Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Sabato 20 APRILE 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Assicurazioni responsabilità professionale. Per Tar Piemonte è illegittimo imporre acquisto polizze con tassa iscrizione all’Ordine


Accolto il ricorso presentato da due tecnici sanitari di radiologia medica contro una deliberazione del Collegio Professionale Interprovinciale di Torino-Aosta-Alessandria-Asti. Per i giudici la legge non attribuisce agli Ordini alcun “potere di stipulare direttamente le polizze assicurative in favore di tutti i propri iscritti”, che restano dunque liberi di aderire alla convenzione collettiva o di stipularne una individuale. LA SENTENZA

04 GEN - L’Ordine professionale non può obbligare i propri iscritti ad aderire alla polizza assicurativa collettiva pagata attraverso la maggiorazione della tassa annuale di iscrizione all’Ordine. Lo stabilisce una sentenza del Tar Piemonte che ha accolto il ricorso presentato da due tecnici sanitari di radiologia medica contro la deliberazione del Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Torino-Aosta-Alessandria-Asti che istituisce l'obbligo dei singoli iscritti di contrarre una polizza assicurativa collettiva nell’ambito della tassa (maggiorata) per l’iscrizione annuale al Collegio.

I ricorrenti avevano infatti spiegato di essere iscritte all’organizzazione sindacale Nursing Up e di essere già titolari, in correlazione con tale iscrizione, di polizza assicurativa per la responsabilità professionale e di non volere, dunque, aderire a quella del Collegio.

Per il giudici amministrativi, in sintesi, “ciascun esercente professioni sanitarie ha l’obbligo di contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi con colpa grave nell’esercizio della propria professione”, ma ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, l’esercente professioni sanitarie può, alternativamente, stipulare direttamente un’adeguata polizza professionale individuale con una compagnia assicuratrice di propria fiducia o aderire alla “polizza-tipo” eventualmente concordata dall’Ordine professionale o dalla Federazione nazionale con una o più compagnie assicuratrici e offerta in convenzione ai propri iscritti. Ma “non è invece conforme al sistema normativo, ed è quindi illegittimo, addossare al singolo iscritto l’onere economico di una polizza assicurativa stipulata dall’Ordine o dalla Federazione, alla quale egli non abbia aderito espressamente o tacitamente”.

D’altra part, osservano i giudici, “non è ipotizzabile che i singoli professionisti possano sottrarsi a pagamento, dal momento che il mancato versamento della tassa annuale di iscrizione all’albo costituisce, per legge, illecito disciplinare; né tanto meno è ipotizzabile che gli stessi possano declinare l’iscrizione all’albo professionale”, tenuto conto che quest’ultima “costituisce condizione legale per l’esercizio dell’attività sanitaria

Ai professionisti va dunque garantita la libertà di aderire alle convenzioni stipulate dagli Ordini oppure di stipulare direttamente polizze individuali con altre compagnie assicurative di propria scelta e fiducia.

Per questo il Tar Piemonte ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha incluso nella tassa annuale di iscrizione all’albo anche la quota pro capite del premio assicurativo della polizza collettiva stipulata dalla Federazione nazionale.

04 gennaio 2019
© Riproduzione riservata

Allegati:

spacer LA SENTENZA

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy