Perdita del feto e colpa medica

Perdita del feto e colpa medica

Perdita del feto e colpa medica

"La perdita del feto causata da colpa medica è risarcibile come danno da perdita del rapporto parentale e non come danno “potenziale” da mera aspettativa", esaminiamo l'ordinanza 26826 (6 ottobre 2025) della Corte di Cassazione. 

La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, ha definito che la perdita del feto causata da colpa medica è risarcibile come danno da perdita del rapporto parentale e non come danno “potenziale” da mera aspettativa.

In termini pratici: se una condotta sanitaria, come un’omissione o un ritardo nell’intervento, provoca la morte di un concepito, il danno subito dai genitori deve essere valutato e liquidato nella stessa dimensione giuridica e risarcitoria prevista per la perdita di un bambino già nato.

Il riconoscimento non è automatico per ogni interruzione di gravidanza: esso è condizionato all’esistenza di una colpa professionale accertata e all’imputabilità della perdita all’operato sanitario.

Il caso concreto e il percorso in giudizio

La vicenda sottostante alla pronuncia riguarda una donna giunta alla 41ª settimana di gravidanza, ricoverata con segni evidenti di sofferenza fetale. Nonostante gli allarmi clinici, l’esecuzione del parto cesareo venne ritardata oltre il tempo utile, e il feto nacque privo di vita per grave asfissia perinatale.

In primo grado il giudice aveva riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale e liquidato un importo conforme alle Tabelle milanesi. La Corte d’Appello, però, aveva ridotto radicalmente il risarcimento, qualificando la relazione affettiva come “potenziale” proprio perché il bambino non era nato vivo.

La Cassazione ha ribaltato questo approccio, affermando che la relazione affettiva si forma già durante la gravidanza, con impatti emotivi e dinamico-relazionali concreti.

Dimensione giuridica del rapporto genitoriale prenatale

La decisione si fonda su un quadro normativo e costituzionale consolidato:

  • l’Art.2 della Costituzione, il quale  tutela i diritti inviolabili dell’uomo: “[l]a Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”;
  • l’Art.31, comma 2 della Costituzione, che tutela la maternità e, in coerenza, la genitorialità: la Repubblica “[p]rotegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”;
  • l’Art.8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Cassazione richiama anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 27/1975 ha riconosciuto una specifica posizione giuridica al concepito, pur senza attribuirgli piena capacità giuridica.

Questo significa, in concreto, che la legge italiana e i trattati internazionali accettano che esista un vincolo affettivo e giuridico tra genitori e concepito. Quando quel legame viene lacerato per colpa di un sanitario, il danno non è un interesse “ipotetico”, ma un pregiudizio reale e risarcibile.

Il calcolo del risarcimento

La Cassazione non ha fissato importi predefiniti, ma ha richiamato l’uso delle Tabelle milanesi come parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale, da adattare alla sofferenza concreta del caso specifico.

Le Tabelle, pur non avendo valore normativo vincolante, garantiscono una uniformità di riferimento per i giudici e una base comparativa per la quantificazione del danno. La Corte ha sottolineato che non è ammissibile una riduzione automatica basata esclusivamente sul fatto che il concepito non sia nato: il giudice di merito deve infatti valorizzare tutti gli elementi di sofferenza.

Le implicazioni per i professionisti sanitari

Per i medici e i dirigenti sanitari questa ordinanza cambia alcune coordinate fondamentali della responsabilità professionale.

Viene infatti innanzitutto rafforzata la responsabilità sanitaria: la perdita di un concepito per errori gestionali nella gravidanza può generare un danno non patrimoniale assimilabile a quello per un figlio nato. Si tratta di una soglia di tutela più ampia rispetto a quella tradizionalmente applicata.

Essa rappresenta inoltre un Incentivo all’adeguata documentazione clinica: la gestione del rischio richiede protocolli chiari per la lettura e l’azione su segnali di sofferenza fetale e una documentazione rigorosa delle decisioni cliniche.

Emerge infine la necessità di contenzioso strutturato: le strutture sanitarie devono valutare misure di governancedel rischio, revisioni delle procedure e formazione continua, anche alla luce della crescente giurisprudenza sulla responsabilità medica.

Per i professionisti — clinici e risk manager — questo orientamento impone una maggiore attenzione alla qualità delle cure, alla gestione documentale e alle coperture assicurative professionali.

Per comprendere appieno come proteggere se stessi e la propria struttura da rischi di tipo civilistico e assicurativo di questo genere, è sempre consigliabile usufruire di una consulenza assicurativa professionale, ad esempio con un membro dello staff di SanitAssicura, la quale può aiutare a valutare e ottimizzare le proprie coperture di responsabilità professionale, anche in relazione alle recenti evoluzioni giurisprudenziali.

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12 Febbraio 2026

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