Riforma professioni sanitarie. Le proposte dell’opposizione per una svolta partecipata e innovativa
L'opposizione ha presentato emendamenti che puntano a valorizzare il ruolo dei professionisti, istituire una "categoria speciale" con contrattazione collettiva differenziata e garantire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali del Ssn.
Nel mio precedente articolo evidenziai quanto il testo del ddl di delega al governo sulle professioni sanitarie non rispondesse appieno alle attese suscitate dal documento approvato al termine dell’indagine della Commissione Affari Sociali della Camera sullo stato delle professioni sanitarie.
Già nell’articolo https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/riforma-delle-professioni-sanitarie-la-maggioranza-allarga-il-perimetro-pi-flessibilit-su-libera-professione-per-medici-e-infermieri-stretta-su-aggressioni-e-nuovo-status-per-gli-specializzandi/ sono stati evidenziati gli emendamenti della maggioranza che resisi conto dei limiti della proposta di legge ne hanno avanzate delle proposte integrative e migliorative.
È, invece, degno di nota e di attenzione le proposte di emendamenti dell’opposizione che appaiono essere realmente innovativi e, talora, discontinui in grado di rispondere ad attese di parte larga dei professionisti della salute.
Auspico che il Parlamento abbia il coraggio e l’avvedutezza politica di accoglierli in parte, ma sarebbe cosa buona e giusta recepirli tutti, per dimostrare che l’interesse generale del SSN e dei suoi professionisti (verso i quali dalla tragedia del COVID19 lo Stato ha un debito di riconoscenza ancora non onorato, direi andato in protesto), è superiore a qualsiasi logica di schieramento facendo così prevalere la logica della “buona politica”.
Se ciò non fosse, le proposte avanzate dai partiti oggi all’opposizione qualora nella prossima legislatura divenissero forza di Governo nazionale e qualora i contenuti di questi emendamenti, nella malaugurata, per il SSN e per il Paese, evenienza non venissero accolti in parte o completamente, è augurabile che, integrati con altre proposte, diventassero una parte rilevante e strategica del loro programma non solo elettorale ma, soprattutto, di governo.
Di ampio respiro programmatico e di giusto riconoscimento ed apprezzamento dei professionisti della salute è costituito dall’emendamento al primo comma dell’articolo 1 presentato dai deputati PD, Italia Viva e Cinque Stelle che prevede che:
Al comma 1, premettere i seguenti:
- La Repubblica riconosce la risorsa umana e professionale quale elemento centrale e strategico per l’attuazione dei princìpi di cui all’articolo 32 della Costituzione e della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine, ne promuove la valorizzazione e la partecipazione ai processi decisionali e di programmazione sanitaria e sociosanitaria, a livello nazionale, regionale e aziendale.
- Finalità del presente provvedimento è la modifica della vigente legislazione in materia di stato giuridico, modalità di contrattazione collettiva, partecipazione e formazione delle professioni della salute di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, valorizzandone la specificità e la diversità attraverso l’introduzione di regole proprie, specifiche e differenziate rispetto agli altri comparti del pubblico impiego, in ragione della missione di tutela di un diritto costituzionalmente garantito e della complessità intrinseca del Servizio sanitario nazionale, nel quale operano oltre trenta professioni laureate dotate di autonomia e competenza professionale, nel rispetto degli ambiti di autonomia previsti dalle rispettive leggi di ordinamento.
- Costituisce ulteriore finalità del presente provvedimento garantire agli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie, in rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, la piena partecipazione ai processi di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e con-seguente rimodulazione delle politiche della salute e delle attività di produzione dei servizi, a tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale: nazionale, regionale e aziendale.
Già questo è una summa delle scelte strategiche da realizzare per la piena valorizzazione dei professionisti della salute e qui sarebbe potuto già venire l’attività emendativa progressista e riformista, ma le deputate e i deputati dell’opposizione hanno voluto continuare per esempio PD, AVS, IV e Cinque Stelle al comma 2 hanno voluto proporre la consultazione con i sindacati maggiormente rappresentativi.
