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Minori stranieri non accompagnati. Al via alla Camera l’esame del ddl


Il provvedimento, da un lato, introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso. Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. IL TESTO

25 OTT - È all'esame dell'Assemblea una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale. 
 
Nel corso dell'istruttoria si è reso necessario adeguare il testo della proposta di legge n. 1658, come modificata dalla Commissione, alle modifiche intervenute nel corso della legislatura, a seguito dell'entrata in vigore il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (cd. decreto accoglienza), che ha dato attuazione alle direttive 2013/32/UE (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale) e 2013/33/UE (relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).
 
Per quanto concerne il contenuto della proposta,le disposizioni previste si applicano ai minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2).
 
Tra i principi, la proposta, da un lato, introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (nuovo comma 1-bis dell'art. 19 del TU immigrazione). Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriomente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È inoltre specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.
 
In tema di accoglienza, il testo introduce alcune modifiche alle disposizioni recate in proposito dal decreto n. 142 del 2015 (art. 4), con le quali:
- è ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza;
- è stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione, mentre attualmente non è previsto alcun termine;
- è introdotto in via generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minori.

Inoltre, a completamento della disciplina vigente, la proposta disciplina una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Tale procedura prevede: un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei sevizi dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile; la presunzione della minore età nel caso in permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento (art. 5).
 
La proposta istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9).
 
In relazione alla rete di accoglienza, la proposta di legge estende pienamente l'accesso ai servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR a tutti i minori non accompagnati, a prescindere dai posti disponibili, come attualmente previsto. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale (art. 12).
 
Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la proposta interviene su ulteriori aspetti della disciplina. Un ambito di intervento (artt. 6 e 8) riguarda le modifiche alla disciplina del cosiddetto rimpatrio assistito, che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare dello stesso. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica (indagini familiari) si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell'interesse del minore.
 
In materia, la proposta rende più celere l'attivazione delle indagini familiari e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza. Inoltre, è spostata la competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito dal Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni, che già oggi decide in merito ai provvedimenti di espulsione.
 
Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già oggi si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati, la proposta assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza; nonché prevede l'istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (artt. 7 e 11).
 
Alcune disposizioni della proposta sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare:
- viene estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa vigente considera obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (attualmente è comunque garantita a tutti i minori la tutela della salute);
- è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato (art. 14);
- sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16).
 
Infine, alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche categorie di minori non accompagnati, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano, come i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).

25 ottobre 2016
© Riproduzione riservata

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