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Covid. Tar Napoli conferma la chiusura delle scuole in Campania

Con tre decreti il Tar della Campania ha respinto le richieste di sospensione dell'ordinanza 89 che ha disposto la chiusura di tutte le scuole (comprese le quelle dell'infanzia) fino al 14 novembre. Per il Tar la misure è utile a ridurre in contagi, mentre la didattica è comunque assicurata in altre modalità, va quindi considerato “prevalente l’interesse pubblico al contenimento della diffusione del virus”. La camera consiglio fissata in data 4 dicembre per la trattazione collegiale. LE SENTENZA

09 NOV - Le scuole restano chiuse in Campania. Con tre decreti, il Tar Campania - sezione Quinta di Napoli - ha infatti respinto la richiesta di sospensiva dell’Ordinanza regionale n. 89 del 5 novembre 2020 che nella parte in cui dispongono e confermano la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e i connessi servizi educativi, nonché per la scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 14 novembre 2020.


Per il Tar, infatti, le ordinanze “trovano fondamento nella aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato ‘effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare’ e sul prevedibile 'impatto sul SSR', tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al COVID-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini”.

Per il Tar di Napoli, infatti, “la durata temporanea della misura regionale, disposta fino al 14 novembre p.v., esclude l’emergenza di un pregiudizio ‘di estrema gravità e urgenza’”. Inoltre “la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche  alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori”.
 
Tutto ciò ritenuto, per il Tar ci sono le condizioni per "valutare prevalente l’interesse pubblico al contenimento della diffusione del virus, funzionale a garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno, rispetto al quale la misura adottata si è dimostrata, finora, utile ed efficiente”.

Respinta, dunque, l’istanza cautelare proposta.

La Camera di consiglio fissata in data 4 dicembre per la trattazione collegiale.

09 novembre 2020
© Riproduzione riservata

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