Niente “non punibilità” secondo la legge Gelli-Bianco se c’è negligenza per disattenzione e non sono state rispettate linee guida e buone pratiche.  Medico condannato

Niente “non punibilità” secondo la legge Gelli-Bianco se c’è negligenza per disattenzione e non sono state rispettate linee guida e buone pratiche.  Medico condannato

Niente “non punibilità” secondo la legge Gelli-Bianco se c’è negligenza per disattenzione e non sono state rispettate linee guida e buone pratiche.  Medico condannato
A stabilirlo è stata la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 39733/2018), secondo la quale la norma prevede l'esclusione della punibilità solo se siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche, purché siano adeguate alle specificità del caso. La Cassazione ha dato ragione alla Corte d'Appello  che ha accertato “la ricorrenza di profili di colpa per negligenza a carico del secondo operatore. Da tanto consegue l'inapplicabilità della novella alla fattispecie per cui è giudizio, che involge profili di colpa estranei dall'ambito applicativo della invocata causa di non punibilità, ex art. 590-sexies, cod. pen.”. LA SENTENZA.

Niente “non punibilità” secondo la legge 24/2017 (Gelli-Bianco), che ha introdotto l’articolo 590-sexies del codice penale se c’è stata negligenza per disattenzione da parte di un sanitario dell'equipe chirurgica nell'esecuzione dei suoi compiti.
 
A stabilirlo è stata la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 39733/2018), secondo la quale la norma prevede l'esclusione della punibilità solo se siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche, purché siano adeguate alle specificità del caso.
 
Il fatto
 Un medico “secondo operatore” è stato accusato di lesioni colpose, in cooperazione colposa con il primo operatore,  per aver provocato al paziente lesioni gravissime nel corso di intervento laparoscopico di rimozione di una cisti splenica avendo erroneamente realizzata una nefrectomia con asportazione del rene sinistro in un paziente monorene.

La Corte di Appello ha rilevato che non si contesta l'errore del primo chirurgo, che asportò il rene, poiché tratto in inganno dalla calcolosi a stampo che interessava l'organo, ma ha sottolineato che il profilo di colpa nella condotta dell'imputato è qualificabile come negligenza, per difetto di attenzione nella visione del campo operatorio in quanto il medico non si accorse del fatto che il primo operatore stava asportando il rene.
 
La sentenza
 
La Cassazione ricorda che già le Sezioni Unite avevano stabilito con la sentenza 8770/2018 che la causa di non punibilità prevista dall'articolo 590-sexies, non si applica né in caso di colpa da imprudenza e da negligenza, né in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni.

E in questo caso c’erano diverse ragioni che impedivano di escludere la punibilità secondo la norma.

A carico dell'imputato erano stati accertati profili di colpa per negligenza esecutiva, per disattenzione nell'assolvere i compiti assegnatigli in seno all'equipe medica. Inoltre, il grado della colpa era risultato elevato, cosa che blocca l'operatività dell'articolo 590-sexies.

Poi il mancato approfondimento del tema relativo all'osservanza o meno delle raccomandazioni contenute nelle linee guida. La Cassazione ha per questo confermato la condanna del medico per il delitto di lesioni colpose, quale secondo operatore nell'ambito dell’intervento chirurgico.

Secondo la Cassazione i giudici della Corte di Appello  hanno accertato “la ricorrenza di profili di colpa per negligenza a carico del secondo operatore.
Da tanto consegue l'inapplicabilità della novella alla fattispecie per cui è giudizio, che involge profili di colpa estranei dall'ambito applicativo della invocata causa di non punibilità, ex art. 590-sexies, cod. pen.”.
 
“Del resto – spiega la Cassazione – , le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 590-sexies cod. pen., prevede una causa di non punibilità applicabile ai fatti inquadrabili nel paradigma dell'art. 589 o di quello dell'art. 590 cod. pen., operante nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse. Ai fini di interesse, si osserva in particolare che secondo diritto vivente la suddetta causa di non punibilità non è applicabile ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né in ipotesi di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse”.
 
La Cassazione osserva poi che la causa di non punibilità introdotta dall'art. 590-sexies, cod,. pen., non risulta applicabile al caso di specie per più ragioni.
 
“Da un lato – spiega la Cassazione – sono stati accertati a carico dell'imputato profili di colpa per negligenza esecutiva, per disattenzione nell'assolvimento dei compiti assegnati, in seno all'equipe chirurgica, evenienza di per sé ostativa all'operatività del nuovo istituto. Dall'altro, la Corte di Appello ha evidenziato che il grado della colpa doveva ritenersi elevato, circostanza che, come detto, esclude del pari l'operatività della richiamata causa di non punibilità”.
 
“Per quanto detto – conclude la Cassazione –  la sentenza impugnata non può essere sindacata per il mancato approfondimento
del tema relativo all'osservanza delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie, per l'evidenziata ontologica inapplicabilità al caso di giudizio della disciplina di cui all'art. 590-sexies, cod. pen.”.
 

11 Settembre 2018

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