Green pass. Firmati i Dpcm per gestire le verifiche sull’obbligo che scatta dal 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati

Green pass. Firmati i Dpcm per gestire le verifiche sull’obbligo che scatta dal 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati

Green pass. Firmati i Dpcm per gestire le verifiche sull’obbligo che scatta dal 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati
Due i Dpcm firmati, uno su tutte le strategie dei controlli im ambito lavorativo e l'altro tarato sulla Pubblica Amministrazione. Nel primo viene specificato che il sistema Tessera sanitaria "acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma" del Green Pass, "i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Ssn che richiedono l'emissione della certificazione verde Covid-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività". Con il secondo si disciplinano le modalità di verifica nella PA. LE LINEE GUIDA.

Pronti i due Dpcm con i quali si disciplina l'entrata in vigore dal prossimo venerdì 15 ottobre del green pass sul lavoro. Il primo riguarda più in generale gli ambiti lavorativi mentre con il secondo si dettagliano le regole di gestione e controllo della certificazione da parte della pubblica amministrazione.
 
Più in particolare, con il primo decreto si spiega che per le verifiche dei green pass sui luoghi di lavoro "per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica possono richiedere ai soggetti obbligati di rendere le comunicazioni con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro". 
 
Nel documento viene inoltre specificato che il sistema Tessera sanitaria "acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma" del Green Pass, "i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione verde Covid-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività", incluse quelle di lavoro, per le quali è previsto l'obbligo della certificazione.
 
Viene poi fatto "esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
 
Quanto alle pubbliche amministrazioni, si spiega che oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, saranno soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. 
 
Sono esclusi soltanto gli utenti.  I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
 
I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.
 
Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.
 
Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università. 
 
Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale.

12 Ottobre 2021

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