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Sì delle Regioni al decreto della Salute con le regole per registrare le DAT nella banca dati nazionale


Parere favorevole delle Regioni al decreto del ministero della Salute in cui si indica che i dati contenuti nella banca dati nazionale sono utilizzati dal ministero della salute esclusivamente per le funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge 219/2017 e che i soggetti legittimati trasmettono alla banca dati nazionale le informazioni sulle DAT attenendosi alle modalità individuate nel disciplinare tecnico allegato al decreto stesso. IL TESTO.

24 LUG - Come registrare le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) previste dalla legge 219/2017 nella banca dati istituita presso il ministero della salute.

Un’operazione per la quale è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2018 e le cui regole sono scritte in un decreto che stabilisce, appunto, le modalità di registrazione delle DAT e definisce il funzionamento e i contenuti informativi della Banca dati e le modalità di accesso stessa da parte dei soggetti legittimati a farlo.

Il decreto, all’esame della Stato-Regioni di domani e su cui la commissione Salute delle Regioni ha espresso parere favorevole, indica che i dati contenuti nella banca dati nazionale sono utilizzati dal ministero della salute esclusivamente per le funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge 219/2017 e che i soggetti legittimati trasmettono alla banca dati nazionale le informazioni sulle DAT attenendosi alle modalità individuate nel disciplinare tecnico allegato al decreto stesso.

Nella banca dati è raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento e dei relativi aggiornamenti, la nomina dell'eventuale fiduciario e l'accettazione o la rinuncia di questi o la revoca successiva da parte di chi ha espresso la DAT.

Il decreto indica anche i meccanismi di accesso ai dati da parte del medico del paziente, se questo è incapace di autodeterminarsi e da parte del fiduciario finché questo resta tale.

Al momento della formazione, consegna o ricezione della DAT gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti e le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, i notai, i responsabili delle unità organizzative delle regioni con modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, la trasmettono subito alla banca dati nazionale attraverso un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare allegato al decreto.

La banca dati nazionale, con le modalità definite nel disciplinare tecnico, consente la consultazione dei documenti al medico che ha in cura il paziente, chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o trattamenti sanitari se la persona è incapace di autodeterminarsi e al fiduciario.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere le DAT per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata, queste possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare.

Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dalla legge, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

I dati personali presenti nella banca dati nazionale sono cancellati trascorsi dieci anni dal decesso dell'interessato.

24 luglio 2019
© Riproduzione riservata
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