Ecco perché non sarà facile mantenere in servizio i medici oltre i 70 anni utilizzando la norma Pnrr

Ecco perché non sarà facile mantenere in servizio i medici oltre i 70 anni utilizzando la norma Pnrr

Ecco perché non sarà facile mantenere in servizio i medici oltre i 70 anni utilizzando la norma Pnrr
Si tratta di una constatazione che viene fuori dalla lettura di una nota molto articolata ed esauriente del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto: parere in merito ai profili applicativi dell’art. 11, comma 1, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 – Trattenimento in servizio. Inviata ad una ASL a seguito di specifico quesito.

Proseguire oltre il settantesimo anno, fino al 31 dicembre 2026, l’attività lavorativa per i medici del Servizio Sanitario Nazionale utilizzando la normativa “PNRR” non sarà indubbiamente un’impresa facile.

Si tratta di una constatazione che viene fuori dalla lettura di una nota molto articolata ed esauriente del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto: parere in merito ai profili applicativi dell’art. 11, comma 1, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 – Trattenimento in servizio. Inviata ad una ASL a seguito di specifico quesito.

In essa, tra l’altro, si precisa: “al di là delle scelte organizzative che codesta Azienda ha posto in essere con l’atto aziendale e di cui deve tenere conto, ciò che rileva concretamente, ai fini dell’applicazione della norma, è che: – vi sia una preliminare valutazione, da parte dell’Azienda sanitaria, in ordine alla complessità ed alla dimensione organizzativa del Distretto Sanitario, che consenta di ritenere l’incarico dirigenziale del Direttore di distretto corrispondente a quello dirigenziale generale di cui al comma 1 del citato articolo 11. – la struttura organizzativa cui è preposta la figura dirigenziale da trattenere in servizio corrisponda ad una articolazione formalmente investita dell’effettiva attuazione dei progetti del PNRR nell’ambito dell’Amministrazione che ne ha assunto la titolarità; – il trattenimento in servizio avvenga in continuità, non potendosi, quindi, richiamare in servizio chi sia già stato collocato in quiescenza; – l’amministrazione disponga dei relativi spazi assunzionali, coerentemente allo specifico regime applicabile.”

Vale la pena, poi, riportare quanto evidenziato nella circolare del MeF RgS n. 9 del 10 febbraio 2022 (Pnrr – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr), in cui si identificano, tra l’altro, i «Compiti e le responsabilità dei soggetti attuatori». I soggetti attuatori in prima analisi, sono “responsabili”:
• dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei singoli progetti;
• della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del Pnrr;
• del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti con gli indicatori associati ai propri progetti. Devono “assicurare”:
• che tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l’attuazione degli interventi del Pnrr siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla normativa nazionale applicabile;
• la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse Pnrr, sulla base delle indicazioni del ministero dell’Economia e finanze. Devono “provvedere”:
• a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

Si tratta, come si vede, di competenze tecniche difficilmente acquisibili nei percorsi professionali e formativi di laureati in Medicina e Chirurgia.

Ecco cosa dice l’allegato 4 della legge 108/2021 dove vengono indicati i soggetti pubblici e privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

Soggetto attuatore è il “Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”.

L’art 9 co. 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.

In relazione a questo specifico Sub-investimento il Soggetto Attuatore è un Comune capoluogo di Città metropolitana ex legge 7 aprile 2014, n.56 o un Comune capoluogo delle Città metropolitane istituite nelle Regioni a statuto speciale”

Soggetto realizzatore o soggetto esecutore è il “Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).”

Domenico Della Porta

Domenico Della Porta

13 Dicembre 2023

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