disposizioni regionali già vigenti – i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni contenute negli atti di esecuzione della campagna vaccinale, indiscutibilmente integrativi del PNPV”.
 
La proposta di legge si metterebbe dunque al riparo da eventuali profili di incostituzionalità, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, che si era pronunciata proprio sulla legge 27/2018 impugnata dal Governo.
 
Nella sentenza 137/2019 i giudici affermavano, in particolare, che “nell’attribuire alla Giunta regionale la facoltà di individuare i reparti in cui consentire l’accesso ai soli operatori sanitari che si siano attenuti alle indicazioni del PNPV vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale e nel prevedere le relative sanzioni amministrative per i trasgressori, gli impugnati art. 1, comma 1, e artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 dettano esclusivamente una disciplina sull’organizzazione dei servizi sanitari della Regione, senza discostarsi dai principi fondamentali nella materia ‘tutela della salute’ riservati alla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., senza introdurre obblighi vaccinali di nuovo conio e, comunque, senza imporre obbligatoriamente ciò che a livello nazionale è solo suggerito o raccomandato”.

La Consulta aveva invece bocciato il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27/2018, che stabiliva che “in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori”. Per la Corte, in questo caso, “l’intervento regionale invade un ambito riservato al legislatore statale, sia in quanto inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute, come disposto dall’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato «il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili» (sentenza n. 5 del 2018; analogamente sentenza n. 169 del 2017), sia perché attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari di cui all’art. 32 Cost., riserva che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost”.

20 Gennaio 2021

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