La recentissima legge 26 dello scorso 28 febbraio ha reso definitivo lo scudo penale 2026, approvato provvisoriamente a fine anno con decreto legge, anche su importante invito al Ministero della Salute da parte del Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli.
In che cosa consiste questo scudo?
Responsabilità penale solo per colpa grave quando c’è grave carenza di personale sanitario.
Ha preso il posto dello scudo penale Covid-19, che anche prevedeva la responsabilità penale solo per colpa grave per la situazione di emergenza epidemica e che continua ad applicarsi per i fatti commessi fino al termine di detta emergenza e cioè il 31 marzo 2022. Lo scudo penale è quindi ancora quello della responsabilità penale solo per colpa grave, ma è diversa la sua impugnatura: non più l’emergenza epidemica, ma attualmente la grave carenza di personale sanitario.
Quali dati si considerano per escludere se c’è colpa grave?
La legge indica questi dati: condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero di casi da trattare, contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi, minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato. La legge non dice di più: ma pare alquanto chiaro che questi dati escludano la colpa grave e quindi la responsabilità penale quando alterano la capacità di decidere e di praticare. Ad esempio, la scotomizzazione di un dolore toracico in Pronto Soccorso per uno straordinario afflusso di pazienti e con il personale in affanno, che porta a non seguire un validato percorso di chest pain care.
Un Valium legislativo?
La giurisprudenza già valutava le situazioni di grave carenza di personale sanitario con il filtro della colpa grave, affermando che ciò corrisponde a un razionale di giudizio nella responsabilità penale del medico. Ad esempio, c’è una pronuncia della Cassazione in senso liberatorio in un caso di un medico di un reparto di chirurgia, imputato di non avere approfondito il quadro di un paziente poi deceduto per rottura dell’aorta addominale: il medico si trovava impegnato in un turno di guardia con numerosi pazienti e con diverse emergenze contemporanee (Cass. Sez. IV Penale, 10396-18).
Sembrerebbe quindi che lo scudo penale 2026 sia solo una benzodiazepina per lavorare più sereni. Ma non così. Tutt’altro. Ci sono almeno due profili di novità.
Primo. Non tutti i magistrati condividevano il detto approccio della Cassazione e quindi ne prescindevano nell’accertamento della responsabilità. Ora invece non ne possono più prescindere, perché lo scudo penale 2026 è previsto dalla legge.
Secondo. La giurisprudenza escludeva la responsabilità penale solo in caso d’imperizia, cioè solo in caso di errore tecnico. Invece lo scudo penale 2026 considera la colpa senza specificare e quindi riguarda tutte le forme di colpa, comprese negligenza e imprudenza, cioè l’errore comune, come può essere una qualunque distrazione. E dunque vi può rimanere inclusa, ad esempio, la distrazione dovuta a un’improvvisa e forte presa in carico di pazienti, di quelle che portano il medico a battersi la fronte con il palmo della mano e ad esclamare: non ho sbagliato diagnosi, ho sbagliato paziente!
Paolo Piras
Magistrato