Struttura sanitaria e professionista non dipendente: chi paga il danno?
Quando il medico non è dipendente della struttura, chi risponde del danno al paziente? Una recente sentenza del Tribunale di Roma fa chiarezza su un tema che riguarda da vicino ogni professionista sanitario.
Una paziente si sottopone a un intervento di protesi all’anca in una casa di cura privata. Lo stelo protesico viene inserito senza la dovuta delicatezza: si verifica così una frattura periprotesica. Per rimediare, i chirurghi optano per tre cerchiaggi, ma secondo i consulenti tecnici quella scelta era sbagliata: il trattamento corretto avrebbe richiesto la sostituzione della protesi con uno stelo cementato o a presa distale.
La paziente fa causa alla struttura, non ai medici. E vince, almeno in parte. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.12994 del 23 settembre 2025, condanna l’ospedale al risarcimento del danno causato dall’errore sul secondo intervento, anche se il chirurgonon era un suo dipendente, aveva la propria équipe e fatturava direttamente alla paziente.
“Noi abbiamo solo messo a disposizione la sala operatoria”
Questa, in sintesi, è stata la difesa della struttura: il medico agiva in piena autonomia; quindi, l’ospedale non poteva essere ritenuto responsabile. Un argomento che sembra di buon senso, ma che la giurisprudenza italiana rigetta con una certa costanza.
Secondo l’Art.7 della legge Gelli-Bianco, la struttura sanitaria pubblica o privata risponde delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale, “[…] anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa […]”.
Il fondamento giuridico è l’Art.1228 del Codice civile: chi utilizza l’opera di terzi per adempiere a una propria obbligazione risponde anche degli errori di quei terzi. In ambito sanitario, questo si traduce in un principio chiaro: il medico che opera all’interno di una struttura — anche senza un contratto di lavoro subordinato — è considerato un suo ausiliario necessario.
La responsabilità dell’ente ospedaliero si articola su un doppio binario: quella per inadempimento degli obblighi organizzativi e strutturali, e quella per l’attività illecita imputabile ai professionisti di cui la struttura si sia avvalsa.
Il medico “di fiducia” del paziente
C’è un aspetto che talvolta sorprende molti professionisti: la regola si applica anche quando è il paziente stesso a scegliere il chirurgo. La responsabilità contrattuale della struttura resta ferma anche quando il danno deriva dall’operato di un medico scelto direttamente dalla paziente, purché l’intervento sia avvenuto avvalendosi della struttura e della sua organizzazione.
L’unica via d’uscita per la struttura è dimostrare che il comportamento del medico è stato talmente anomalo, imprevedibile e grave da costituire una vera e propria “devianza” rispetto al normale contesto operativo. La giurisprudenza più recente, tra cui la Cassazione con la sentenza n.28642/2024, ribadisce che la struttura accetta il rischio connaturato all’utilizzo di terzi per l’adempimento della propria obbligazione, salvo che dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave e oggettivamente improbabile condotta del sanitario. Una soglia, nella pratica, molto difficile da raggiungere.
Il medico risponde comunque?
Anche se la condanna diretta al paziente ricade sulla struttura, il medico non è fuori dalla partita. La struttura che ha risarcito il paziente può rivalersi sul medico. In caso di colpa esclusiva di quest’ultimo e in assenza di prova di quella “devianza grave e imprevedibile“, la responsabilità interna si presume ripartita al 50% tra struttura e professionista.
Ciò significa che il medico può trovarsi a restituire alla struttura metà del risarcimento versato, anche senza essere mai stato citato direttamente in giudizio dal paziente. Non a caso, infatti, la legge Gelli-Bianco ha introdotto per i professionisti sanitari che operano in regime libero-professionale l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla propria attività.
Proteggersi con la giusta copertura assicurativa
Lo scenario in cui la struttura è condannata, ma medico viene chiamato in rivalsa, è tutt’altro che raro. E spesso i professionisti si trovano impreparati, magari perché confidano nell’assicurazione della struttura ospitante, che però copre l’ente, non il singolo.
Una polizza RC professionale sanitaria adeguata è lo strumento indispensabile per affrontare queste situazioni senza rischi patrimoniali. Ma scegliere la copertura giusta non è semplice: massimali, retroattività, clausole claims made, azioni di rivalsa, sono variabili che richiedono una valutazione attenta caso per caso.
Per questo, affidarsi a una consulenza professionale qualificata fa la differenza. SanitAssicura accompagna i professionisti sanitari nella scelta della polizza più adatta al proprio profilo di rischio, con un approccio personalizzato e competente. Perché, come insegna la sentenza romana, nell’incertezza del diritto sanitario, l’unica certezza è avere una copertura solida.
Nella struttura del contratto di assicurazione della responsabilità civile, le spese di difesa occupano un posto spesso sottovalutato dai professionisti sanitari. Eppure, la loro disciplina può incidere in modo determinante...
Per i professionisti sanitari la formazione ECM è spesso associata a una parola: obbligo. Un numero di crediti da raggiungere entro la fine del triennio, una scadenza da rispettare, una...
Con l’ordinanza n. 8163/2025 la Corte di Cassazione interviene su un tema che riguarda da vicino l’organizzazione concreta di molte attività sanitarie: su chi ricade la responsabilità quando il medico...
Nella pratica clinica quotidiana, l’infermiere è abituato a considerare il rischio professionale soprattutto in termini di errore tecnico, omissione o evento avverso. Esiste però un’area meno percepita, ma altrettanto concreta:...