Lombardia. Via libera all’accordo con le farmacie: 2,86 milioni tra indennità di residenza e fondo di solidarietà

Lombardia. Via libera all’accordo con le farmacie: 2,86 milioni tra indennità di residenza e fondo di solidarietà

Lombardia. Via libera all’accordo con le farmacie: 2,86 milioni tra indennità di residenza e fondo di solidarietà

Sottoscritto l'Accordo Integrativo Regionale che recepisce il nuovo Accordo Collettivo Nazionale. Per le farmacie rurali indennità fino a 6.000 euro in base a fatturato, popolazione, distanza e turni notturni. L'ACCORDO, L'ALLEGATO

La Giunta regionale della Lombardia, con deliberazione n. XII/6587 del 27 luglio 2026, ha approvato l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) correlato all’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni.

Il quadro nazionale: l’Intesa del 6 marzo 2025
L’Accordo Collettivo Nazionale, che ha durata triennale, è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie private e comunali, Federfarma e Assofarm, ed è stato reso esecutivo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 6 marzo 2025.

La nuova convenzione farmaceutica rappresenta, secondo la delibera, “uno strumento aggiornato ed efficace per tutelare la salute della collettività e ribadire le funzioni di servizio pubblico sociale affidato dalla legge alla farmacia, consolidandone il ruolo quale presidio sanitario all’interno della rete dei servizi del SSN”.

Le novità introdotte dall’ACN
Il nuovo ACN introduce disposizioni di immediata applicabilità che incidono direttamente sull’operatività delle farmacie, e disposizioni che, prevedendo modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell’assistenza, richiedono una attuazione a livello regionale mediante la sottoscrizione di accordi integrativi regionali.

Tra le materie che richiedono l’attuazione a livello locale rientrano: le modalità di erogazione delle prestazioni minime indispensabili in caso di sciopero, l’indennità di residenza per le farmacie rurali, i criteri di erogazione del Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato, e le modalità alternative di presentazione delle ricette e dei tempi di pagamento.

Indennità di residenza: parametri e importi
L’articolo 17 dell’ACN ha disposto che nei criteri di accesso all’indennità di residenza, oltre alle farmacie rurali sussidiate (ubicate in comuni con al massimo 3.000 abitanti), siano ricomprese anche le farmacie rurali non sussidiate (ubicate in comuni con un numero di abitanti tra i 3.001 e i 5.000).

L’indennità è determinata sulla base di quattro parametri indicatori di disagio: fatturato complessivo ai fini IVA, popolazione della località, distanza dal capoluogo di provincia e numero dei turni notturni effettuati nell’anno. A ciascun parametro è attribuito un punteggio secondo la tabella prevista dall’ACN. Per ottenere l’indennità, la farmacia deve acquisire un punteggio in ciascun parametro; in caso di punteggio inferiore a 2, l’indennità non viene corrisposta.

Il punteggio viene maggiorato del 40% per farmacie uniche site in isole minori e del 20% per farmacie che gestiscono dispensari per non meno di 11 mesi all’anno e per non più di 20 ore a settimana. Il punteggio viene invece ridotto del 50% per le farmacie con fatturato superiore a 600.000 euro.

La proposta inviata da Federfarma Lombardia il 2 luglio 2026 definisce le seguenti fasce di indennità:

A decorrere dal 1° gennaio 2027, gli importi dell’indennità verranno aggiornati ogni biennio in base all’indice di rivalutazione monetaria ISTAT FOI.

Le farmacie aventi diritto devono presentare domanda alle ATS competenti entro il 30 aprile di ogni anno; l’indennità viene erogata entro il 30 giugno.

Fondo di solidarietà per le farmacie a basso fatturato
L’articolo 23 dell’ACN destina alla istituzione di un Fondo regionale di solidarietà il contributo dello 0,15% della spesa sostenuta nel 1986 dal SSN per l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, che cessa di essere riversato all’ENPAF e alle farmacie pubbliche.

Il Fondo è riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a 300.000 euro. L’importo del fondo ammonta al rapporto tra la quota a disposizione di Regione e il numero delle farmacie aventi diritto.

Alle farmacie con fatturato annuo inferiore a 150.000 euro spetta il doppio del contributo. Le farmacie aventi diritto devono presentare domanda entro il 30 marzo di ogni anno; il contributo viene erogato dalle ATS entro il 30 giugno.

La spesa complessiva per il 2026
La spesa complessiva prevista per l’annualità 2026 è pari a 2.866.900 euro, confermando il valore complessivo erogato nel 2025, così suddivisa:

  • 1.100.000 euro per il contributo di solidarietà dal Fondo regionale
  • 1.766.900 euro per l’indennità di residenza

La copertura finanziaria per il 2026 è assicurata: 1.766.900 euro nell’ambito delle risorse già assegnate alle Aziende del SSR con Decreto n. 18933 del 19 dicembre 2025, e 1.100.000 euro a valere sul capitolo 8374, che sarà assegnato in sede di assestamento al bilancio preventivo 2026. Le annualità successive saranno garantite nello stanziamento delle risorse di parte corrente del Fondo sanitario regionale.

Le altre disposizioni dell’Accordo Integrativo Regionale
L’AIR, sottoscritto tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia, disciplina anche le modalità di presentazione delle ricette e la trasmissione della DCR-FUR (Documento di Corrispettivo e Rendicontazione – Farmacie e Unità di Raccolta), con l’obiettivo congiunto di avviare la sperimentazione della completa dematerializzazione del “sacco ricette” nel 2026 e la messa a regime entro il 2027.

Per quanto riguarda i tempi di pagamento, la liquidazione delle competenze per la dispensazione dei farmaci interviene entro la fine del mese di trasmissione della DCR, con accredito bancario e riconoscimento di valuta bancaria fissa alla farmacia. L’acconto previsto dall’articolo 13, comma 3, dell’ACN viene erogato entro il 15 marzo.

L’accordo definisce inoltre il protocollo di intesa per la regolamentazione del diritto di sciopero: le prestazioni minime indispensabili sono erogate dalle farmacie di turno, e le ATS individuano il contingente di farmacie tenute alle prestazioni indispensabili, comunicandolo 5 giorni prima dello sciopero alle organizzazioni sindacali e ai singoli interessati.

L’Accordo Integrativo Regionale ha durata triennale e rimane in vigore fino alla stipula di un successivo Accordo Nazionale, sostituendo integralmente le precedenti determinazioni di cui alla delibera della Giunta Regionale n. X/3768/2015.

Luciano Fassari

28 Luglio 2026

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