Sicurezza sul lavoro e disabilità: un’opportunità normativa per le Aziende Sanitarie

Sicurezza sul lavoro e disabilità: un’opportunità normativa per le Aziende Sanitarie

Sicurezza sul lavoro e disabilità: un’opportunità normativa per le Aziende Sanitarie

Gentile Direttore, con l’introduzione della norma UNI EN ISO 45001:23 nell’art. 30 del d.lgs. 81/08, come indicato dall’ultima legge in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro dello scorso anno, si chiude il cerchio logico per i requisiti necessari per la valutazione dei rischi organizzativi e gestionali

Gentile Direttore,
con l’introduzione della norma UNI EN ISO 45001:23 nell’art. 30 del d.lgs. 81/08, come indicato dall’ultima legge in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro dello scorso anno, si chiude il cerchio logico per i requisiti necessari per la valutazione dei rischi organizzativi e gestionali, utilissimi anche per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere per una compiuta inclusione dei lavoratori con disabilità, attraverso nuove opportunità di impiego, evitando, nel contempo, discriminazioni alla luce del d.lgs.62/2024.

Il modello sperimentale è stato avviato dall’ASL Salerno e dall’ASL Napoli 3 Sud con la condivisione di Federsanità ANCI Campania.

Non a caso nell’ultima pubblicazione di marzo 2026 sui Focus Tecnici Salute e Sicurezza sul Lavoro, l’INAIL richiama l’attenzione sulla norma cogente che fissa gli obblighi, i criteri e demanda i dettagli alle norme tecniche che per loro natura vengono redatte in un contesto in cui vigono i principi della trasparenza, della partecipazione tra gli stakeholder e del consenso. L’adozione di un SGSL conforme alla norma    UNI EN ISO 45001:23 è il miglior presupposto possibile per implementare un MOG-SSL idoneo ed efficace per i lavoratori con disabilità.

Si tenga presente che si tratta di un’azione sostenuta sempre dall’INAIL, che peraltro verifica con regolarità come l’approccio sistemico collegato ai Modelli Organizzazione e Gestione, MOG,  sia efficace nel ridurre infortuni e malattie professionali. L’ultima rilevazione risalente al 2024, ha dimostrato che le aziende dotate di un SGSL certificato sotto accreditamento presentano un indice di frequenza infortunistica minore del 22% e un rapporto di gravità inferiore del 29% rispetto alle omologhe per dimensione e settore lavorativo.

Le ASL e le Aziende ospedaliere assumendo a pieno titolo i connotati della complessità, possono applicare volontariamente i sistemi di gestione di salute sicurezza sul lavoro in quanto particolarmente efficaci per la gestione dei processi collegati all’art. 30 del d.lgs. 81/2008, integrato con il d.l. 159/2025, attraverso la norma UNI EN 45001:23, tutelando la salute dei propri dipendenti con disabilità o portatori di patologie croniche, come indicato in una pubblicazione del 2023 INAIL “Modello integrato per la valutazione dell’impatto dell’esposizione ai fattori di rischio fisico, chimico e biologico sulla salute e sicurezza degli operatori sanitari”.

Oltre ai vantaggi impliciti inerenti all’adozione di un SGSL, Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro, (riduzione degli infortuni e dei relativi costi, mitigazione del rischio, migliore monitoraggio dei pericoli, ecc.), l’art. 30 specifica che, qualora un’azienda dimostri di aver efficacemente adottato ed applicato un SGSL, questa viene sollevata dalla responsabilità in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).

Un SGSL, in quanto potente strumento di ottimizzazione delle risorse di prevenzione e gestione dei rischi clinici, degli eventi avversi e delle situazioni di emergenza, che sovente si verificano nella realtà sanitaria, attraverso il monitoraggio costante degli obiettivi e il miglioramento continuo del servizio, può diventare nei confronti dei lavoratori con disabilità,  una linea guida in grado di favorire un contesto organizzativo che valorizzi al meglio le professionalità, intervenendo sullo spirito partecipativo e quindi sul contesto generale organizzativo.

I vantaggi che si ottengono sono, quindi, decisivi: sia verso l’interno per definire metodi e processi operativi, sia verso l’esterno, per comunicare l’attenzione dell’organizzazione al rispetto delle procedure e delle persone.

Più in concreto lo scopo dell’SGSL è determinare in modo preventivo tutte le fonti, le situazioni o le azioni che si verificano nel corso dello svolgimento delle attività aziendali e che potrebbero potenzialmente causare danni in termini di infortuni o malattie professionali. A tal fine, l’SGSL definisce politica, obiettivi, struttura, organizzazione, comunicazione, monitoraggio, verifica e sistema sanzionatorio della ‘sicurezza’ aziendale con individuazione, anche a tutela degli organi di vertice, dei compiti e responsabilità ai diversi livelli aziendali.

L’efficacia del SGSL è, senza dubbio, condizionata dalla sua capacità di permeare tutti i livelli dell’organizzazione sanitaria, per consentire a tutti i soggetti coinvolti di raggiungere e mantenere elevati standard assistenziali: strutture e processi organizzativi, meccanismi di valutazione e monitoraggio del rischio, performance e qualità assistenziali, formazione continua e valutazione professionale, contribuendo a realizzare per i lavoratori con disabilità, progetti personalizzati indicati dalla sentenza 605/2025 della Corte di Cassazione.

Domenico Della Porta
Referente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di Federsanità, Docente di Accomodamento Ragionevole all’ Università degli Studi di Salerno.

07 Aprile 2026

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