Quando si afferma che la Patria del diritto lo sta riducendo a un optional, facendogli perdere la caratteristica dell’inderogabilità, si dice una sacrosanta verità. Peggio ancora quando lo si piega a proprio compiacimento per esercitare prepotenze istituzionali di ogni tipo.
Nel nostro pur stupendo Paese si rinvengono infatti:
– 27 sedicenti AOU su 30, rispetto alle quali sembra non interessare ad alcuno che venga posto fuori ruolo l’esercizio di una simile illiceità, sorprendentemente trascurata dalle Procure della Repubblica di Rieti e Cosenza, già formalmente investite della verosimile configurazione di reati gravi, così come le Procure della Corte dei conti per il Lazio e la Calabria;
– almeno due Regioni, Lazio e Calabria, che assistono passivamente al proliferare di AOU prive del titolo che ne consacri l’esistenza giuridica, ossia il DPCM previsto dal d.lgs. 517/1999, in assenza del quale nessuna AOU può giuridicamente esistere;
– numerose Università che si comportano arbitrariamente: a) nel considerarsi parte integrante delle 27 sedicenti AOU operative e di quelle comunque gestite come tali in modo illecito;
b) nel consentire l’esercizio della pratica clinica a studenti e specializzandi presso Aziende Ospedaliere prive di DPCM, non legittimate a rilasciare certificazioni di frequenza obbligatoria, in quanto non abilitate dallo Stato, cui spetta competenza esclusiva ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. n), della Costituzione. Ciò è quanto emerge in negativo assoluto dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e dal parere dell’Avvocatura Generale dello Stato reso al MUR il 20 giugno 2025, relativo al (tardivo) DPCM di riconoscimento dell’AOU “Policlinico Tor Vergata”;
– una Ministra del MUR che, invece di promuovere una soluzione legislativa idonea a sanare questa situazione, ha ritenuto di intervenire con la nomina di un Gruppo di lavoro (DM n. 607 del 20 agosto 2025) per la redazione di uno anacronistico schema-tipo di Protocollo d’Intesa tra Regione e Università, ai sensi dell’art. 6, comma 13, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del d.lgs. 517/1999. Uno strumento ormai obsoleto da oltre 22 abbi che, nella sua ennesima versione, presenta evidenti profili di grave illegittimità, inammissibili per giuristi e accademici esperti;
– ulteriori criticità, tra cui la libertà lasciata alle Regioni nella gestione della spesa delle 27 sedicenti AOU, con il rischio concreto anche di indurre l’utenza a ritenere di trovarsi dinanzi a una erogazione assistenza universitaria dei Lea ospedaliera che, in realtà, non lo è.
Oggi si apprende che su tale quadro già gravemente compromesso si innesta una ennesima criticità.
La Rettrice dell’Università “La Sapienza”, con suo decreto n. 272 del 30 gennaio 2026 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 maggio 2026), ha adottato un provvedimento che appare eccedere i limiti delle proprie competenze, dimenticando che l’Università gode di autonomia funzionale, ma non normativa.
Nel bandire il concorso codice 2026PAE003 per un posto di Professore di II fascia presso il Dipartimento di Benessere, Salute e Sostenibilità Ambientale – Facoltà di Medicina e Odontoiatria (dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010) – ha infatti ritenuto, impropriamente, di sostituirsi allo Stato nel presunto riconoscimento de facto di strutture ospedaliere idonee alla erogare formazione universitaria. In sostanza, con tale decreto rettorale – in criticabile continuità con precedenti affidamenti senza concorso di due direzioni di UOC del presidio ospedaliero di Rieti ad altrettanti docenti universitari – si è giunti a riconoscere, di fatto, al medesimo presidio ospedaliero della medesima Asl la possibilità di svolgere funzioni riservate per legge alle AOU legittimamente costituite (che è bene ricordare che sono solo 3 su 30, con 27 anche illecitamente operanti come tali).
È verosimile che alla base vi sia un errore di impostazione (non affatto scusabile) sintomo di una sfrontatezza che non trova eguali: quello di tentare irragionevolmente di replicare nel Lazio quanto ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato in Lombardia. Tuttavia, come ha ben chiarito dalla Sezione III del Consiglio di Stato (sentenza n. 904/2026), in Lombardia tale assetto trova fondamento nella legge regionale n. 33/2009, che consente alle ASST di operare in modo assimilabile alle aziende ospedaliere integrate (AOI e non AOU).