La sentenza di Parma e la vera sfida dell’autonomia professionale del fisioterapista

La sentenza di Parma e la vera sfida dell’autonomia professionale del fisioterapista

La sentenza di Parma e la vera sfida dell’autonomia professionale del fisioterapista

Gentile Direttore, la recente sentenza con cui il Tribunale di Parma ha assolto con formula piena una fisioterapista di esercizio abusivo della professione medica, insieme ai direttori sanitari e ai legali rappresentanti della struttura presso cui operava, rappresenta un pronunciamento di indubbio rilievo...

Gentile Direttore,
la recente sentenza con cui il Tribunale di Parma ha assolto con formula piena una fisioterapista di esercizio abusivo della professione medica, insieme ai direttori sanitari e ai legali rappresentanti della struttura presso cui operava, rappresenta un pronunciamento di indubbio rilievo per la fisioterapia italiana. L’assoluzione, richiesta dallo stesso PM e accolta dal Giudice perché il fatto non sussiste, merita attenzione non soltanto per il suo esito processuale ma soprattutto per le riflessioni che sollecita sul piano culturale e professionale.

È comprensibile che la decisione venga accolta con soddisfazione sia da noi che dalla comunità professionale, perché che allontana il rischio di una lettura penalistica dell’attività del fisioterapista: crediamo però che il suo significato più importante non sia esclusivamente nell’assoluzione. La sentenza riconosce infatti che l’esame obiettivo e il percorso valutativo del fisioterapista sono attività proprie della professione, distinte da quelle del medico, richiamando anche l’esistenza di una diagnosi fisioterapica quale momento autonomo del ragionamento clinico. Si tratta di un’affermazione significativa, che contribuisce a chiarire come l’autonomia professionale del fisioterapista trovi fondamento nell’ordinamento e nelle competenze proprie della professione.

Nel delineare il confine tra le rispettive competenze, tuttavia, la decisione sembra ancora fare riferimento principalmente alla natura e alla gravità della condizione patologica: alcune situazioni rientrerebbero nella competenza del fisioterapista mentre altre richiederebbero necessariamente la valutazione medica. È un’impostazione certamente comprensibile sotto il profilo processuale, ma che non esaurisce il tema dell’autonomia professionale della fisioterapia. La questione centrale, infatti, non dovrebbe essere individuata nella maggiore o minore gravità della patologia bensì nella diversità dell’oggetto del ragionamento clinico. La diagnosi medica e la diagnosi fisioterapica non sono chiamate a rispondere alla stessa domanda. La prima individua e definisce la malattia: la seconda analizza il funzionamento della persona, le limitazioni, le potenzialità di recupero e gli obiettivi di intervento. Sono prospettive differenti, complementari e non gerarchicamente sovrapponibili.

In questa prospettiva può essere richiamata la lezione di Franco Basaglia, che invitava a non lasciare che la diagnosi esaurisse la comprensione della persona, restituendo centralità alla sua storia, alla sua esperienza e ai suoi bisogni concreti. Analogamente nella pratica fisioterapica la diagnosi medica è un elemento essenziale del percorso di cura, ma non può esaurire la lettura clinica del funzionamento della persona. Due persone accomunate dalla stessa diagnosi possono presentare limitazioni funzionali, risorse e obiettivi terapeutici profondamente differenti: è in questa dimensione che si sviluppa lo specifico sapere professionale della fisioterapia. È un passaggio culturale che la fisioterapia italiana è chiamata a compiere con sempre maggiore consapevolezza.

La sentenza di Parma è un tassello importante nel percorso di consolidamento dell’autonomia professionale del fisioterapista. La sfida di oggi è però ancora più ambiziosa: affermare un’autonomia fondata non sulla delimitazione rispetto ad altre professioni ma sul riconoscimento del proprio specifico oggetto di conoscenza e di intervento, ovvero il funzionamento della persona. È in questa prospettiva, nel rispetto delle competenze di tutte le professioni sanitarie e in una leale integrazione interdisciplinare, che trova piena attuazione il principio di tutela della salute sancito dall’art. 32 della Co¬stituzione, fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Melania Salina
Presidente OFI FVG

Fabio Bracciantini
Presidente OFI Toscana Centro

28 Luglio 2026

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