Manovra. La legge Madia sui precari si applicherà anche in sanità. Speranza: “Nostro emendamento depositato oggi in Commissione”

Manovra. La legge Madia sui precari si applicherà anche in sanità. Speranza: “Nostro emendamento depositato oggi in Commissione”

Manovra. La legge Madia sui precari si applicherà anche in sanità. Speranza: “Nostro emendamento depositato oggi in Commissione”
"Su mia proposta, è stato appena depositato un emendamento che, estendendo i termini della legge Madia per il comparto sanità. È una scelta giusta che migliorerà la qualità della vita di migliaia di lavoratori precari e renderà il Servizio Sanitario Nazionale più forte, a vantaggio di tutti noi". Questo quanto annunciato dal ministro della Salute sulla sua pagina Facebook. Ecco il testo degli emendamenti identici di Governo e relatori. IL TESTO

"Battersi contro la precarietà del lavoro è sempre giusto. Lo è ancora di più se si parla di persone che ogni giorno si prendono cura di noi. Su mia proposta, è stato appena depositato un emendamento che, estendendo i termini della legge Madia per il comparto sanità, consentirà a moltissimi lavoratori di uscire finalmente dalla precarietà. È una scelta giusta che migliorerà la qualità delle loro vite e renderà il Servizio Sanitario Nazionale più forte, a vantaggio di tutti noi".
 
Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla sua pagina Facebook, ha annunciato un nuovo emendamento alla manovra depositato in Commissione Bilancio al Senato.. Un testo identico è stato depositato anche dai relatori.

 
 
Questo il testo degli emendamenti.
Dopo l’articolo 55 aggiungere il seguente:
Art.55 bis
(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:
“11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 30 giugno 2019.”.

 
Questo quanto prevedono i commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge 75/2017, che si applicheranno fino al 31 dicembre 2022. Nel testo si disponeva che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, potevano assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 30 giugno 2019 (modifica introdotta dall'emendamento), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
 
Inoltre, si disponeva che le amministrazioni, potessero bandire, in coerenza con un piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 30 giugno 2019 (modifica introdotta dall'emendamento), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.  
 
L’emendamento, si spiega nella relazione tecnica, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica “in quanto si inserisce nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, introdotte al fine di superare il precariato e ridurre, quindi, il ricorso a contratti a termine o forme di lavoro flessibile”.
 
G.R.

07 Dicembre 2019

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