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Legge di stabilità. Regioni bocciano le norme per la sanità. "Tagli insostenibili"


“Il taglio lineare delle risorse senza la revisione dei livelli essenziali di assistenza esistenti, rende la spesa sanitaria non sostenibile dal sistema”. Lo affermano le Regioni nel loro parere sulle norme per la sanità contenute nel Dl Stabilità. "Difficile pensare ad un nuovo Patto per la Salute".

31 OTT - Le Regioni bocciano gli interventi per la sanità contenuti nel Dl Stabilità. Per gli Enti locali “gli ulteriori tagli previsti dopo quelli già approvati dal DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, minano l’equilibrio di bilancio sia delle Regioni che attualmente sono in equilibrio sia quelle che hanno già intrapreso la via del risanamento attraverso l’approvazione dei piani di rientro”. Le Regioni, infatti, evidenziano come sono già stati previsti tra il 2013 e il 2015 ben 31 mld di euro di tagli (8 mld nel 2013, 11,5 mld nel 2014 e 11,6 mld per il 2015).
 
Il problema per le Regioni è che gli effetti “le ultime manovre finanziarie hanno ridotto il finanziamento del fondo sanitario riportandolo nel 2013 al di sotto del finanziamento previsto per il 2012, senza tener conto del tasso di inflazione ben al di sopra di quello programmato, dell’aumento delle aliquote IVA e dei risparmi di spesa dello Stato addossati ai cittadini con l’aumento dell’addizionale IRPEF nel DL SalvaItalia (DL 201/2011- convertito in Legge 214/2011)”.
 
Per questo gli Enti locali ritengono “difficile pensare che possa aver senso un Nuovo Patto per la Salute, poiché il taglio lineare delle risorse senza la revisione dei livelli essenziali di assistenza esistenti, rende la spesa sanitaria non sostenibile dal sistema, è necessario definire politicamente quale è il livello minimo di servizio che si intende garantire a tutti i cittadini e quindi sulla base dei costi standard il finanziamento complessivo”.
 
 
In ogni caso le Regioni hanno presentato delle loro proposte emendative per la sanità:
 
 
- In tema di legge n. 210/92 ”Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni”, è necessario prevedere il rifinanziamento della stessa a causa dell’azzeramento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 comma 2 della legge 112/2010, a decorrere dall’anno in corso delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni in materia di salute umana che lo scorso anno ammontavano a € 172.895.662.
Inoltre, bisogna prevedere la copertura per ottemperare a quanto sancita dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 293 del 07 novembre 2011 e n. 107 del 16 aprile 2012, quest’ultima che estende i benefici della legge 210/1992 anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie.
 
Emendamento:
Si propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo al ddl di stabilità 2013-2015. Disposizioni in materia di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 
1) L’importo dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 01 gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 293. I benefici derivanti dalla legge 210/1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell’indennizzo di cui all’art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
2) Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri in base ai quali erogare gli arretrati della rivalutazione di cui al comma 1.
 
3) All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in circa 70 milioni di euro relativamente agli indennizzi erogati dallo Stato e in circa 100 milioni di euro relativamente agli indennizzi erogati dalle Regioni a statuto ordinario, per ordine e conto dello Stato, si provvede tramite decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle Finanze e dell’Economia, sentita la Conferenza Unificata.
 
 
- in tema di visite fiscali, al fine di evitare un’ulteriore riduzione delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, occorre sopprimere la lettera b) del comma 5 dell’art. 17 del decreto legge n. 98/2011, convertito il legge n. 111/2011 che recita “b) a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamentii destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle  Amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, adecorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro”.
 
- in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, già in occasione del confronto che ha preceduto l’approvazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, erano state condivise tra Assessori alla Sanità le seguenti modifiche al D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”:
1. L’art. 29 lett. b) è sostituito dal seguente: “A partire dall’esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione: Esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015. Esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015. Esercizio di acquisizione 2015: per l’80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.”
 
2. In ordine all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applicano le aliquote dell’Allegata Tabella di cui all’art. 29 comma 1 lett.b) che sostituisce integralmente l’Allegato 3 al Decreto Legislativo n. 118/2011. (All.1)
 
3. L’art. 29 comma 1) lettera c) viene così riformulato: “I contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un’apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l’acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell’ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell’apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l’ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell’indebitamento. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell’esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse. La quota di contributo residua resta iscritta nell’apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l’ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell’indebitamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all’acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati”.
 
4. -All’art. 32 aggiungere il comma 5-bis) “Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, la Giunta Regionale, nel caso di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della Gestione Sanitaria Accentrata di cui all’art. 19 comma 2, lett. b) punto i) e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all’art. 19 comma 2, lett.b) punto ii) entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale”. 
5. L’art. 36 comma 1 viene così sostituito: “Al fine di verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all’articolo 33”
 
6. L’art. 38 comma 1 viene sostituito come segue: “Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 2014”.
 
 

31 ottobre 2012
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