Tra gli altri emendamenti sottolineo la positività del comma aggiuntivo Cinque Stelle, PD e AVS che prevede: “4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente Capo, è istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un apposito tavolo di monitoraggio cui partecipano, tra gli altri, rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di monitorare l’attuazione dei princìpi di cui al presente Capo e definire eventuali proposte di modifica al fine di adottare le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 4 del presente articolo”
Coerente con le scelte dell’opposizione è l’ulteriore emendamento PD, IV e Cinque Stelle che prevede:
“c-bis) adozione di un Piano nazionale pluriennale delle risorse umane sanitarie, coordinato con le politiche di mantenimento in servizio del personale di cui all’articolo 3, fondato su indicatori oggettivi e misurabili relativi alla dotazione di professionisti sanitari, sociosanitari, dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, in rapporto alla popolazione, ai tassi di permanenza in servizio, al benessere organizzativo e alla sostenibilità dei carichi di lavoro, al fine di garantire standard di dotazione organica sicura e continuità assistenziale. Il Piano prevede una valutazione preventiva dell’impatto sulle risorse professionali validata dal Ministero della salute, sentite le società scientifiche di riferimento”
.Coerente con le scelte dei precedenti articoli è il seguente emendamento PD che prevede la specificità contrattuale dei professionisti della salute diverse dagli altri comparti pubblici, il loro pieno coinvolgimento attivo e propositivo ma anche critico alla vita del SSN che, pertanto recita così:
- “Le finalità di cui ai commi precedenti sono perseguite attraverso:
- la definizione di un quadro normativo che assicuri modalità strutturate, cogenti ed effettive di partecipazione dei professionisti della salute alle attività del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantirne la concertazione, la comprensione e la condivisione; la valorizzazione della specialità del personale del Servizio sanitario nazionale, anche mediante l’introduzione di regole proprie, specifiche e differenziate rispetto agli altri comparti pubblici, in con-siderazione della funzione di tutela di un diritto costituzionalmente garantito e della complessità derivante dalla pluralità delle professioni sanitarie che vi operano con riconosciuta autonomia e competenza;
- il riconoscimento degli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie, in rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, quali parti integranti dei processi di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e rimodulazione delle politiche della salute e delle attività di produzione dei servizi, attraverso modalità innovative di partecipazione effettiva che assicurino la concertazione, la trasparenza e la condivisione delle scelte, garantendo altresì il diritto alla critica e al dissenso motivato su basi scientifiche e professionali.”
Altrettando innovativo e discontinuo se non dirompente è l’analogo emendamento Cinque Stelle che, senza se e senza ma, esplicita la proposta di categoria speciale dei professionisti della salute:
“Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
- favorire la permanenza in servizio del personale mediante interventi strutturali volti a migliorare le condizioni organizzative e i percorsi di sviluppo professionale;
c-bis) disciplinare il reclutamento internazionale di personale in via ordinaria, assicurando adeguate verifiche delle competenze e obblighi formativi;
c-quater) prevedere l’istituzione di una categoria speciale dei professionisti della salute comprendente le professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, in quanto con-correnti all’attuazione del diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, innovando le modalità di contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale attraverso:
- un accordo quadro unitario ed unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presidi a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale o con lo stesso accreditati, ivi compresi i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, propedeutico ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e delle strutture private accreditate, finalizzato a omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel settore pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dell’attuale molteplicità dei con-tratti;
