Il decadentismo della legislazione

Il decadentismo della legislazione

Il decadentismo della legislazione
Decreti leggi sfornati come se fossero panini, senza che vi fosse un imminente bisogno di fame altrimenti insaziabile.  Ogni istanza politica, spesso proveniente dalle Regioni, è stata recepita dai Governi e soddisfatta dai medesimi con decreti leggi ad hoc, senza che vi fossero di sovente le condizioni di straordinarietà pretese dalla Costituzione in termini di necessità e urgenza, per provvedere.

MES o non MES continueremo ad essere europei. Prescindendo dalla sua ratifica differita ad ottobre.

Il problema più grosso è però quello che dovremmo cominciare a guadagnarci meglio la denominazione. Lo status di cittadino UE e meritare pertanto l’appellativo di europei.

In proposito, è appena il caso di precisare che per essere buoni cittadini d’Europa occorre non solo togliere i vecchi vizi ma soprattutto non aggiungerne di nuovi.

Primo fra tutti occorre ritornare ad avere un alto senso dello Stato, prioritariamente di porre a presidio della politica l’interesse di tutti e la indiscussa tutela del bene comune. Riguardo alla Repubblica, così come intesa nell’art. 114 della Costituzione, necessita esprimere il migliore prodotto legislativo, sia statale che regionale, funzionale a generare una esigibilità egualitaria dei diritti civili e sociali, evitando ogni forma di particolarismo. Ciò nel senso che le leggi e gli atti aventi valore di esse ritornino ad assumere i valori qualitativi tradizionali vantati dal nostro Paese, apprezzati ovunque.

Troppe le urgenze e le necessità che non sono tali

Al riguardo della qualità della legislazione, oggi si registra un forte decadentismo, accentuatosi dopo il governo Monti. Decreti leggi sfornati come se fossero panini, senza che vi fosse un imminente bisogno di fame altrimenti insaziabile.

Ogni istanza politica, spesso proveniente dalle Regioni, è stata recepita dai Governi e soddisfatta dai medesimi con decreti leggi ad hoc, senza che vi fossero di sovente le condizioni di straordinarietà pretese dalla Costituzione (art. 77.2), in termini di necessità e urgenza, per provvedere.

Una opzione inaccettabile, quella di fare ricorso convulso alla decretazione d’urgenza, incrementata in quest’ultimo periodo tanto da aver fatto registrare nel primo semestre 2023 la media di dieci provvedimenti mensili di necessità e impellenza. Alcuni davvero impossibili da ritenere tali.

Questo è il primo rilievo nei cui confronti dovere intervenire per metterci alla pari di altri Stati membri UE e, conseguentemente, dimostrare la nostra innata cultura giuridica europea di pervenire ad una legislazione giusta e ragionevolmente prodotta, produttiva di riforme strutturali.

Ci vuole un MEF più garante della cittadinanza europea

Non di meno sorprende l’uso della bollinatura della RGS impressa con troppa facilità su disegni di legge, qualunque essi siano, prescindendo dalla non conformità degli stessi alla disciplina del bilancio, in quanto tali non di certo funzionali ad assicurare l’equilibrio economico del bilancio della Repubblica. Proprio per questo facilmente proposti in difformità alle regolazioni – costituzionali, domestiche e unionali – riguardanti la formazione dei bilanci e la tenuta della contabilità cui la RGS dovrebbe essere autentico guardiano.

Una tecnica quella della bollinatura che avrebbe bisogno di una nuova seria regolazione di superamento delle sue limitate competenze di esercizio. Ciò allo scopo di fare bene recitare alla RGS la funzione meritoria e di garanzia che le spetterebbe non solo in merito alla valutazione preventiva delle ricadute sui decreti legge, così come sui decreti delegati, ma anche sugli esiti delle leggi di conversioni senza le quali peraltro verrebbe, rispettivamente, interdetta l’emanazione e la promulgazione del Presidente della Repubblica. Dunque, non solo una attività di verifica delle coperture finanziarie (più nota quelle sulle leggi annuali di bilancio) ma quella di rigorosa e continua vigilanza a che venga rispettata da ogni aspirante legislatore proponente la giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione ai principi di cui all’art. 81 della Costituzione, vocati alla tutela dell’equilibrio economico. Un compito da esercitare a titolo di collaborazione interistituzionale in materia di finanza pubblica tra chi propone le leggi (ivi compresi il Governo), la Presidenza della Repubblica tenuta a verificare l’esistenza (nel caso di decreti legge) della necessità e l’urgenza, e la Ragioneria Generale dello Stato a sovraintendere, anche e soprattutto, al rispetto delle regole di bilancio, cui nessuna legge ordinaria può derogare. Insomma, il suo esercizio di vigilanza e controllo, di supporto tecnico alle istituzioni anzidette, deve essere funzionale ad assicurare i buoni processi e gli adempimenti di bilancio, al fine di garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche.

L’ultimo evento legislativo di conferma che mette disordine nella sanità

Un brutto esempio di recente legislazione, ove si è buttato dentro di tutto e di più, è rintracciabile nel percorso parlamentare perfezionatosi il 28 giugno di “Conversione in legge, del decreto legge 10 maggio 2023. n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertita nella legge 3 luglio 2023 n. 87 (G.U. n. 165/2023).

Un decreto legge, originariamente sviluppato in 14 articoli, convertito da ultimo dal Senato in dimensioni ingigantite. Tra i bis, ter, quater, quinquies e sexies, ha concluso infatti il suo viaggio parlamentare con l’aggiunta di ulteriori 19 articoli. Non solo. Con numerosissime e pesanti integrazioni (30 emendamenti approvati) modificative dei tredici originari articoli che, è bene ricordare, costituivano lo strumento legislativo idoneo a giustificare lo stato d’urgenza condiviso dal Capo dello Stato all’atto della firma apposta il 10 maggio scorso.

Una legge, quella di conversione, che in alcuni punti (per es. l’art. 12 bis) viola la Costituzione, i principi fondamentali di certezza del bilancio, tanto da porsi in netto contrasto con il principio della continuità dei bilanci inderogabile ad ogni livello istituzionale (si veda NT+Enti locali & Edilizia del 28 giugno).

Fa ricorso alla insolita e deprecabile regola, fatta confluire nella anzidetta conversione in legge del D.L. 51/2023, per evitare che uscisse fuori quanto disciplinato nel D.L. 57/2023 – di conseguenza lasciato a morire per decorrenza del termine e del quale si fa fatica a capire i presupposti dell’urgenza – che in sede di conversione avrebbe dimostrato tutta la sua evidenza di una legge ad personam, incostituzionale e non affatto caratterizzata né dalla necessità e né tampoco dell’urgenza. Ciò in quanto esclusivamente, ma momentaneamente, risolutiva per la Calabria senza bilanci in sanità da anni, generativo però di difficoltà insuperabili nella redazione di un corretto bilancio consolidato del Ssr e dunque di quello del Servizio sanitario nazionale.

Un precetto, quello approvato (12 bis) uguale a quello di cui sopra (art.1, comma 1, D.L. 57/2023), introdotto con un emendamento a sorpresa del quale sarebbe interessante conoscere l’originario autore, solo per interdirgli nel prosieguo l’uso della penna nella redazione di regole pregiudicative del bilancio della Repubblica.

Ettore Jorio

Ettore Jorio

07 Luglio 2023

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