Liste d’attesa. Ecco quando il Ministero della Salute potrà sostituirsi alle Regioni inadempienti. Pronto il Dpcm

Liste d’attesa. Ecco quando il Ministero della Salute potrà sostituirsi alle Regioni inadempienti. Pronto il Dpcm

Liste d’attesa. Ecco quando il Ministero della Salute potrà sostituirsi alle Regioni inadempienti. Pronto il Dpcm
Lo schema di decreto, pronto per l'intesa in Stato Regioni, rende attuativo quanto previsto dal Decreto sulle liste d'attesa convertito in legge dal Parlamento la scorsa estate. L'Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, istituito presso il Ministero della Salute, potrà esercitare il suo potere sostitutivo in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi previsti dalla legge. IL TESTO

Pronto per l’Intesa in Stato Regioni lo schema di Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che andrà a declinare la possibilità da parte del Ministero della Salute di esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempienze da parte delle Regioni nel contrasto al fenomeno delle liste d’attesa. Il provvedimento rende attuativo quanto previsto dal Decreto sulle liste d’attesa convertito in legge dal Parlamento la scorsa estate.

L’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, istituito presso il Ministero della Salute, potrà esercitare il suo potere sostitutivo in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi previsti dalla legge. L’Organismo subentra anche nel caso di inadempienze o elusioni nei limiti dell’attuazione delle funzioni da eseguire. Viene poi specificato che nell’esercizio del potere sostitutivo l’Organismo ha gli stessi poteri e incontra gli stessi limiti delle Regioni.

Nel caso di ritardi e inadempienze rispetto agli obiettivi previsti dalla legge, rilevati dall’Organismo ovvero a questo segnalati dalle competenti Direzioni ministeriali, l’Organismo contesta il ritardo o l’inadempienza dandone comunicazione alla Regione nonché al Ministro della salute, assegnando un termine, non superiore a novanta giorni, per controdedurre e per eliminare le criticità. Decorso questo termine, in assenza di controdeduzioni o in caso di controdeduzioni giudicate non accoglibili, l’Organismo si sostituisce al soggetto inadempiente o indica allo stesso le linee operative ed il termine per adempiere, verificando la corretta e tempestiva esecuzione. La sostituzione è comunicata al Ministro della salute.

Nel caso in cui il provvedimento adottato dall’Organismo sia ad efficacia durevole, l’esercizio del potere sostitutivo non esclude definitivamente il potere della Regione. Dopo l’adozione del provvedimento da parte dell’Organismo, il titolare del potere può infatti chiedere all’Organismo di essere autorizzato ad esercitarlo. L’Organismo, valutate anche le specifiche circostanze e l’interesse pubblico prevalente, determina se autorizzare l’esercizio del potere, assegnando un termine perentorio per provvedere. A conclusione del procedimento o a seguito del comportamento attivo da parte del soggetto titolare del potere, l’Organismo dispone la revoca del provvedimento che aveva adottato in sostituzione.

Nel caso in cui il Ruas non dovesse essere nominato entro il termine previsto dalla legge l’Organismo provvede a nominarlo nella persona del Direttore regionale della sanità. L’Organismo redige una relazione sulle azioni poste in essere in sostituzione della Amministrazione inadempiente e la invia a quest’ultima nonché al Ministro della salute. La relazione dovrà riportare anche le criticità rilevate, le modalità e i termini con i quali è stato instaurato il contraddittorio, i professionisti che hanno condotto le eventuali attività di accesso e verifica, l’eventuale assistenza dei Carabinieri del Nas, i referenti del soggetto sostituito che hanno assistito l’Organismo nell’esercizio del potere sostitutivo e delle attività di verifica e controllo, l’elenco della documentazione di cui si è acquisita copia, gli atti e i provvedimenti assunti in via sostitutiva, il dettaglio delle spese sostenute, nonché ogni altro elemento utile ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa.

L’Organismo dovrà inoltre redigere, entro il 10 gennaio di ogni anno, una relazione sulle complessive attività svolte in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti da inviare al Ministro della salute. Si specifica, infine, che l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria e le amministrazioni interessate provvederanno a tutte queste attività nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G.R.

G.R.

28 Febbraio 2025

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