Emilia Romagna. Vaccinazione obbligatoria contro morbillo, parotite, rosolia e varicella per operatori sanitari dei reparti “a elevato rischio”

Emilia Romagna. Vaccinazione obbligatoria contro morbillo, parotite, rosolia e varicella per operatori sanitari dei reparti “a elevato rischio”

Emilia Romagna. Vaccinazione obbligatoria contro morbillo, parotite, rosolia e varicella per operatori sanitari dei reparti “a elevato rischio”
Con un’apposita delibera e dopo un confronto con le organizzazioni sindacali, la Giunta ha approvato il documento “Rischio biologico e criteri per l’idoneità alla mansione specifica dell’operatore sanitario”, redatto dai medici competenti delle Aziende sanitarie, da infettivologi e da esperti dell’Università e della Regione. Bonaccini: “Dopo aver fatto da apripista con la legge sui vaccini obbligatori per i bimbi che frequentano il nido, ci occupiamo delle strutture sanitarie, di chi ci lavora e dei pazienti”. LA DELIBERA

Nei reparti di Oncologia, Ematologia, Neonatologia, Ostetricia, Pediatria, Malattie infettive, nei Pronto soccorso e nei Centri trapianti dell’Emilia-Romagna potranno lavorare solo gli operatori sanitari (e dunque medici, infermieri, ostetriche) che risultano immuni nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella.

Nel caso in cui venga accertata l’assenza di immunità nell’operatore e il rifiuto o l’impossibilità a sottoporsi alla vaccinazione specifica, il medico del Lavoro (medico competente) rilascerà un giudizio di idoneità parziale temporanea, con limitazioni a non svolgere attività sanitaria nelle aree ad alto rischio e a non prestare assistenza diretta a pazienti affetti dalle quattro patologie perché potrebbero contagiare l’operatore stesso ed i propri pazienti.

È quanto prevede il documento “Rischio biologico e criteri per l’idoneità alla mansione specifica dell’operatore sanitario”, redatto dai medici competenti delle Aziende sanitarie, da infettivologi e da esperti dell’Università e della Regione e approvato dalla Giunta regionale con un’apposita delibera dopo un confronto con le organizzazioni sindacali.

“Il documento – che riprende e sviluppa le Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria degli operatori delle Aziende sanitarie della regione (circolare luglio 2014) – è pienamente coerente con le normative in materia di tutela dei lavoratori e dei pazienti e indirizzerà i medici competenti nell’esprimere la valutazione di idoneità specifica degli operatori della sanità”, dice la Regione.

“Dopo aver fatto da apripista con la legge sui vaccini obbligatori per i bimbi che frequentano il nido, la Regione Emilia-Romagna vuole occuparsi delle strutture sanitarie, di chi ci lavora e dei pazienti”, hanno affermato il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore alle Politiche per la salute Sergio Venturi. “Questo documento, oggetto anche di un confronto con i sindacati, introduce elementi di garanzia e tutela, per chi cura e per chi è curato. È una questione di civiltà. È nostro dovere proteggere l’operatore sanitario che, per motivi professionali, è maggiormente esposto al contagio, e gli utenti del servizio sanitario, dunque i pazienti, spesso in condizione di fragilità e quindi esposti a un grave pericolo per la salute”.

La Regione ha anche chiarito che il documento ha una profonda solidità giuridica: “Il documento approvato si richiama a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 218/94 – spiega in una nota – che ha rilevato come 'l’interesse comune alla salute collettiva e l’esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione e in ragione dell’esercizio delle attività stesse’; ancora, ‘lo stesso legislatore, nel settore della sanità e dell’assistenza, ha inteso disporre la protezione dal contagio professionale, avendo particolarmente di mira il rischio che gli addetti possono correre nell’esercizio dell'attività professionale; rischio per il quale operano in prevalenza le misure di protezione previste’. Indicazioni confermate dal decreto legislativo 81/2008 (che evidenzia come il lavoratore debba ‘osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale’), dalla legge 24/2017 (‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita’)”.
 

15 Marzo 2018

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