La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza nella causa C-131/25, ha stabilito che uno studente che risiede in un altro Stato membro, ma che ha svolto una parte significativa della propria formazione scolastica in Belgio conseguendo il diploma di maturità, non può essere soggetto al sistema di contingentamento applicabile agli studenti non residenti. Occorre tenere conto dell’esistenza di un legame reale ed effettivo dello studente con lo Stato membro in questione.
Il caso
Axel Dris, cittadino lussemburghese domiciliato in Lussemburgo, ha completato la propria formazione scolastica e conseguito il diploma di maturità ad Arlon, città di confine belga. Nel 2022 ha superato l’esame di ammissione agli studi in medicina e odontoiatria in Belgio. Tuttavia, a causa della sua residenza nel Lussemburgo, è stato assoggettato al sistema di contingentamento applicabile agli studenti non residenti. Tenuto conto della sua posizione in graduatoria, non ha ottenuto l’attestato di superamento che gli avrebbe consentito di iscriversi al primo anno di medicina presso un’università della Comunità francese del Belgio. Dris ha chiesto l’annullamento di tale decisione.
Il Consiglio di Stato belga, adito in merito alla controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se il sistema di contingentamento degli studenti non residenti potesse essere applicato ai candidati che, pur risiedendo in un altro Stato membro, hanno completato una parte significativa della propria formazione scolastica in Belgio, ove hanno conseguito il diploma di maturità. La Corte risponde in senso negativo.
La discriminazione indiretta
La Corte ricorda che gli Stati membri sono competenti a determinare il contenuto dell’insegnamento e a organizzare i propri sistemi d’istruzione. Essi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza. Una normativa che sottoponga gli studenti non residenti a un sistema di contingentamento rischia di svantaggiare in misura maggiore i cittadini degli altri Stati membri. Essa costituisce pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, vietata salvo che sia oggettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito.
La Corte rileva che la normativa belga persegue l’obiettivo di garantire un servizio medico di qualità e di tutelare la sanità pubblica, assicurando un numero sufficiente di professionisti sanitari che si stabiliscano nella Comunità francese del Belgio per esercitarvi la professione medica. Tale obiettivo può giustificare una differenza di trattamento tra studenti residenti e non residenti, ma la misura deve essere idonea a raggiungerlo e non eccedere quanto necessario.
Il legame reale ed effettivo
La Corte rileva che il fatto di aver completato una parte significativa della propria formazione scolastica in uno Stato membro e di avervi conseguito il diploma di maturità è idoneo a stabilire un legame effettivo con la società di tale Stato membro. L’integrazione nel sistema educativo, da un lato, nonché lo svolgimento di attività extrascolastiche e lo sviluppo di relazioni sociali che costituiscono i complementi indissociabili del proseguimento degli studi all’interno di tale sistema, dall’altro, sono tali da stabilire un grado reale ed effettivo di collegamento. Tale legame non viene messo in discussione dal semplice fatto che lo studente risieda in un altro Stato membro.
Poiché la normativa belga si basa esclusivamente sulla residenza e non consente di tenere conto di tale legame, essa assoggetta al regime di contingentamento candidati che, in ragione della loro formazione scolastica, presentano un legame reale ed effettivo con il Belgio. La Corte giudica pertanto che tale normativa non è proporzionata all’obiettivo di tutela della sanità pubblica.