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Terapie intensive “aperte” ai familiari. L’Affari Sociali adotta il ddl Antezza come testo base


Si disciplina la realizzazione di reparti di Terapia Intensiva aperta alle visite dei familiari qualificandola "obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale". Spetterà al Ministero della Salute elaborare linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali per la realizzazione di questi reparti. Previsti corsi di formazioni per il personale medico e infermieristico. L'attuazione della norma rientrerà nella verifica dei Lea. IL TESTO

13 LUG - La Commissione Affari Sociali, su proposta del presidente Mario Marazziti (DeS), ha ieri deciso di adottare la proposta di legge a prima firma Maria Antezza (Pd), che disciplina la realizzazione di reparti di Terapia Intensiva aperta alle visite dei familiari, come testo base per la prosecuzione dei lavori.
Il provvedimento, composto da 4 articoli, all'articolo 1 precisa che la realizzazione di reparti di Terapia Intensiva aperta costituisce obiettivo prioritario
del Piano sanitario nazionale

 
Al fine di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona nei reparti di terapia intensiva, il comma 1 dell'articolo 2 incarica il Ministro della salute, previo parere del Consiglio superiore di sanità, di definire con proprio decreto le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta individuati dal provvedimento in esame. Le linee guida dovranno essere emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
 
Le linee guida definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di "terapia intensiva aperta", previa analisi delle modalità organizzative e di assistenza nelle terapie intensive regionali, con le seguenti caratteristiche:
a. regolamentazione degli orari di visita ai pazienti da parte dei familiari, compresi i minori, al fine di garantirne l'accesso nei reparti di terapia intensiva per un periodo di tempo non inferiore alle dodici ore al giorno e nei reparti di terapia intensiva pediatrica e neonatale per un periodo di tempo non inferiore alle ventiquattro ore al giorno;

b. definizione di tempi e modalità per un'adeguata comunicazione tra èquipe curante, paziente e familiari al fine di una piena condivisione delle informazioni e una migliore partecipazione alle decisioni diagnostico- terapeutiche;

c. previsione della figura dello psicologo per il supporto psicologico al paziente e ai suoi familiari;

d. identificazione di modalità assistenziali finalizzate a minimizzare il rischio di disturbi psicologici e
comportamentali, in particolare se il paziente è un minore di anni diciotto;

e. definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi per acquisire e aggiornare una
specifica competenza professionale in tema di comunicazione;

f. definizione nei piani di edilizia sanitaria di spazi adeguati per la realizzazione del modello assistenziale
della «terapia intensiva aperta», ivi compresa la disponibilità di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari.
 
l comma 2 dispone l'aggiornamento periodico delle linee guida almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica.
 
Il comma 1 dell'articolo 3 impegna le regioni ad intraprendere un percorso di trasformazione dei reparti di terapia intensiva al fine di realizzare e sostenere il modello assistenziale di "terapia intensiva aperta", adeguando gli stessi alle linee guida entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto precedentemente richiamato dal provvedimento.

Il comma 2 specifica che per realizzare il modello organizzativo aperto, le regioni organizzano corsi di formazione per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l'èquipe medico-infermieristica, il paziente ed i familiari, così da garantire anche una migliore e più consapevole partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle decisioni terapeutiche.

Il comma 3 specifica che l'attuazione dei principi del provvedimento in esame in conformità alle linee guida rientra tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale.
 
Infine, l'articolo 4 onferma che lo stato di attuazione di quanto stabilito dal provvedimento in esame è verificato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
 
Giovanni Rodriquez
 

13 luglio 2017
© Riproduzione riservata

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