Studi scientifici. Garante Privacy: “No a diffusione foto del malato senza consenso”. Sanzionato medico

Studi scientifici. Garante Privacy: “No a diffusione foto del malato senza consenso”. Sanzionato medico

Studi scientifici. Garante Privacy: “No a diffusione foto del malato senza consenso”. Sanzionato medico

Il medico aveva utilizzato foto e informazioni di un neonato affetto da una grave malformazione senza chiedere il consenso dei genitori (e senza renderlo non identificabile) per un ePoster di presentazione di una ricerca in occasione di un convegno. IL PROVVEDIMENTO

Non è possibile pubblicare immagini di una persona malata senza consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, se prima non siano state anonimizzate. A maggior ragione se ne ledono la dignità. Lo ha ribadito il Garante privacy che ha irrogato una sanzione di 5mila euro a un medico che aveva utilizzatole foto di un neonato affetto da una grave malformazione e poi deceduto, nell’ePoster di presentazione di una ricerca in occasione di un convegno di medicina. Lo studio era stato poi pubblicato sul sito di una società scientifica e successivamente rimosso.

L’Autorità si è attivata a seguito della segnalazione della madre del bambino, che aveva trovato in rete l’ePoster con le foto che ritraevano il figlio affetto dalla malattia, in una culla dell’ospedale, con numerose informazioni sulla storia clinica della famiglia. Foto e informazioni che, spiega il Garante in una nota, lo rendevano identificabile, seppur da una cerchia limitata di persone.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il medico oltre a non aver adottato misure adeguate ad impedire l’identificabilità diretta e indiretta del minore, non aveva neanche chiesto il consenso ai genitori per la pubblicazione delle informazioni. Consenso che era necessario in caso di utilizzo di foto e/o immagini.

Nel definire il procedimento, il Garante ha ricordato che il Codice di condotta sull’utilizzo di dati sulla salute per finalità di studio e di pubblicazioni scientifiche approvato dall’Autorità prevede che il medico assicuri la non identificabilità dei soggetti coinvolti mediante l’adozione di specifiche misure di anonimizzazione e, qualora ciò non sia possibile, di pseudonimizzazione previo consenso dell’interessato.

Nel caso specifico, il medico avrebbe quindi dovuto acquisire il consenso dei genitori e poi sottoporre i dati a tecniche di pseudonimizzazione, nel rispetto della dignità del neonato, oppure anonimizzare i dati del minore.

21 Maggio 2026

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