- l’articolazione del contratto collettivo nazionale della categoria speciale dei professionisti della salute dipendenti del Servizio sanitario nazionale in una parte comune finalizzata a definire la vincolante partecipazione sindacale nella costruzione, verifica e monitoraggio della programmazione sanitaria e sociosanitaria, con un’area contrattuale della dirigenza medica e degli altri professionisti della salute e un’area contrattuale delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
- al fine di garantire la migliore qualità delle prestazioni assistenziali nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza e delle diverse tipologie di organizzazione del lavoro, attraverso istituti contrattuali adeguati alla funzione svolta;
- c-septies) prevedere strumenti di partecipazione consultiva e rappresentativa dei professionisti e degli operatori del sistema sanitario e sociosanitario, ivi compresi i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie, nei processi di programmazione, monitoraggio e verifica delle attività delle aziende sanitarie, assicurando forme di tutela della libertà di espressione professionale e del dissenso motivato nell’esercizio delle funzioni;
c-octies) orientare le politiche di reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie verso forme di lavoro stabile, limitando il ricorso a rapporti flessibili a situazioni eccezionali e temporanee connesse a emergenze sanitarie o eventi straordinari, promuovendo la riduzione del ricorso a forme di esternalizzazione del lavoro e favorendo il confronto con le rappresentanze sindacali nella programmazione delle assunzioni;
c-novies) prevedere misure volte a garantire equità e adeguatezza del compenso per i professionisti e gli operatori sanitari e sociosanitari nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie che svolgono attività libero-professionale o autonoma presso strutture pubbliche o private accreditate, promuovendo criteri di riferimento economico proporzionati alla responsabilità e alla qualità delle presta-zioni, anche attraverso linee guida adottate dal Ministero della salute, d’intesa con le amministrazioni competenti e sentite le rappresentanze professionali e sindacali.”
Una completa riscrittura di grande parte della normativa riguardante il personale del SSN è dato dai seguenti emendamenti di Italia Viva, Cinque Stelle e PD che da soli costituiscono l’asse portante del loro progetto riformatore:
.
“Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
favorire il mantenimento in servizio del personale sanitario, con particolare ri-ferimento alla professione infermieristica, mediante l’adozione di piani strutturali di mantenimento che garantiscano benessere organizzativo, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio vita-lavoro e percorsi di progres-sione di carriera clinica e gestionale; disci- plinare il reclutamento internazionale di personale sanitario, uscendo dalla logica emergenziale, garantendo il rispetto del Co-dice di condotta dell’Organizzazione mon-diale della sanità e assicurando la certifi-cazione delle competenze linguistiche, la validazione delle competenze cliniche, l’i-scrizione agli ordini professionali e l’ob-bligo di formazione continua, nonché il pieno superamento del regime derogatorio in materia di riconoscimento dei titoli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) sviluppare strumenti per l’equi-ordinazione normativa, giuridica ed economica della dirigenza e del personale dei comparti delle professioni sanitarie, creando un sistema uniforme che valorizzi la gestione clinica e l’integrazione delle competenze assistenziali e organizzative, con-sentendo altresì l’estensione alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione non-ché della professione di ostetrica dell’applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di garantire parità costituzionale e sviluppo professionale;
- c-ter) promuovere soluzioni volte allo sviluppo di una metodologia comune di pianificazione, previsione e attuazione del numero dei medici e operatori sanitari specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica, prevedendo altresì che, nelle specializzazioni pluriprofessionali, i posti destinati a un profilo professionale possano essere messi a disposizione di altri profili.
