Ferie non godute, la monetizzazione nel pubblico diventa legge. Del Rio (C&P): “Svolta storica per i lavoratori” 

Ferie non godute, la monetizzazione nel pubblico diventa legge. Del Rio (C&P): “Svolta storica per i lavoratori” 

Ferie non godute, la monetizzazione nel pubblico diventa legge. Del Rio (C&P): “Svolta storica per i lavoratori” 

Alla cessazione del rapporto di lavoro le ferie non fruite potranno essere sostituite da un’indennità economica, salvo che l’amministrazione dimostri che il lavoratore abbia scelto consapevolmente di non utilizzarle. Una novità particolarmente rilevante per il personale sanitario. L’avvocato Francesco Del Rio (C&P): "Decisivo che l’onere della prova sia posto a carico del datore di lavoro". 

Cambia la disciplina sulla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente che non abbia fruito di tutte le ferie maturate dovrà ricevere la corrispondente indennità economica, a meno che l’amministrazione non dimostri di averlo messo concretamente nelle condizioni di utilizzarle e che la mancata fruizione sia dipesa da una sua scelta consapevole. 

La novità arriva con la legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144. Il provvedimento interviene sulla disciplina dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico, modificando in maniera significativa il quadro precedente. “Il cambiamento principale – spiega l’avvocato Francesco Del Rio, legale di Consulcesi & Partners, che da anni si occupa del tema – consiste nel sostanziale superamento del divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle pubbliche amministrazioni, adeguando così la disciplina nazionale agli obblighi derivanti dalla normativa europea secondo i dettami suggeriti dalla Corte di Giustizia”. 

La possibilità di ricevere l’indennità resta comunque circoscritta alla cessazione del rapporto di lavoro, che avvenga per pensionamento, dimissioni, inidoneità al servizio o per altra causa. “Il lavoratore che al termine del rapporto abbia ancora ferie pregresse può avere diritto alla corrispondente indennità economica sostitutiva”, sottolinea Del Rio. Ma la monetizzazione non diventa automatica: la nuova norma attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie e gli impone di invitare formalmente il dipendente a utilizzarle, avvertendolo in tempo utile che, in caso contrario, potranno andare perse. 

L’onere della prova resta al datore di lavoro

È proprio questo uno degli elementi più rilevanti della riforma. “La mancata fruizione delle ferie può escludere il diritto all’indennità soltanto quando dipenda da una scelta consapevole del lavoratore. E l’onere di dimostrarlo è posto espressamente a carico del datore di lavoro”, evidenzia l’avvocato. Sarà quindi l’amministrazione, dalla Asl all’azienda ospedaliera fino agli Irccs, a dover provare di aver invitato formalmente il dipendente a utilizzare le ferie, di averlo informato tempestivamente del rischio di perderle e, soprattutto, di aver garantito concretamente le condizioni organizzative necessarie per consentirne la fruizione. “Se l’amministrazione non è in grado di fornire questa prova, l’indennità sostitutiva è dovuta”. 

Un principio che, ricorda Del Rio, trova già riscontro nella giurisprudenza nazionale ed europea. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13691 del 2025, ha stabilito che la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità può verificarsi soltanto quando il datore di lavoro dimostri di aver invitato il lavoratore a fruirne e di averlo contemporaneamente avvertito delle conseguenze della mancata fruizione. Una posizione coerente anche con quella espressa negli anni dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea sull’incompatibilità di un divieto assoluto di monetizzazione con le tutele previste dalla Direttiva 2003/88/CE. 

Il nodo delle ferie accumulate prima della nuova disciplina

Resta però il nodo delle ferie accumulate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Su questo punto, avverte Del Rio, è necessario fare una distinzione. “Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 144/2026, come convertito dalla legge 174/2026, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate soltanto dopo l’entrata in vigore della legge di conversione”. La riforma, quindi, non introduce automaticamente una monetizzazione retroattiva delle ferie accumulate negli anni precedenti, che pertanto andrà formalmente richiesta all’ex datore di lavoro pubblico. 

Questo non significa, tuttavia, che i lavoratori con ferie pregresse siano privi di strumenti per far valere le proprie ragioni. “La scelta del legislatore di eliminare il divieto assoluto costituisce un ulteriore elemento che può assumere rilievo nelle controversie relative al passato”, osserva Del Rio. La modifica normativa, infatti, si inserisce in un orientamento già consolidato a livello europeo, che ha più volte criticato, peraltro in due occasioni anche nei confronti della normativa italiana, l’applicazione indiscriminata del divieto. “Per chi ha già cessato il servizio e rivendica il pagamento delle ferie non godute, la nuova legge non opera automaticamente in via retroattiva, ma può offrire un ulteriore sostegno argomentativo insieme ai principi già affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea”. 

Sanitari e ferie non godute “contro volontà”

La questione riguarda in maniera particolare il personale sanitario. Medici, infermieri, tecnici sanitari e dirigenti delle aziende sanitarie e ospedaliere sono infatti tra i lavoratori che più frequentemente hanno accumulato ferie nel corso degli anni senza riuscire a utilizzarle, spesso a causa delle carenze di organico e delle difficoltà organizzative dei reparti, ulteriormente aggravate durante la pandemia. “In molti casi – sottolinea Del Rio – le ferie arretrate non dipendono dalla volontà del professionista, ma dall’esigenza di garantire la continuità dei servizi assistenziali”. 

Per chi ha già cessato il rapporto di lavoro o si appresta a farlo, conclude l’avvocato, diventa quindi centrale ricostruire la propria posizione, verificando il numero di ferie maturate e non godute e, soprattutto, le ragioni che ne hanno impedito la fruizione. “Con il nuovo quadro normativo assume ancora maggiore importanza capire se l’amministrazione abbia realmente consentito al lavoratore di utilizzare le ferie e abbia realmente osservato gli obblighi di informazione e di avvertimento, già sanciti dalla giurisprudenza comunitaria. È su questi elementi che si giocherà il riconoscimento dell’eventuale indennità”. 
 

Gloria Frezza

08 Ottobre 2026

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