Il bonus bebè? Solo in farmacia comunale. Il Consiglio di Stato stronca la scelta del Comune: “Aiuto ingiustificato e concorrenza sleale”

Il bonus bebè? Solo in farmacia comunale. Il Consiglio di Stato stronca la scelta del Comune: “Aiuto ingiustificato e concorrenza sleale”

Il bonus bebè? Solo in farmacia comunale. Il Consiglio di Stato stronca la scelta del Comune: “Aiuto ingiustificato e concorrenza sleale”

Un kit di benvenuto da 100 euro per i neonati e uno sconto del 15% fino ai tre anni, utilizzabili esclusivamente presso la farmacia concessa al privato. L'organo giudicante ha accolto il ricorso di due farmacie concorrenti: "Il Comune deve garantire pari risorse a tutti, non creare privilegi”.

Un regalo di benvenuto ai nuovi nati, un gesto di attenzione verso le famiglie, un’idea di politica sociale. Sembrava tutto legittimo, nella delibera di una Giunta comunale che aveva istituito un “Kit del benvenuto” per i bambini dell’anno: cento euro da spendere in prodotti per neonati (80 a carico del Comune, 20 a carico della farmacia) e una tessera sconto del 15% fino al terzo compleanno. Peccato che tutto questo fosse valido solo ed esclusivamente presso la farmacia comunale, affidata in concessione trentennale a un operatore privato.

Una scelta che, secondo il Consiglio di Stato, viola i principi fondamentali della concorrenza e del mercato. Con il parere dello scorso 29 maggio, la Prima Sezione dell’organo giudicante ha accolto il ricorso straordinario presentato da due farmacie del territorio, decretando l’illegittimità dell’iniziativa comunale.

Tutto nasce dalla deliberazione n. 96 del 9 novembre 2023, con cui la Giunta di un Comune (il cui nome non viene reso noto nel parere) aveva approvato il “Kit del benvenuto”. L’iniziativa, presentata come misura di sostegno alle famiglie inserita nel Documento Unico di Programmazione (missione 12 – politiche sociali e famiglia), prevedeva due interventi:

  • un contributo di 100 euro per i neonati, di cui 80 a carico dell’Amministrazione e 20 a carico del concessionario della farmacia comunale;
  • una tessera sconto del 15% per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, valida fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

L’elemento critico era uno solo, ma decisivo: entrambe le misure potevano essere fruite esclusivamente presso la farmacia comunale. Una scelta che, nelle intenzioni dell’ente, intendeva dare attuazione agli impegni assunti dal concessionario in sede di gara e, al contempo, sostenere le famiglie in difficoltà. Ma che, nella pratica, finiva per indirizzare la clientela verso un solo operatore, a scapito degli altri.

Le due farmacie ricorrenti – un’impresa individuale e un’altra farmacia del territorio – hanno impugnato la delibera con ricorso straordinario, denunciando una palese violazione del principio di uguaglianza, dei principi in materia di concorrenza e mercato, e un eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento. L’accusa era chiara: quel bonus e quello sconto non erano semplici aiuti alle famiglie, ma un vero e proprio strumento di alterazione del mercato, un vantaggio ingiustificato concesso al concessionario della farmacia comunale a danno degli altri operatori.

Il Comune si è difeso su più fronti. Ha rivendicato la legittimità della misura, ricordando che l’impegno a concedere i 20 euro di sconto e la tessera era stato assunto dalla concessionaria in sede di offerta, e che il contributo comunale di 80 euro rappresentava una misura di sostegno sociale già prevista dal DUP. Ha inoltre sollevato eccezioni di inammissibilità del ricorso, sostenendo la carenza di interesse delle ricorrenti e la genericità dei motivi. Infine, ha evidenziato che l’aumento del fatturato della farmacia comunale, derivante dalla misura, avrebbe in realtà giovato anche all’ente, poiché il canone di concessione era commisurato alle entrate (nella misura del 3,3%).

Consiglio di Stato: “Il ricorso è fondato, la disparità è macroscopica”
Il Consiglio di Stato ha spazzato via le eccezioni del Comune con decisione. Sull’inammissibilità, i giudici hanno chiarito che le ricorrenti non contestano gli atti di gara o gli impegni contrattuali, ma l’effetto concreto della delibera: misure discriminatorie che distorcono il mercato. Un interesse “macroscopicamente sussistente”, irrilevante la mancata partecipazione alla gara per la concessione.

Nel merito, la condanna è stata netta. Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 87/2006, ha ricordato che l’attività farmaceutica ha una duplice natura – pubblicistica e commerciale – e che, in questa seconda veste, il Comune è tenuto a garantire la libera concorrenza, destinando pari risorse a tutte le farmacie. Cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

Il ragionamento del Consiglio di Stato si sviluppa su tre pilastri:

1. L’intervento incide sul mercato. Il bonus e lo sconto si applicano a prodotti per l’infanzia (parafarmaci e beni per bambini), non ai medicinali. Si tratta cioè di attività commerciale pura, soggetta alle ordinarie regole della concorrenza. Limitare la fruizione alla sola farmacia comunale produce “ragionevolmente l’effetto di indirizzare le famiglie beneficiarie verso la sola Farmacia Comunale, evidentemente a discapito delle altre due farmacie ricorrenti”.

2. Esiste un unico mercato di riferimento. I giudici hanno sottolineato che le tre farmacie offrono i medesimi prodotti, “dando vita pertanto fisiologicamente, temporalmente, geograficamente e quindi merceologicamente ad un unico mercato di riferimento sul quale hanno un effetto diretto ed immediato le misure economiche previste dal Comune”.

3. Il vantaggio al concessionario non è giustificato. Neppure la circostanza che l’incremento del fatturato della farmacia comunale possa tradursi in un maggior canone per il Comune scalfisce la censura. La misura, ha scritto il Consiglio di Stato, “finisce per costituire un ingiustificato e ingiustificato aiuto al concessionario”, riducendone il rischio di impresa.

Il parere del Consiglio di Stato, pur riferito a un caso concreto, traccia un principio destinato a valere per tutti i Comuni italiani. Quando un ente locale decide di sostenere le famiglie con bonus, buoni o sconti su prodotti commerciali, non può vincolarne l’utilizzo a un solo operatore, fosse anche la farmacia comunale. È vero che l’amministrazione ha il diritto di perseguire politiche sociali e di sostenere la natalità. Ma deve farlo senza creare posizioni di privilegio, rispettando il principio di neutralità concorrenziale.

Il messaggio è chiaro: la mano pubblica può aiutare i cittadini, ma non può farlo scegliendo per loro dove spendere i soldi, né tantomeno utilizzando risorse pubbliche per indirizzare artificialmente la clientela verso un gestore privato. Anche quando si parla di “Kit del benvenuto” per i nuovi nati.

23 Giugno 2026

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