Piano di rientro e commissariamento: la Calabria delle competenze inventate

Piano di rientro e commissariamento: la Calabria delle competenze inventate

Piano di rientro e commissariamento: la Calabria delle competenze inventate

Il governo rischia di creare un vuoto di potere in Calabria, poiché la cessazione del commissariamento non è stata registrata dalla Corte dei Conti, rendendo potenzialmente nulli gli atti della Giunta.

Siamo ormai alle comiche istituzionali. Il Governo (nella seduta di ieri sera), per soddisfare esigenze politiche di tenuta della maggioranza, sembra disposto persino a inventare anche lui percorsi amministrativi che l’ordinamento non contempla. Eppure basterebbe ricordare una distinzione elementare: Piano di rientro e commissariamento non sono la stessa cosa.

Il Piano di rientro è lo strumento attraverso il quale una Regione sottoposta a disavanzo sanitario concorda con lo Stato gli interventi necessari al riequilibrio economico e alla riorganizzazione dell’assistenza. Il commissariamento, invece, è l’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’articolo 120 della Costituzione, disposto quando la Regione non sia in grado di attuare gli obblighi derivanti dal Piano.

La storia repubblicana lo dimostra senza possibilità di equivoci: undici Regioni sono state sottoposte a Piano di rientro, ma soltanto cinque (Lazio, Campania, Calabria, Abruzzo e Molise) sono state commissariate, delle quali due residuate (Calabria e Molise). La sovrapposizione tra i due istituti non è dunque un errore terminologico. È un espediente utilizzato per nascondere il problema della titolarità del potere.

La Calabria può certamente rimanere in Piano di rientro dopo la cessazione del commissariamento. Ma, perché ciò avvenga, il commissariamento deve essere cessato attraverso un atto divenuto efficace. Ed è proprio questo il passaggio che manca.

La deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2026, con la quale è stata disposta la cessazione del mandato commissariale e la restituzione delle funzioni alla Regione, è stata trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità. Lo stesso ministro della Salute ha dichiarato alla Camera che il procedimento era ancora in corso e che si attendeva la «conseguente auspicabile registrazione».

Quella registrazione non è intervenuta. La Corte ha dichiarato che «non vi è luogo a pronuncia sul provvedimento in epigrafe». Una formula che non equivale al visto, non costituisce registrazione e non certifica la legittimità sostanziale della deliberazione.

Il Governo può tentare di spiegare politicamente quella formula come vuole. Non può però trasformarla in un effetto giuridico che essa non contiene. La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo preventivo di legittimità, non annulla le deliberazioni del Consiglio dei ministri: appone il visto e registra l’atto oppure ricusa la registrazione. Se il Governo intende dare ugualmente corso a un provvedimento non registrato, deve assumersene formalmente la responsabilità, attivando il procedimento previsto dall’articolo 25 del testo unico della Corte dei conti, sino all’eventuale registrazione con riserva e alla comunicazione al Parlamento: ricorso alle Sezioni Riunite.

Nulla di tutto questo, per quanto pubblicamente noto, è avvenuto.

Ne deriva una conseguenza gravissima. Sino al perfezionamento dell’atto di cessazione, il potere sostitutivo non poteva considerarsi restituito alla Regione. Il commissariamento continuava e gli organi regionali ordinari non potevano esercitare le funzioni comprese nel mandato commissariale.

La Giunta calabrese ha invece deliberato come se il commissariamento fosse già terminato. Il caso del Piano di rientro 2026-2028, approvato il 7 luglio, è soltanto il più evidente. Occorre ricostruire l’intera catena degli atti adottati dalla Giunta e dagli apparati regionali nelle materie ancora riservate al commissario ad acta.

Quegli atti, ove incidenti sulle competenze commissariali, non sono semplicemente irregolari. Sono stati adottati da un organo privo del relativo potere e risultano pertanto esposti alla nullità per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell’articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990.

Né il successivo assenso del Governo, dei ministeri o della Conferenza Stato-Regioni può sanare il vizio. La competenza non si ratifica politicamente. Un’intesa istituzionale non può restituire retroattivamente alla Giunta un potere che, al momento dell’adozione degli atti, apparteneva ancora all’organo straordinario dello Stato.

Il problema diventa ancora più grave dopo le dimissioni del presidente della Regione. Se il commissariamento non è validamente cessato e il commissario nominato non è più nelle condizioni politiche e istituzionali di proseguire il mandato, il Governo deve immediatamente nominare un nuovo commissario ad acta. Deve farlo sino a quando il procedimento di controllo sulla deliberazione del 22 aprile non sia definito secondo legge e sia individuato con certezza il momento dal quale le funzioni possono tornare alla Regione.

Non può esistere una sanità senza titolare del potere. E non può essere la Giunta regionale a occupare unilateralmente uno spazio istituzionale che lo Stato non le ha ancora validamente restituito.

Il Governo deve dunque scegliere: o dimostra che la deliberazione del 22 aprile è divenuta efficace, indicando la norma, l’atto e la data da cui sarebbero cessati i poteri commissariali; oppure deve riconoscere che il commissariamento è tuttora in essere, nominare un nuovo commissario e sottoporre a verifica tutti gli atti adottati nel frattempo dalla Giunta.

Tertium non datur.

Il Piano di rientro può continuare senza commissariamento. Ma la Calabria non può uscire dal commissariamento attraverso un comunicato stampa, un’intesa politica o una formula della Corte trasformata nel contrario di ciò che dice.

La legalità non è una variabile dipendente dalla tenuta del Governo. E le competenze costituzionali non si inventano per salvare una maggioranza.

Ettore Jorio

05 Agosto 2026

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