Spese di difesa e RC professionale sanitaria: cosa prevede l'art. 1917 c.c., terzo comma, e perché la scelta tra assunzione diretta della lite da parte della compagnia o rimborso a consuntivo può fare la differenza per il medico.
Nella struttura del contratto di assicurazione della responsabilità civile, le spese di difesa occupano un posto spesso sottovalutato dai professionisti sanitari. Eppure, la loro disciplina può incidere in modo determinante sull’esito economico di un sinistro.
L’Art.1917 del Codice civile, al terzo comma, stabilisce che le spese sostenute per resistere alla domanda risarcitoria del terzo danneggiato sono a carico dell’assicuratorenei limiti del quarto del massimale, salvo patto contrario. In altri termini, se il massimale assicurato è di 500.000 euro, le spese di lite sono coperte fino a ulteriori 125.000 euro, senza intaccare il capitale garantito per il risarcimento del danno. Si tratta di una tutela significativa, ma condizionata — come si vedrà — dalla condotta della compagnia nella gestione del sinistro.
L’interesse della compagnia: assumere la lite o rifiutarla?
Il vero nodo pratico emerge quando il professionista sanitario riceve un atto di citazione o una richiesta stragiudiziale di risarcimento e si chiede: la compagnia gestirà direttamente la difesa, o dovrò provvedere autonomamente, salvo rimborso?
La legge consente all’assicuratore la facoltà, non l’obbligo, di assumere direttamente la gestione della lite. Quando la compagnia esercita questa facoltà — nominando ad esempio un legale di fiducia, coordinando la strategia difensiva e sostenendo i costi processuali — le spese restano interamente a suo carico, nel limite del quarto del massimale. Il medico, in questo scenario, è sostanzialmente sollevato da ogni onere economico legato alla propria difesa.
Il problema sorge nel caso opposto, ossia quando la compagnia nega l’interesse ad assumere la gestione della lite. Tipicamente questo succede quando l’assicuratore ritiene che il sinistro non sia coperto, che il massimale sia insufficiente o che ricorrano particolari clausole limitative. In questo caso, il professionista deve organizzare e finanziare in proprio la difesa, con il rischio concreto che le spese anticipate non vengano poi rimborsate, o lo siano solo parzialmente, a esito favorevole del giudizio.
Le conseguenze del diniego di gestione
Il diniego della compagnia non è neutro. Sul piano pratico, espone il medico a:
oneri economici immediati, spesso consistenti, per la nomina di avvocati e consulenti tecnici di parte;
conflitti di interesse, quando la compagnia partecipa al procedimento con una propria linea difensiva divergente da quella del professionista;
rischi di decadenza o preclusione, qualora il professionista non sia adeguatamente assistito nelle prime fasi del procedimento.
È utile ricordare che la Legge Gelli-Bianco (n.24/2017) ha introdotto obblighi assicurativi specifici per le strutture sanitarie ed i professionisti della salute, poi attuati con il Decreto ministeriale n.232/2023. Quest’ultimo fissa, tra l’altro, i massimali minimi e le condizioni minime dei contratti RC sanitaria. Il decreto, tuttavia, non affronta direttamente il tema delle spese di difesa ex Art.1917, terzo comma, che rimane quindi disciplinato esclusivamente dal Codice civile e dalle singole condizioni di polizza.
Come tutelarsi: la polizza RC non basta sempre
Una polizza di RC professionale sanitaria ben strutturata dovrebbe prevedere espressamente, in modo favorevole all’assicurato, la possibilità della gestione diretta della lite da parte della compagnia e un massimale adeguato per le spese di difesa. Tuttavia, molte polizze standard contengono formulazioni ambigue o rimandano a valutazioni discrezionali dell’assicuratore.
Per questo motivo, sempre più professionisti sanitari affiancano alla polizza RC una copertura di tutela legale autonoma, che garantisce anche la libera scelta del legale difensore e il rimborso delle spese giudiziali ed extragiudiziali indipendentemente dalla posizione della compagnia RC.
La complessità di questi meccanismi rende indispensabile un’analisi attenta delle condizioni contrattuali prima di sottoscrivere qualsiasi polizza. Per avere la certezza di essere davvero protetti — tanto sul fronte della responsabilità civile professionale sanitaria quanto su quello della tutela legale — è consigliabile affidarsi a una consulenza assicurativa specializzata nel settore sanitario. SanitAssicura offre ai professionisti della salute un supporto qualificato per valutare, confrontare e costruire coperture su misura, con piena consapevolezza delle clausole che contano davvero quando il rischio si materializza.
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