Covid. Tar boccia ordinanza Campania su chiusura scuole

Covid. Tar boccia ordinanza Campania su chiusura scuole

Covid. Tar boccia ordinanza Campania su chiusura scuole
Per il tribunale la Campania non è classificata in ‘zona rossa’ e quindi “il solo dato dell'aumento dei contagi, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo, e la sola mera possibilità dell'insorgenza di `gravi rischi´ predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria che in astratto potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale”.

L'ordinanza numero 1 firmata l'8 gennaio dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale si rinviava al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie, è “palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico”. Lo scrive il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, nel decreto con il quale accoglie il ricorso presentato da alcuni genitori e sospende l'efficacia dell’ordinanza.
 
Il giudice amministrativo cita il decreto legge del 6 agosto 2021 poi convertito con legge n.133 del 24 settembre recante ‘Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021-2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie’. Secondo il Tar Campania “la normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di `prevenire il contagio´ e di garantire, nel contempo, il loro espletamento `in presenza´”. Ciò “esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura `contingibile´, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa `regola´ della concreta fattispecie”.
 
Il giudice ricorda che “le ordinanze emergenziali si giustificano nell'ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all'urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l'abbia regolata”. Non è questo il caso, secondo il Tar Campania, in quanto il decreto legge ha “tenuto conto dell'emergenza specifica” e ha disciplinato il settore scolastico «proprio nel caso preso in considerazione dall'ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico)”.
 
La Campania non è classificata in «zona rossa» e quindi “il solo dato dell'aumento dei contagi, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo, e la sola mera possibilità dell'insorgenza di `gravi rischi´ predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria che in astratto potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale”.
 
“Non risulta peraltro – si legge nel decreto – alcun `focolaio´ né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa”. Secondo il giudice amministrativo, la sospensione della didattica in presenza decisa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca “neppure sembra sottendere una compiuta valutazione di `adeguatezza e proporzionalità´, non facendosi alcun riferimento, nel provvedimento impugnato, alle contrapposte posizioni soggettive di diritto (all'istruzione, nella sua più ampia estensione, anche formativa della personalità dei minori), anche tenuto conto del sacrificio imposto dalla pregressa prolungata limitazione della didattica, né all'impossibilità di bilanciarle, in maniera appunto `adeguata e proporzionata´, con l'evidenziata tutela prioritaria dell'interesse pubblico alla salute collettiva”.


 


Secondo il Tar Campania “è dubbia anche l'idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l'aumento registrato dei contagi”. Inoltre, la quinta sezione del Tar della Campania ha accolto anche il ricorso che era stato presentato dal Governo attraverso dell'Avvocatura dello Stato. A questo punto domani le lezioni dovrebbero dunque riprendere in presenza tranne nei Comuni in cui i sindaci hanno chiuso le scuole di propria iniziativa. Nel merito il giudice ha fissato il dibattimento per l'8 febbraio.

10 Gennaio 2022

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