- al medesimo comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) prevedere la modifica e l’integrazione delle vigenti norme per l’istituzione della categoria speciale dei professionisti della salute, comprendente i profili professionali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in quanto assicurano l’attua-zione del diritto alla salute individuale e collettiva di cui all’articolo 32 della Costituzione, innovando la contrattazione collettiva nazionale per il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, prevedendo:
- lo svolgimento della negoziazione presso il Ministero della salute tramite una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro o un suo delegato, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della funzione pubblica e della Conferenza delle regioni, istituendo presso il Ministero della salute una struttura dirigenziale dedicata alla gestione delle procedure e delle fasi contrattuali, avvalendosi, se necessario, di personale in co-mando o mobilità dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SI-SAC);
- l’adozione di un accordo quadro di filiera unitario e unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presidi a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale o con lo stesso accreditati, propedeutico ai rinnovi contrattuali del per-sonale dipendente e convenzionato del Ser-vizio Sanitario Nazionale e delle strutture private accreditate e finalizzato a omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dei contratti nel settore privato accreditato;
- articolare il contratto collettivo nazionale della categoria speciale dei professionisti della salute dipendenti del Ser-vizio sanitario nazionale in: una parte comune, finalizzata a definire la partecipa-zione sindacale vincolante nella costruzione, nella verifica e nel monitoraggio della programmazione sanitaria e sociosanitaria; un’area contrattuale della dirigenza medica e degli altri professionisti della salute; un’area contrattuale dei professionisti della salute di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3;
- l’adozione di un accordo quadro di filiera unitario e unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presidi a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale o con lo stesso accreditati, propedeutico ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Ser-vizio Sanitario Nazionale e delle strutture private accreditate e finalizzato a omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dei contratti nel settore privato accreditato;
- articolare il contratto collettivo nazionale della categoria speciale dei professionisti della salute dipendenti del Ser-vizio sanitario nazionale in: una parte comune, finalizzata a definire la partecipazione sindacale vincolante nella costruzione, nella verifica e nel monitoraggio della programmazione sanitaria e sociosanitaria; un’area contrattuale della dirigenza medica e degli altri professionisti della salute; un’a-rea contrattuale dei professionisti della salute di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3;
g-ter) riformare il rapporto di lavoro dei professionisti della salute per valorizzare l’esercizio di una professione intellettuale e liberale in grado di sviluppare l’intrinsecità e la specificità del tempo di lavoro medico, sanitario e sociosanitario, con l’obiettivo di garantire la migliore presta-zione professionale del professionista della salute in scienza e coscienza per la tutela della salute nella prevenzione, nella dia-gnosi, nella cura e nella riabilitazione, tenendo conto che gli stessi hanno tutti propri, autonomi ambiti di competenza, con tipologie di organizzazione del lavoro ed istituti contrattuali specifici, talora non omogenei né paragonabili né assimilabili al personale degli altri comparti;
g-quater) riconoscere al lavoro me-dico, sanitario e sociosanitario la garanzia che si espleta valorizzando al massimo la sua potenzialità, autonomia e capacità intrinseche e proprie dello specifico sapere ed agire professionale riducendo al mas-simo adempimenti non sanitari o non clinici che rientrano, invece, nelle competenze di quei professionisti che rivestano incarichi gestionali o apicali o, se di minor rilievo, a profili professionali degli altri ruoli;
g-quinquies) normare il rapporto di lavoro del personale medico, sanitario e sociosanitario, sia dipendente che convenzionato, stabilendo che una parte della remunerazione sia collegata al raggiungi-mento, tenendo conto delle situazioni av-verse che non hanno consentito oggettiva-mente il pieno raggiungimento di obiettivi di salute concordati, monitorati e verificati, tenendo conto di situazioni avverse che possano impedire oggettivamente il pieno conseguimento degli obiettivi, quali sotto organico di personale, carenza di dotazioni strumentali, eventi pandemici o catastrofici;
g-sexies) prevedere modalità per cui il personale dirigenziale e le elevate professionalità possano svolgere la propria prestazione di lavoro al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute concordati, senza vincoli sull’osservanza formale dell’orario di lavoro in conformità alle caratteristiche di ciascun rapporto di lavoro, sia dirigenziale sia professionale, fermo restando il riconoscimento della retribuzione distinta per guardie, reperibilità, lavoro notturno e festivo;
g-septies) promuovere la partecipa-zione vincolante delle rappresentanze ordinistiche e sindacali nelle fasi di elabora-zione del Patto della salute tra Stato e regioni, nella programmazione, nell’elaborazione delle scelte programmatiche, nel loro monitoraggio, verifica e rimodulazione al fine di garantire ai professionisti pro-duttori di salute il loro protagonismo positivo nella concertazione, comprensione e condivisione delle politiche per la salute per far sì che la contrattazione sia uno strumento attuativo delle scelte programmatorie in sanità, adottando analoga procedura concertativa, consultiva e parteci-pativa a anche per gli specifici Piani e programmi sanitari e sociosanitari nonché in caso di emanazione di provvedimenti riguardante il personale della presente legge, garantendo alle rappresentanze ordinistiche e sindacali, quali soggetti contribuenti all’elaborazione del Patto per la Salute, di essere abilitate a richiedere, di norma annualmente, il monitoraggio e la verifica della programmazione sanitaria e sociosanitaria e a proporre correzioni in corso d’opera;
