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Droga. Stop a modica quantità per reati di “lieve entità”. Pene inasprite da 3 a 6 anni. Incardinato alla Camera il Ddl della Lega


Inoltre le sanzioni per la produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità passano dagli attuali euro da 1.032 a 10.329 fino a un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 20.000.  E per chi viene trovato alla guida sotto l’effetto di droga scatterebbe la confisca obbligatoria del veicolo. Questo in sintesi il contenuto del provvedimento a prima firma Romeo (Lega), incardinato presso le Commissioni Giustizia e Affari Sociali. IL TESTO

03 MAG - Addio al concetto di modica quantità, sanzioni e pene inasprite per la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze di stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Fino alla confisca obbligatoria del veicolo per chi viene trovato alla guida sotto l'effetto di droga. Questo in sintesi il 'cuore' della proposta di legge della Lega, a prima firma Massimiliano Romeo, incardinato presso le Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera.
 
Ad annunciarlo lo scorso marzo era stato lo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa: "A me interessa togliere dalle strade chi spaccia: poi quello che fa ognuno non mi interessa. I venditori di morte li voglio veder scomparire dalla faccia della terra”, aveva detto il vicepremier, presentando il nuovo provvedimento che rievoca i contenuti della legge Fini-Giovanardi.
 
La proposta normativa, si spiega nella relazione illustrativa, tende quindi ad arginare il fenomeno, da un lato, mediante un innalzamento delle pene edittali e, dall'altro, intervenendo sul versante della custodia cautelare, delle misure coercitive, dell'arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti.
 
Il testo si compone di 4 articoli.
 
Nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo che l'arresto obbligatorio in flagranza avvenga per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, espungendo la clausola di salvezza per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (ovverosia per le fattispecie di lieve entità).

L'articolo 2 interviene direttamente sull'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, aumentando dagli attuali sei mesi e quattro anni fino a tre e sei anni, i minimi e i massimi edittali per la fattispecie di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Analogamente, la multa passa dagli attuali euro da 1.032 a 10.329 fino a un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 20.000. Vengono infine abrogati i commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 73, recanti il trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti. L'inasprimento sanzionatorio da tre a sei anni si riverbera sui limiti edittali previsti dagli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale sulle misure cautelari personali e, in particolare, dagli articoli 275, 280 e 287 del codice di rito.

L'articolo 3, invece, interviene sullo strumento della confisca obbligatoria e, recependo un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso, consente la confisca obbligatoria dell'autoveicolo o di altro bene mobile registrato quando abbia semplicemente agevolato la commissione del reato e sia potenzialmente utile per la consumazione di altri delitti della stessa natura (Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2003, n. 838, Luyderer, Rv. 227864; Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2004, n. 34365, Schoti, Rv. 229094) superando così il contrasto giurisprudenziale verificatosi rispetto ad altro orientamento che ritiene necessario che venga dimostrata una non episodica connessione strumentale tra il bene e il reato, sotto forma di collegamento stabile con l'attività criminosa che palesi che il mezzo di trasporto, se lasciato nella disponibilità del reo, renda in futuro probabile il ripetersi dell'attività criminosa.

L'articolo 4 intende introdurre la sanzione amministrativa della revoca definitiva della patente in relazione ai gravi fatti di cui all'articolo 73 del citato testo unico in materia di stupefacenti; disciplina altresì in via cautelare la sospensione della patente già dopo la sentenza di condanna in primo grado.
 
Giovanni Rodriquez

03 maggio 2019
© Riproduzione riservata

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