La Corte costituzionale ha messo un punto fermo sul delicato rapporto tra obiezione di coscienza e organizzazione dei servizi per l’interruzione volontaria di gravidanza. Le Regioni non possono introdurre concorsi pubblici riservati ai soli medici non obiettori, perché così facendo finirebbero per comprimere diritti fondamentali e violare i principi costituzionali che regolano l’accesso al pubblico impiego. La decisione, nata da una questione sollevata sulla normativa della Regione Siciliana, traccia un principio destinato a fare scuola in tutta Italia.
Il nodo affrontato dalla Consulta riguardava un tentativo regionale di rafforzare le strutture dedicate all’IVG facendo riferimento a procedure di reclutamento finalizzate a dotare i servizi di personale non obiettore. Secondo il Governo, quella formulazione avrebbe potuto tradursi in bandi esplicitamente riservati, escludendo i candidati obiettori sulla base delle loro convinzioni etiche. Un’ipotesi che, per i giudici costituzionali, si scontra frontalmente con l’assetto costituzionale.
Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato innanzitutto la natura dell’obiezione di coscienza, un diritto di rango costituzionale radicato nella dignità della persona e tutelato dagli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione. Si tratta di una facoltà che, una volta riconosciuta dal legislatore, non può essere aggirata attraverso strumenti indiretti come meccanismi selettivi nei concorsi. Allo stesso tempo, la Consulta ha ricordato i principi fondamentali che regolano il pubblico impiego: uguaglianza nell’accesso, selezione basata sul merito e buon andamento dell’amministrazione. Introdurre un requisito legato alla scelta di coscienza significherebbe escludere candidati non per competenza ma per convinzioni personali, con effetti discriminatori e distorsivi.
Ma il passaggio più rilevante riguarda il rapporto tra Stato e Regioni. La Corte ha affermato che una disciplina di questo tipo non può essere introdotta a livello regionale perché inciderebbe su principi fondamentali della materia, che spettano alla legislazione statale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Dall’articolo 9 della legge 194, infatti, emerge un equilibrio preciso tra la tutela dell’obiezione di coscienza e la necessità di garantire il servizio. Equilibrio che, secondo la Consulta, esclude implicitamente la possibilità di concorsi riservati ai non obiettori.
La Corte ha aggiunto un ulteriore argomento di natura pratica: anche sul piano concreto, la soluzione dei concorsi riservati non garantirebbe il risultato sperato. Il personale sanitario, infatti, può esercitare l’obiezione di coscienza in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, il che significa che anche chi viene assunto come non obiettore potrebbe successivamente cambiare posizione, rendendo di fatto inutile il filtro iniziale. Per questo, la legge statale prevede già strumenti alternativi – come mobilità, convenzioni e organizzazione dei servizi – per assicurare l’erogazione delle prestazioni senza comprimere i diritti individuali.
Per evitare la dichiarazione di illegittimità, la Consulta ha scelto una via interpretativa. La norma regionale viene salvata solo a condizione di leggerla in modo restrittivo: i concorsi devono restare aperti a tutti, mentre la distinzione tra obiettori e non obiettori può rilevare solo nella fase successiva, quella organizzativa e di assegnazione del personale. Nessuna selezione all’ingresso basata sulla coscienza, dunque, ma una eventuale organizzazione interna dei servizi per garantire l’IVG.
Dalla sentenza emerge così un principio chiaro: le Regioni non possono prevedere concorsi pubblici riservati ai soli non obiettori di coscienza, perché ciò violerebbe la libertà individuale di coscienza, il principio di uguaglianza nell’accesso ai pubblici impieghi e la competenza statale nella definizione dei principi fondamentali. La decisione non chiude il problema dell’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, ma ne ridefinisce i confini giuridici. Le Regioni restano responsabili dell’organizzazione dei servizi, ma non possono intervenire comprimendo diritti fondamentali o alterando le regole del pubblico concorso. Il bilanciamento tra diritto alla salute e libertà di coscienza, ribadisce la Corte, deve restare quello disegnato dalla legge statale, e non può essere modificato per via amministrativa o regionale.