Il rischio di violenza privata per l’infermiere

Il rischio di violenza privata per l’infermiere

Il rischio di violenza privata per l’infermiere

La violenza privata è un rischio penale reale per l’infermiere quando si agisce contro il rifiuto del paziente. Analisi normativa, casi giurisprudenziali e indicazioni operative per prevenire responsabilità.

Nella pratica clinica quotidiana, l’infermiere è abituato a considerare il rischio professionale soprattutto in termini di errore tecnico, omissione o evento avverso. Esiste però un’area meno percepita, ma altrettanto concreta: la possibilità che un atto assistenziale integri gli estremi del reato di violenza privata, disciplinato dall’Art.610 del Codice penale.

Il presupposto è semplice e netto: costringere una persona, con violenza o coercizione, a subire un trattamento contro la propria volontà costituisce reato, indipendentemente dalle finalità assistenziali. Questo principio trova piena applicazione anche nel contesto sanitario.

Emblematico è il caso giudiziario avvenuto presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove un infermiere fu condannato per aver imposto il posizionamento di un catetere vescicale a un paziente anziano che aveva espresso un rifiuto esplicito. La condotta, che comprendeva immobilizzazione fisica e l’uso della forza, causò anche lesioni documentate. La Corte confermò la responsabilità penale, evidenziando l’abuso dei poteri connessi al ruolo e la violazione della volontà dell’assistito.

Il dato giuridicamente rilevante non era l’esito della procedura, ma l’assenza di consenso.

Il consenso informato è un presupposto di liceità

La Legge 219/2017 ha chiarito definitivamente che il consenso informato rappresenta il fondamento giuridico di ogni trattamento sanitario: nessun trattamento può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata.

Questo principio non è meramente formale, ma sostanziale. Il paziente ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento, anche quando tale decisione appare clinicamente non condivisibile. Il rifiuto, se espresso in modo libero e consapevole, costituisce un limite invalicabile per il professionista sanitario.

Per l’infermiere, ciò significa che la correttezza tecnica della procedura non è sufficiente a garantirne la legittimità. Senza consenso, viene meno il presupposto giuridico dell’intervento.

La convinzione di “fare il bene” e il rischio penale

I casi di violenza privata in ambito sanitario raramente derivano da intenzioni aggressive. Più spesso nascono da situazioni comuni: un paziente non collaborante, il timore di una complicanza clinica, la pressione organizzativa o la convinzione di agire nell’interesse della persona assistita.

È proprio in questi contesti che si verifica lo slittamento più pericoloso: l’infermiere sostituisce, anche inconsapevolmente, la propria valutazione clinica alla volontà del paziente.

La giurisprudenza è costante nel ritenere irrilevante la finalità terapeutica quando manca il consenso. La tutela dell’autodeterminazione è un diritto primario, riconosciuto anche a livello costituzionale. Il Codice deontologico infermieristico ribadisce che il rispetto della volontà della persona assistita è parte integrante della responsabilità professionale.

Ignorare o superare un rifiuto espone a conseguenze su più livelli: disciplinare, civile e penale.

Il momento critico è quello decisionale

Il rischio non nasce dalla complessità tecnica, ma dalla gestione della relazione e del processo decisionale. Quando un paziente rifiuta una procedura, la risposta corretta non è l’insistenza operativa, ma la rivalutazione complessiva della situazione.

Questo implica innanzitutto un confronto clinico con il medico e con l’équipe, soprattutto quando sussistono dubbi sull’indicazione o sulla necessità dell’intervento. Al tempo stesso, è essenziale garantire al paziente informazioni chiare e comprensibili, verificando che il rifiuto sia effettivamente consapevole.

Anche la documentazione assume un ruolo determinante. Registrare il rifiuto e il percorso informativo non è un adempimento burocratico, ma una tutela concreta sia per il paziente sia per il professionista.

La capacità di fermarsi, chiedere supporto e ridefinire l’intervento rappresenta una competenza professionale a tutti gli effetti.

Il confine tra assistenza e coercizione

Uno degli equivoci più pericolosi è ritenere che la finalità assistenziale renda automaticamente lecita qualsiasi azione. In realtà, il confine è giuridico: senza consenso, anche una procedura correttamente eseguita può diventare un atto illecito.

Le uniche eccezioni riguardano situazioni di urgenza in cui il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà e l’intervento è necessario per salvaguardarne la vita o l’integrità. Al di fuori di questi casi, la volontà dell’assistito resta il riferimento principale.

Questo principio non limita l’autonomia professionale dell’infermiere, ma ne definisce il perimetro legale.

Prevenzione e tutela del rischio

La consapevolezza di questo rischio è parte integrante della pratica professionale moderna. Non si tratta di temere l’azione assistenziale, ma di esercitarla nel rispetto dei presupposti giuridici e deontologici che la rendono lecita.

Accanto alla competenza clinica e relazionale, diventa essenziale anche una tutela adeguata sotto il profilo assicurativo. La polizza di responsabilità civile professionale per infermieri di SanitAssicura rappresenta uno strumento concreto di protezione, offrendo copertura e assistenza in caso di contestazioni legate all’attività assistenziale.

In un contesto sanitario sempre più complesso, la protezione del professionista non è un’opzione accessoria, ma una componente necessaria dell’esercizio responsabile della professione infermieristica.

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24 Febbraio 2026

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