I tempari approvati dalle Giunte regionali “non assumono valenza vincolante nei confronti del professionista sanitario, il quale mantiene integra la propria autonomia nella determinazione della durata della singola prestazione, in funzione della specificità del caso concreto”. Lo afferma il TAR Lombardia con la recente sentenza 672/2026, che chiarisce più volte il valore e i limiti dei tempari regionali per le prestazioni sanitarie. Per questo la sentenza è stata accolta con soddisfazione dal Sindacato Nazionale Area Radiologica (SNR), che pur vedendo bocciato il proprio ricorso contro la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia N° XII/2224 del 22.4.2024, integrata poi dalla deliberazione 29 settembre 2025 – n. XII/5057, ha visto ribadire dal Tar il principio di autonomia professionale dei medici.
Gli atti di Giunta erano stati emanati ai fini del contenimento delle liste di attesa. Con l’allegato 3 era stato approvato il tempario unico regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, tra cui quelle di radiologia. Constatato che i tempi indicati dalla delibera risultavano difformi dai tempi minimi utili a garantire la qualità dell’atto medico-diagnostico, ovvero la garanzia per il paziente della qualità della prestazione resa, il Sindacato Nazionale Area Radiologica, guidato dal segretario nazionale Giulio Argalia ha impugnato gli atti innanzi al TAR Lombardia con il patrocinio degli avvocati Erika Rossano ed Antonella Villani.
“Il tempario impugnato fissa tempi massimi di esecuzione in contrasto con i tempi minimi necessari, imponendo modalità esecutive incompatibili con le evidenze scientifiche e con gli obblighi professionali e deontologici dei medici radiologi”, spiega il SNR in una nota.
L’ 11 febbraio 2026 è stata pubblicata la sentenza 672 del Tar, che, pur respingendo il ricorso, ha affermato alcuni fondamentali principi. Primo tra tutti è la rappresentatività del SNR che viene legittimato dal TAR Lombardia ad intervenire in quanto “….nel caso di specie il ricorso proposto dal Sindacato non è propedeutico a tutelare un interesse individuale di alcuni associati a discapito di altri, bensì a salvaguardare l’intera categoria dei medici radiologi operanti nella regione Lombardia (in quanto interessati dalla delibera impugnata)”.
I giudici, poi, affermano che le delibere “non assumono valenza vincolante nei confronti del professionista sanitario, il quale mantiene integra la propria autonomia nella determinazione della durata della singola prestazione, in funzione della specificità del caso concreto”. Ribadiscono, poi, che “i provvedimenti impugnati si limitano a regolare le modalità di conformazione delle agende di prenotazione, senza introdurre prescrizioni incidenti sul contenuto delle prestazioni sanitarie. Le delibere regionali censurate costituiscono atti di indirizzo nei confronti degli enti del Servizio sanitario, e a ben vedere non impattano sulla determinazione della concreta durata delle prestazioni, che resta affidata alla valutazione professionale del medico curante”. Il Collegio ha poi ritenuto dirimente evidenziare che, “come già osservato, i provvedimenti censurati non ledono la libera determinazione dei medici, lasciando intatta la facoltà di questi ultimi di dedicare ad ogni singola prestazione il tempo necessario, anche maggiore rispetto a quello prestabilito”.
In conclusione la sentenza afferma una serie di principi favorevoli ai ricorrenti che, pur non vedendo annullati gli atti contestati, vengono legittimati a non eseguire le prestazioni entro i tempi indicati dalla regione Lombardia, “pur presentando – secondo il SNR – profili suscettibili di censura e probabili ricadute pratiche sullo svolgimento dell’attività professionale all’interno di agende di prenotazione che saranno tarate su tempi errati”.
“Il medico radiologo – ribadisce il Sindacato – ha dunque il pieno diritto di decidere autonomamente la durata della prestazione e nessuno può interferire sulla sua decisione a garanzia della qualità della prestazione”.