g-opties) quale naturale conseguenza ed evoluzione per il miglior funzionamento del Servizio sanitario nazionale e la sua capacità di erogare prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione efficaci ed efficienti, promuovere lo sviluppo di una reale democratizzazione dell’attività professionale e dell’organizzazione del la-voro all’interno delle aziende sanitarie, riformando il potere monocratico del direttore generale, attraverso forme di partecipazione reali in grado di incidere, pro-porre, verificare e, se necessario, correggere le scelte di programmazione e le conseguenti azioni di loro concretizzazione, sia nelle fasi della contrattazione collettiva aziendale tra parte pubblica e parte sindacale che nella promozione di un nuovo e positivo protagonismo di chi operi all’in-terno dell’organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario, affinché le scelte di politica della salute aziendale siano comprese e condivise come proprie da ogni professionista della salute;
g-novies) precisare che l’assunzione di professionisti della salute sono di norma a tempo indeterminato e che possono essere effettuate a tempo determinato solo con motivazioni di eccezionalità e in casi di pandemia o catastrofi assunzioni con rap-porto flessibile per un tempo limitato, in ambedue le fattispecie d’intesa con i sindacati rappresentativi del personale interessato, che è vietato l’utilizzo di agenzie o cooperative per la copertura di professionisti e operatori della salute con lavoro interinale nelle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie; in caso di violazione di quanto sopra decada dalla nomina il direttore generale dell’azienda sanitaria su delibera motivata della Giunta regionale;
g-decies) prevedere l’applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, avendo come parametro di riferimento le tariffe professionali stabilite dal competente Ordine professionale, ai professionisti sanitari che operino come liberi professionisti sia con partita IVA che con contratto d’opera, con strutture sanitarie private o pubbliche, cooperative o società di servizi sanitari, quali: aziende sanitarie pubbliche, ospedali privati accreditati, RSA gestite da enti di grandi dimensioni, cooperative o società sopra le soglie fissate dalla legge di 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato, attraverso l’emanazione di linee guida emanate dal Ministero della salute di concerto con il Ministero della giustizia, sentite la Conferenza delle regioni e Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. il Ministero della salute, d’in-tesa con le regioni, sentiti gli ordini nazionali delle professioni e previo confronto con i sindacati rappresentativi della categorie interessate, è delegato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge a emanare la normativa che detti i criteri e i contenuti per riformare, potenziandone ruolo e funzioni, il Consiglio sanitario aziendale, i Consigli di dipartimento e di distretto con la caratteristica di essere elettivi e rappresentativi di tutte le professionalità presenti garantendo loro poteri reali nelle procedure di programmazione, monitoraggio e verifica delle scelte aziendali, dipartimentali e distrettuali in materia di attua-zione del diritto alla salute, fermo restando il diritto ed il dovere del singolo professionista della salute di esprimere contrarietà e critica in caso di direttiva che si ritenga errata deontologicamente, legalmente o pericolosa per la persona in cura, assicurando il diritto alla critica e al dissenso, motivato scientificamente e professionalmente garantendo ai professionisti eletti negli organismi di cui sopra la non punibilità nelle dichiarazioni e negli atti esercitati in virtù del loro mandato elettivo, allorché esprimono il loro pensiero anche critico e/o di dissenso”
Un approfondimento abbastanza esaustivo delle problematiche emergenti delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e del personale di interesse sanitario è fornito dal seguente emendamento di Italia Viva:
“Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, ivi compresi il personale di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni di odontotecnico e di ottico-optometrista, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1°febbraio 2006, n. 43.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: nuove tecnologie aggiungere le seguenti: , anche attraverso la razionalizzazione dei profili professionali delle professioni sanitarie e dei profili professionali di interesse sanitario, adeguandole ed implementandole di conseguenza;
al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) promuovere l’istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, articolato in livelli generalisti, specialistici e avanzati, a carattere volontario e premiante, affidandone la validazione alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche accreditate, in accordo con gli enti di certificazione accreditati;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) disciplinare l’esercizio delle competenze specialistiche e di pratica avanzata per le professioni sanitarie, inclusa la prescrizione infermieristica di presìdi e farmaci, estendendo analoghi principi alle altre professioni sanitarie per gli ambiti di specifica competenza, al fine di migliorare l’efficienza del sistema e la tempestività di risposta ai bisogni di salute;
alla lettera d), dopo le parole: criteri aggiornati per la formazione manageriale aggiungere le seguenti: e per la leadership clinica ed organizzativa.”
