Covid. Da Aifa deroghe per i centri che fanno studi clinici di Fase 1

Covid. Da Aifa deroghe per i centri che fanno studi clinici di Fase 1

Covid. Da Aifa deroghe per i centri che fanno studi clinici di Fase 1
L’Agenzia motiva la decisione vista “l’urgenza con la quale tali sperimentazioni devono essere iniziate rende difficilmente raggiungibili, in tempi brevi, per i centri clinici non autocertificati ad AIFA, tutti i requisiti che regolano l’attivazione dei centri di Fase I”. Le deroghe varranno per tutto il periodo dello Stato d’emergenza. LA DETERMINA

Per l’attivazione dei centri per le sperimentazioni cliniche di Fase I nell'ambito delle infezioni da COVID-19, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha previsto delle deroghe ai requisiti previsti dalle regole vigenti (Determine AIFA 809/2015 e 415/2016).

“Gli studi clinici – spiega Aifa – costituiscono lo strumento principale per l'individuazione di terapie efficaci nella lotta contro l’infezione da COVID-19. Tra questi studi sono di rilevante importanza quelli di Fase I e in particolare quelli su possibili vaccini. L’urgenza con la quale tali sperimentazioni devono essere iniziate rende difficilmente raggiungibili, in tempi brevi, per i centri clinici non autocertificati ad AIFA, tutti i requisiti che regolano l’attivazione dei centri di Fase I”.

“Tenendo sempre presente la tutela dei diritti e della sicurezza dei partecipanti agli studi clinici – rimarca l’Agenzia – , AIFA, su proposta dell'Ispettorato GCP, ha quindi individuato con la determina 564/2020 i requisiti ridotti ma essenziali in modo da permettere l’avvio di sperimentazioni cliniche di Fase I COVID-19 nel più largo numero possibile di strutture sanitarie”.
 
Ecco i requisiti minimi:
 
1. Le strutture autorizzate ai sensi delle norme vigenti a condurre sperimentazioni cliniche, possono attivare Unità sperimentali al fine di eseguire studi di Fase lper il contrasto al COVID-19, sia su pazienti che su volontari sani, in deroga alle Determinazioni richiamate in premessa, purché almeno in possesso dei seguenti requisiti:
 
a. L'Unità sperimentale di Fase I COVID-19 deve essere collocata all'interno di una struttura sanitaria con reparto di rianimazrone;
 
b. il personale di tale reparto di rianimazione deve ricevere adeguata informazione sul protocollo clinico sperimentale da condurre e deve essere awisato riguardo alle tempistiche con le quali i partecipanti alla sperimentazione accederanno alla struttura per il trattamento;
 
c. l'Unità sperimentale di Fase I COVID-L9 deve mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare la diffusione del contagio intraospedaliero e deve disporre, nel caso di inclusione di volontari sani, di aree di trattamento separate dalle zone della struttura sanitaria in cui sono ricevuti o ricoverati i pazienti COVID-19;
 
d. l'Unità sperimentale di Fase I COVID-19 deve poter disporre dei necessari dispositivi di protezione dal contagio sia per il personale in servizio sia per i partecipanti alla sperimentazione.
 
2. L'Unità sperimentale di Fase I COVID-19 deve essere organizzata in modo tale da garantire una completa tracciabilità dei dati della sperimentazione con particolare riferimento alle cartelle cliniche ambulatorialidicui all'articolo 18, comma 3 del D.Lgs 20012007.
 
3. L'Unità sperimentale di Fase ICOVID-19 deve indentificare una persona di raccordo che sia responsabile per le comunicazioni con le competenti Autorità regolatorie di cui all'Allegato 1, Appendice 1-, lettera A, punto 4, b) della Determina AIFA 809/2015.
 
4. ln deroga a quanto stabilito dall'art.3, comma 2 della Determina AIFA 809/2015 e dall'art.1, comma 4 della Determina AIFA 45L/2016, l'attivazione di una Unità sperimentale di Fase I COVID-19 secondo i requisiti di cui sopra, deve essere comunicata dal responsabile legale della struttura di appartenenza dell'Unità stessa all'lspettorato GCP dell'AIFA.
 
5. L'Unità sperimentale di Fase I COVID-19 non dovrà attendere i 90 giorni per iniziare una sperimentazione clinica di Fase l.
 
6. Le Unità sperimentali attivate in deroga alla Determina 809/2015 e alla Determina 45L|2OL6, non saranno riportate nella lista delle strutture autocertificate pubblicata sul sito dell'AlFA, ma saranno individuate, nel medesimo sito, in apposita lista separata riportante "strutture di fase I attivate limitatamente alle sperimentazioni cliniche COVID-19".
 
7. Le strutture di fase l già autocertificate all'AIFA sono autorizzate ad eseguire le sperimentazioni COVID-19 di cui all'art.l, comma 1 della presente Determina purche in possesso dei requisiti di cuial medesimo comma.
 
 
 

08 Maggio 2020

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