Covid. Lombardia. Siglato accordo con il comparto: la vaccinazione è una prestazione aggiuntiva

Covid. Lombardia. Siglato accordo con il comparto: la vaccinazione è una prestazione aggiuntiva

Covid. Lombardia. Siglato accordo con il comparto: la vaccinazione è una prestazione aggiuntiva
L’attività vaccinale rientra tra le prestazione aggiuntive del personale dipendente degli Enti Pubblici. Gentile (Fials): “Ottenuta anche un’importante apertura nell’interesse di altri professionisti a vario titolo coinvolti nell’attività di vaccinazione, per i quali verranno definite a livello di contrattazione aziendale dei singoli Enti modalità di renumerazione incentivata”. Le prestazioni aggiuntive in materia di vaccinazioni saranno remunerate con la tariffa oraria pari a 50 euro lordi omnicomprensivi.

Sottoscritto in Lombardia l’accordo per il personale del comparto sanitario dipendente degli Enti Pubblici sanitari per l’erogazione  di prestazione aggiuntive per l’effettuazione di attività di vaccinazione nel territorio lombardo. Un accordo accolto con soddisfazione dal segretario regionale della Fials Roberto Gentile, che evidenzia la “importante è l’apertura che si è riusciti a definire   nell’interesse di altri professionisti ( e quindi ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore nazionale) che a vario titolo sono coinvolti nell’attività di vaccinazione, per i quali verranno definite a livello di contrattazione  aziendale dei singoli Enti  modalità di renumerazione incentivata”.

La Fials Lombardia illustra, quindi, in sintesi, i criteri concordati dalle parti per definirne le modalità di fruizione:
– riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e non può essere utilizzato quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali;
– deve essere utilizzato prioritariamente in caso di carenza di personale, nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione;
– è realizzato su base volontaria;
– va preventivamente programmato, condiviso e comunicato formalmente dall’azienda ai dipendenti interessati;
– l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive non deve avvenire a discapito del diritto alla fruizione delle ferie.

Le prestazioni aggiuntive in materia di vaccinazioni, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 1, comma 464, della l. 178/2020 saranno:
– remunerate con la tariffa oraria pari a 50 € lordi omnicomprensivi ai fini irpef, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Il suddetto – compenso potrà essere erogato per prestazioni effettuate anche in data antecedente la sottoscrizione del presente accordo, a decorrere dal 1.1.2021, a coloro i quali hanno dovuto necessariamente svolgere prestazioni aggiuntive per garantire l’attività vaccinale, previa motivazione dell’azienda sull’impossibilità di far svolgere tale attività in ambito istituzionale;
– consentite al personale infermieristico e agli assistenti sanitari (art 1 comma 464 della legge 178/2020);
– riconosciute solo al personale che presta attività sanitaria di vaccinazione diretta ;
– riconosciute per turni di almeno 3 ore;
– garantite corrette  proporzioni tra l’attività istituzionale ed attività incentivata;
– consentite anche agli IRCCS di diritto pubblico (analogamente alle ATS e ASST) con riferimento alle categorie di cui alla precedente lett. b nell’ambito dell’attività vaccinale.

“Al restante personale del comparto – spiega la Fials – , se coinvolto nella campagna vaccinale, potranno essere riconosciute ore aggiuntive incentivate, nell’ambito della contrattazione aziendale e nelle modalità consentite dalla normativa vigente. Pertanto, dovranno conseguentemente essere avviate, nel più breve tempo possibile, le trattative a livello delle singole Aziende.”.

22 Aprile 2021

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