Una risposta alla richiesta più volte reiterata dalle Associazioni degli odontotecnici, avendone confermata la giustezza anche dal Consiglio di Stato, di riforma del profilo di odontotecnico è fornita anche dallo specifico emendamento del PD che recita:
“Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi il personale di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni di odontotecnico e di ottico-optometrista, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1°febbraio 2006, n. 43.
Conseguentemente, dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Riconoscimento e valorizzazione della professione di odontotecnico)
- L’odontotecnico è riconosciuto come professione sanitaria autonoma e laureata, in coerenza con la legge 26 febbraio 1999,
n. 42.
- L’odontotecnico, in possesso del titolo universitario abilitante e dell’iscrizione allo specifico albo professionale, esercita attività di progettazione, fabbricazione e adattamento di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in piena coerenza con le prescrizioni cliniche dell’odontoiatra.L’odontotecnico assume responsabilità diretta quale fabbricante di dispositivi medici su misura, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, garantendo conformità, tracciabilità e sicurezza dei dispositivi.L’odontotecnico collabora con l’odontoiatra solo all’interno di strutture autorizzate, nel rispetto delle competenze cliniche e senza alcuna invasione degli atti riservati all’odontoiatra.L’odontotecnico è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti, nonché della formazione del personale tecnico e dell’attività didattica prevista dalla normativa vi-gente.I requisiti di struttura, strumenti e autorizzazioni dei laboratori odontotecnici devono rispettare la normativa vigente per la sicurezza dei dispositivi medici e la tutela del paziente.Il riconoscimento dell’odontotecnico quale professione sanitaria si applica anche ai professionisti già operanti, garantendo un percorso transitorio di aggiornamento e regolarizzazione formativa, senza pregiudicare l’esperienza acquisita”
Naturalmente quanto descritto sono solo una parte degli emendamenti proposti dai deputati dell’opposizione ( PD: Malavasi Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo; AVS: Zanella; Italia Viva: Faraone; Cinque Stelle: Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi), in particolare ritengo che sia stato un errore aver giudicato inammissibili gli emendamenti riguardanti la riforma della formazione specialistica medica e sanitaria con la previsione di un vero e proprio contratto di formazione lavoro come avviene negli altri Stati e come chiesto dai sindacati, mitigato dall’accoglimento di emendamenti che richiedono un nuovo stato giuridico degli specializzandi senza precisare quale.
Come sono stato negativamente sorpreso dall’avere giudicato inammissibile tutti gli emendamenti tesi a far della formazione regionale del medico di famiglia una vera e propria specializzazione universitaria…mi pareva che fosse un obiettivo del Ministro alla Salute, ma forse avevo capito male…
.
Come già sopraddetto sarebbe auspicabile che questi emendamenti fossero recepiti nell’approvazione parlamentare della legge di delega sulle professioni sanitarie, se ciò non fosse l’opposizione avrebbe già l’ossatura della sua proposta elettorale e di governo di reale e profonda riforma delle professioni della salute.
Saverio Proia
09 Marzo 2026
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